SISS, E' FINITO L'ESAME UNICO Serve una prova ad hoc per ogni abilitazione da ItaliaOggi del 28/9/2004
I docenti iscritti ai corsi di specializzazione delle Ssis (Scuole di specializzazione all'insegnamento secondario) avranno diritto al punteggio aggiuntivo per l'ulteriore abilitazione solo se hanno superato una prova specifica. Il decreto n. 268/01 prevede un periodo transitorio solo per il primo biennio di funzionamento delle scuole di specializzazione, con la possibilità di sostenere un unico esame per il conseguimento di più abilitazioni inserite in un ambito disciplinare. Da quest'anno, dunque, cambiano le regole. A partire dall'anno accademico 2001/02, le prove scritte e il colloquio dovevano essere distinti per ciascuna classe di abilitazione. Il mancato o ritardato adeguamento dell'articolazione degli esami finali con prove distinte arreca grave danno ai docenti iscritti ai corsi. Le abilitazioni (specializzazioni) all'insegnamento per più discipline, conseguite mediante distinte prove scritte e colloquio, danno diritto al punteggio aggiuntivo, oltre a quello attribuito all'abilitazione relativa alla classe di concorso, cui si riferisce la graduatoria nella quale il docente aspira ad essere iscritto. Il fatto assume rilevante interesse per i docenti specializzati o specializzandi all'insegnamento presso le Ssis. In primo luogo, per l'organizzazione dei corsi e, in particolare, per lo svolgimento degli esami finali. In secondo luogo, per la corretta interpretazione e applicazione della normativa da parte delle direzioni generali. Queste ultime si apprestano in questi giorni a rivedere le graduatorie permanenti alla luce dell'interpretazione data dal ministero dell'istruzione, con la nota del 13 settembre 2004.
GLI OBBLIGHI DELLE SSIS. La nota ministeriale ( 10 maggio 2004) aveva già fornito chiarimenti sulla nuova normativa delle graduatorie permanenti. In particolare, ´nel caso di abilitazioni conseguite per ambiti disciplinari o classi affini con unico esame, il punteggio è attribuito per una sola abilitazione'. Da ciò consegue, come precisato da successiva nota dello stesso ministero (n. 569 del 13 settembre 2004), che ´in caso di più abilitazioni conseguite con esami distinti, il punteggio aggiuntivo di tre punti, quale altro titolo, deve essere attribuito a ciascuna abilitazione conseguita, qualora questa sia stata oggetto di apposita certificazione da parte della Ssis'. L'interesse dei docenti specializzandi, dunque, è rivolto alla regolarità della certificazione attestante il conseguimento di più titoli abilitativi con esami (prove scritte e colloquio) distinti e, comunque, al fatto che la scuola di specializzazione organizzi gli esami finali con riferimento alla nuova disciplina. La disattenzione da parte delle Ssis verso questo preciso interesse degli specializzandi (per lentezza o resistenza verso una più articolata organizzazione) li induce a mobilitarsi per richiamare gli organi direttivi alla sollecita (fin dai prossimi esami per il conseguimento dei titoli) applicazione della disciplina prevista dal decreto interministeriale.
LA REVISIONE DELLE GRADUATORIE. Le direttive ministeriali, circa la corretta interpretazione della normativa, hanno determinato la necessità di riformulazione delle graduatorie permanenti, sulla base delle risultanze della certificazione prodotta dai docenti interessati all'attribuzione del punteggio aggiuntivo per gli altri titoli di abilitazione (specializzazione) all'insegnamento posseduti. Dalla certificazione, ai fini dell'attribuzione del punteggio aggiuntivo, deve risultare che le prove scritte e il colloquio si sono svolti distintamente. Le direzioni generali regionali hanno dato in proposito le opportune istruzioni ai centri servizi amministrativi provinciali, affinché possano procedere in autotutela, onde evitare ulteriore contenzioso, al riesame delle posizioni degli interessati che abbiano prodotto regolare documentazione; all'eventuale rettifica dei punteggi attribuiti; nonché, ove occorra, delle operazioni di nomina. Si potrà verificare, per effetto di variazione del punteggio assegnato ai docenti inseriti in graduatoria, il conferimento a favore di un aspirante avente diritto al punteggio aggiuntivo, di un incarico prima attribuito ad altro docente. A proposito del contenzioso che la revisione delle graduatorie può determinare, però, pare opportuno considerare che l'attribuzione del punteggio aggiuntivo per gli altri titoli di specializzazione all'insegnamento posseduti, deve avvenire, comunque, allorché siano stati conseguiti con distinte prove d'esame. Il regolamento sull'esame di stato conclusivo dei corsi Ssis (decreto n. 268 del 4/6/2001) prevede (all'art. 7) solo per il primo biennio di funzionamento delle scuole di specializzazione la possibilità di sostenere un unico esame per il conseguimento di più abilitazioni, inserite in un ambito disciplinare. Alcune scuole di specializzazione, tuttavia, fin dal primo biennio (sperimentale) hanno adottato la procedura di esami distinti anche per specializzazioni affini. Opportunamente, dunque, la nota ministeriale collega l'attribuzione del punteggio aggiuntivo ai titoli di abilitazione diversi (rispetto a quella fatta valere con riferimento alla classe di concorso cui la graduatoria si riferisce), con riguardo solo alla modalità di conseguimento (distinte prove d'esame) e non già al periodo (durante o successivamente alla fase sperimentale) del conseguimento del titolo stesso. |