«Ma così si viola la Carta» Bassanini: L’Autonomia scolastica è un principio costituzionale
di Cinzia Gubbini da il Manifesto del 12 Settembre 2004
L’autonomia scolastica viene introdotta per la prima volta nella cosiddetta “riforma BAssanini” del 97. Sarà oggetto poi del decreto presidenziale 275 del ’99, per acquisire infine valore costituzionale con la riforma del titolo V. L’autonomia degli istituti scolastici, inoltre, è stata fatta salva anche nella proposta di devolution del centrodestra, grazie ad una mozione proposta proprio dal senatore Franco Bassanini. Chi meglio di lui, quindi, per commentare i contenuti della lettera inviata alla scuola di Sassomarconi?
Onorevole, cosa pensa della lettera? La ritengo un buon esempio di prevaricazione burocratica, che fa a pugni con il nostro sistema costituzionale. Questa posizione ignora che nel nostro ordinamento è ormai consolidato il principio dell’autonomia scolastica, affermato non solo dalla legge ma dalla Carta Costituzionale in seguito alla riforma del titolo V.
Nella circolare si fa riferimento sia al testo unico del ’94 che alla legge sull’autonomia scolastica del ’99. Naturalmente la questione è molto più generale. i livelli di discussione, a mio avviso, sono due: essendo il principio dell’autonomia scolastica costituzionalizzato, sarebbe stata di dubbia legittimità una legge di delega che avesse previsto il nuovo ordinamento scolastico incentrato non più sulla collegialità dei docenti ma sulla figura monocratica del tutor. In questo caso, però, il discorso è un altro: la legge di delega non prevede il tutor, che è stato introdotto dal decreto delegato. E secondo l’articolo 76 della Costituzione il governo ha un potere legislativo quando il parlamento glielo delega e nei limiti nei quali il parlamento glielo delega.
Dunque, il decreto legislativo secondo lei è illegittimo? Sì, e sotto due profili: il primo perché contrasta con i principi e i criteri direttivi della delega, il secondo perché contrasta con il principio costituzionale dell’autonomia scolastica.
E gli organi collegiali possono rifiutarsi di applicare una norma di dubbia costituzionalità? L’orientamento abbastanza consolidato nella dottrina è che la legge incostituzionale non vincola necessariamente gli organi amministrativi ad applicarla.
Nella lettera del ministero del 30 giugno si minacciano sanzioni disciplinari. Siamo di fronte ad un’iniziativa discutibile sia sotto il profilo giuridico che, ovviamente, politico. Se il ministero non è d’accordo, impugni queste decisioni di fronte al Tar che poi le rimetterà alla Corte Costituzionale. Nessun provvedimento disciplinare può essere preso nei confronti di organi collegiali. In secondo luogo, nei confronti dei capi di istituto valgono le garanzie proprie dei dirigenti e per tutti valgono le garanzie previste dai contratti.
Oltretutto, sul tutor, è in corso un tavolo sindacale. Direi di più. Il decreto legislativo potrebbe essere considerato illegittimo anche sotto il profilo della violazione del principio della distinzione tra le competenze della legge e quelle del contratto. Qui si interviene infatti nella materia contrattuale, poichè il decreto definendo ruolo, funzioni e poteri del tutor, definisce anche ruolo, funzioni e poteri di tutti gli altri docenti.
Qual è il suo giudizio sull’atteggiamento che lettere come questa denotano? La mia convinzione è che in generale l’approccio del ministro Moratti sia centralista tecnocratico, ma corrisponde alla cultura di questa maggioranza, che non crede nell’autonomia, nell’autogoverno, nella capacità di scegliere. |