Mercato del lavoro

Intesa-pilota sul part-time

Bergamo sottoscritto un accordo che applica la legge Biagi. Firma anche la Cgil.

Tra le novità, norme più flessibili nella gestione di orari e permessi

 

di Serena Uccello da Il Sole 24 Ore del 24 Luglio 2004

 

Un anno di trattativa, ma alla fine in fondo al documento di oltre tre pagine c'è anche la firma della Cgil. Il documento non è un testo qualsiasi ma è un'intesa sull'applicazione del part-time - riformulato dalla legge Biagi - che è stata firmata dall'Unione degli Industriali di Bergamo e dai sindacati e che vede come protagonista il territorio.

L'accordo che ha una durata sperimentale di un anno prevede, a favore delle quasi 1.300 imprese associate all'Unione (83mila dipendenti, tra cui quasi 25mila donne) un "pacchetto" di cinque agevolazioni. Facilitazioni rivolte soprattutto «a quelle aziende - spiega Stefano Malandrini del servizio sindacale dell'Unione degli Industriali di Bergamo - che decidono di incrementare il lavoro a tempo parziale, attraverso nuove assunzioni o attraverso la trasformazione dei contratti a tempo pieno in contratti part-time». Attualmente infatti la percentuale di personale part-time tra le imprese del territorio è del 4 per cento circa.

L'accordo punta ad alzare questo dato e soprattutto ad aumentare la quota di partecipazione al mercato del lavoro delle donne. «Le agevolazioni introdotte - spiega Malandrini - sono quattro di contenuto normativo e una è di contenuto economico. Questa scelta deriva dal fatto che si considerato più incentivante per le imprese offrire facilitazioni che riguardano la riduzione della rigidità degli orari dei lavoratori a tempo parziale piuttosto che cercare di ridurre il loro costo economico, intervenendo sui trattamenti retributivi».

Nel dettagliato «i datori di lavoro potranno definire i periodi di "godimento" del 50% dei permessi annui retribuiti individualmente spettanti al lavoratore a tempo parziale», secondo quanto prevede il contratto nazionale. Sempre nell'ottica di una maggiore flessibilità le aziende potranno «superare i limiti contrattuali che vincolano il ricorso a rapporti di lavoro a termine, per consentire la "sperimentazione" delle prestazioni a tempo parziale alle imprese interessate ma caute nell'adozione di tipologie contrattuali atipiche».

Ed ancora, l'intesa stabilisce che le parti possono adottare un modello di "clausola flessibile volontaria", «che - accettata dal dipendente a tempo parziale - consente al datore di lavoro di chiedere, con un preavviso di due giorni, la modifica della collocazione oraria della prestazione di lavoro, per esempio spostandola dal mattino al pomeriggio». In cambio i dipendenti riceveranno riposi compensativi, fruibili anche successivamente. Inoltre le prestazioni supplementari rese dai lavoratori part-time (si tratta dello "straordinario" che nel caso del lavoro a tempo la legge chiama lavoro "supplementare") potranno essere «complessivamente retribuite non con un trattamento economico aggiuntivo, ma attraverso l'accumulo di riposi compensativi, di cui l'azienda si riserva, nella misura massima del 50%, la definizione del periodo di effettivo godimento».

L'ultimo aspetto è quello economico e prevede che «l'erogazione di una percentuale della retribuzione variabile individualmente spettante al lavoratore in forza di specifica contrattazione aziendale (vale a dire i "premi di risultato") sia differita di un anno per i part time».