Il Tribunale di Napoli ha condannato il Csa
per aver agito senza il nullaosta.
Trasferimenti, serve il sì della sigla
In caso contrario, il dirigente sindacale è sempre inamovibile
da
ItaliaOggi del
30/8/2005
Dirigenti sindacali inamovibili senza il nulla
osta dell'organizzazione di appartenenza. È dell'8 agosto scorso
l'ultima condanna per condotta antisindacale, inflitta
all'amministrazione, per avere trasferito d'ufficio un sindacalista
senza il permesso del sindacato di riferimento.
Questa volta è il turno del giudice del lavoro
di Napoli, che ha dichiarato antisindacale il comportamento del Centro
servizi amministrativi del capoluogo campano (decreto 10 agosto 2005).
L'ufficio scolastico, infatti, aveva trasferito d'autorità una
docente, facente parte della direzione provinciale della Gilda degli
insegnanti di Napoli, senza chiedere il nullaosta dell'organizzazione
di appartenenza. Il Csa di Napoli era già stato condannato l'anno
scorso dal giudice del lavoro per un caso analogo (decreto 6 agosto
2004).
LA CLAUSOLA CHE NON C'È
Proseguono, dunque, le sentenze di condanna per trasferimenti
d'ufficio, che integrano gli estremi della condotta antisindacale,
regolata dall'articolo 28 dello statuto dei lavoratori (legge n.
300/70).
Il contenzioso, peraltro, nasce da una sorta di vuoto normativo negli
accordi di comparto, che non hanno mai recepito espressamente quanto
previsto dal legislatore (articolo 22, legge 300/70) e dal contratto
quadro del 1998 (articolo 18, comma 4).
IL NULLAOSTA
Lo statuto dei lavoratori, prevede, infatti, una particolare tutela a
vantaggio dei componenti delle rappresentanze sindacali aziendali, che
consiste nella loro inamovibilità senza il preventivo nullaosta
dell'organizzazione di appartenenza. Tale norma, peraltro, è stata
recepita e ampliata in sede di contrattazione quadro, laddove le parti
hanno ritenuto di estenderne il campo d'azione a tutti i dirigenti
sindacali. Vale a dire, ai componenti degli organi statutari e a
coloro che fanno parte delle rappresentanze sindacali unitarie.
IL MINISTERO DICE DI NO
Resta il fatto, però, che a livello di comparto non è mai stato
stipulato un contratto ad hoc.
Anzi, qualche anno fa, in modo informale, le parti ritennero di
accordarsi circa la non applicabilità delle tutele previste dalla
legge nei confronti delle Rsu. E a questo proposito venne emanata
anche una nota ministeriale (ufficio VII,. prot. Dgpsa/Uff.VII/ 1256
del 14 marzo 2002): ´Quanto previsto dal comma 4, dell'art. 18 del
contratto collettivo quadro sulle modalità di utilizzo dei distacchi,
aspettative e permessi nonché delle altre prerogative sindacali del
7/8/98', recita il provvedimento, ´non si applica nei casi in cui si
debba procedere all'individuazione del personale soprannumerario in
conseguenza della rideterminazione dell'organico dell'istituzione
scolastica o educativa'.
Di qui l'insorgere di situazioni di contenzioso che, quando sono state
portate davanti al giudice, hanno visto sistematicamente
l'amministrazione soccombente.
COSA DICE L'ARAN
Tra l'altro, anche l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle
pubbliche amministrazioni (Aran) sembrerebbe incline a ritenere che la
normativa vada applicata anche in assenza di clausole ad hoc, nei
contratti sulla mobilità.
Su questo problema, peraltro, l'Aran si è già espressa anche tramite
la risposta a un quesito, pubblicata sul sito dell'agenzia
(www.aranagenzia.it): ´Nel merito del problema sollevato circa il
contrasto normativo tra le norme di tutela delle prerogative sindacali
e quelle contrattuali riguardanti la mobilità', recita il
provvedimento, ´questa agenzia non può che sottolineare che la
disciplina che tutela il dirigente sindacale è contenuta nell'art. 18
del Contratta collettivo nazionale quadro (Ccnq) del 7 agosto 1998 e
che tale contratto quadro non opera alcun rinvio sulla materia né al
contratto collettivo nazionale di comparto né alla relativa
contrattazione integrativa'. In buona sostanza, secondo l'Aran, la
normativa di riferimento è quella contenuta nel contratto quadro. Ciò
perché, in quella sede, le parti non hanno ritenuto di rinviare la
regolazione delle tutele sindacali ai tavoli di comparto. Insomma, la
norma è quella e va applicata senza passaggi negoziali.
I VARI ORIENTAMENTI
Resta il fatto che, fino ad oggi, gli uffici scolastici provinciali
hanno ritenuto, nella stragrande maggioranza dei casi, di fare
riferimento solo ed esclusivamente al contratto sulla mobilità. E nel
contratto della mobilità, il divieto di trasferire d'ufficio il
dirigente sindacale, in assenza di nulla osta dell'organizzazione di
appartenenza non c'è. In pratica, sembrerebbero convivere due
orientamenti. Entrambi autorevoli. Il primo, condiviso
dall'amministrazione centrale e dai sindacati firmatari del contratto
di lavoro, secondo il quale, il dirigente sindacale, sia esso
componente di organo statutario o della Rsu, va trasferito d'ufficio
ogni qualvolta risulti soprannumerario. Senza chiedere il nulla osta
al sindacato di appartenenza. Il secondo, condiviso dall'Aran e dalla
prevalente giurisprudenza di merito, secondo il quale, l'assenza di
nulla osta sarebbe causa di nullità del provvedimento di mobilità
autoritativa. Insomma una questione molto controversa, che, con ogni
probabilità, si risolverà solo quando si giungerà ad una pronuncia
della Cassazione.