Prof inidonei con scappatoia. Resta possibile chiedere il passaggio in altra p.a. da ItaliaOggi del 9/8//2005
Licenziabili i docenti non idonei al lavoro per
motivi di salute. Ma solo come estrema ratio. La decisione della
Consulta di confermare la licenziabilità del personale in questione, a
differenza di quanto avviene per i dirigenti e gli Ata, non implica
affatto l'impossibilità per gli insegnanti in questione di rimanere in
servizio oltre i 5 anni dal collocamento fuori ruolo o di essere
dispensati se non si riesce a utilizzarli in altri ruoli. Insomma la
dichiarazione di legittimità costituzionale dell'articolo 35, comma 5
della legge 289/2002 (si veda ItaliaOggi di martedì scorso),
pronunciata dalla Consulta con la sentenza n. 322 il 26 luglio scorso,
non inasprisce per niente le misure previste dalla stessa legge. Una
precisazione importante, che si desuma anche dalla difesa in giudizio
presentata dall'Avvocatura generale dello stato. Cosa prevede la legge Il predetto articolo dispone appunto che il personale docente dichiarato inidoneo all'insegnamento ma idoneo ad altri compiti, collocato fuori ruolo o utilizzato diversamente, può chiedere di transitare nei ruoli dell'amministrazione scolastica o di altra amministrazione statale o ente pubblico e, qualora non transiti, viene mantenuto in servizio per un periodo massimo di cinque anni dalla data del provvedimento di collocamento fuori ruolo o di utilizzazione in altri compiti decorso il quale l'amministrazione scolastica procede alla risoluzione del rapporto di lavoro sulla base delle disposizioni vigenti. l'interpretazione Secondo alcuni giuristi, con la predetta sentenza i giudici della Consulta avrebbero di fatto avallato l'insussistenza del diritto preteso dai docenti alla conservazione del rapporto di impiego, contrariamente a quanto viene garantito ai dirigenti scolastici e al personale amministrativo, tecnico e ausiliario dichiarati anch'essi inidonei per motivi di salute all'esercizio della funzione direttiva e allo svolgimento delle mansioni del proprio profilo professionale. Ma a una lettura attenta, che tenga conto anche della difesa prodotta dall'Avvocatura, emerge che la Corte si è limitata a dichiarare inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 35, comma 5 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sollevata, con riferimento agli articoli 35 e 36 della Costituzione, dal tribunale di Roma, e non fondata la questione di legittimità costituzionale del medesimo articolo 35 sollevata con riferimento all'articolo 3 della Costituzione. i ricorsi Le questioni di legittimità sollevate dal tribunale avevano, nella sostanza, lo scopo di ottenere una dichiarazione di illegittimità costituzionale del più volte citato articolo 35, comma 5, soprattutto in considerazione della circostanza che esso introduce una diversità di trattamento fra i docenti e il personale direttivo e amministrativo, tecnico e ausiliario in ordine alle modalità e alla durata del trattenimento in servizio in caso di riconosciuta inidoneità allo svolgimento delle funzioni di istituto. Con argomentazioni giuridicamente corrette e con pertinenti richiami alle norme contrattuali e a quelle contenute nei decreti legislativi 297/94 e 165/2001, oltre che nel dpr n. 3/1957, i giudici della Corte non hanno condiviso le tesi sostenute dal tribunale. la consulta Ad avviso dei giudici costituzionali, la differenziata valutazione operata dal legislatore in ordine al collocamento fuori ruolo e all'assegnazione a compiti diversi da quelli inerenti alla qualifica di appartenenza originaria dei docenti trova, infatti, giustificazione nella circostanza che le tre categorie presentano sostanziali diversità di funzioni che non consentono un identico trattamento in tema. le vie di uscita Sotto questo profilo, la dichiarazione di non fondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 35, comma 5, non significa avere precluso ai docenti inidonei la possibilità di permanere in servizio oltre i cinque anni dal collocamento fuori ruolo, ovvero di essere dispensati qualora non possano essere proficuamente utilizzati in altre funzioni. Illuminante in tal senso è quanto afferma l'Avvocatura generale dello stato, riportata nella sentenza, secondo la quale la risoluzione del rapporto di lavoro prevista dall'articolo 35 costituisce una ´estrema ratio' nella ipotesi in cui il docente dichiarato inidoneo alla propria funzione per motivi di salute, ma idoneo ad altri compiti, non intenda chiedere, nel termine massimo di cinque anni, di transitare nei ruolo dell'amministrazione scolastica o di altra amministrazione statale o ente pubblico. Un'affermazione che, unitamente al parere fornito al ministero dell'istruzione dalla sezione II del consiglio di stato nel giugno del 2004, dovrebbe tranquillizzare i docenti inidonei, che, con comprensibile preoccupazione, vedono avvicinarsi il fatidico 2007, l'anno entro il quale, stando al disposto letterale dell'articolo 35, comma 5, dovrebbero incorrere nella risoluzione del rapporto di lavoro. |