Il Tar Molise ha bloccato le graduatorie permanenti. Possibile una raffica di decisioni analoghe In bilico il punteggio di montagna Il procedimento per individuare le sedi non è stato corretto di Antimo di Geronimo da ItaliaOggi del 29/9/2004
Punteggio di montagna in bilico. Potrebbe restringersi notevolmente il numero delle sedi scolastiche che danno diritto al raddoppio del punteggio di servizio. Il procedimento per individuare le scuole di montagna, infatti, è stato messo in discussione dal Tar del Molise, che ha accolto alcune richieste di sospensiva delle graduatorie di Campobasso, con tre ordinanze gemelle depositate il 23 settembre scorso (registro ordinanze 230-232/04; registro generale 433-435/2004). Più che la motivazione succinta dei provvedimenti, l’esito della vicenda permette di affermare che ‘giudici amministrativi hanno accolto una delle tesi argomentate nei ricorsi secondo la quale, per individuare le sedi di montagna, l’amministrazione avrebbe dovuto seguire un percorso attuativo diverso, spiega Giuseppe Ruta, legale delle parti ricorrenti. Cosa dice la legge. La legge istitutiva delle scuole di montana, prevede, infatti, che prima di individuare le sedi scolastiche, è necessario assumere il parere del consiglio scolastico provinciale. Un passaggio che è stato ignorato in tutte le province. In buona sostanza sembrerebbe che il Tar Molise non abbia messo in discussione la supervalutazione del punteggio. Materia, questa, che non rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo. I magistrati di merito, invece, avrebbero individuato, più semplicemente, un punto debole nella normativa secondaria che, però, rischia di far saltare tutte le assunzioni appena effettuate e che si stanno ancora effettuando. La sentenza vale solo per Campobasso. Va detto subito che la pronuncia ha valore solo per la provincia di Campobasso e che, per avere effetti stabili, dovrà comunque essere confermata anche in sede di merito. Ma costituisce un precedente importante che potrebbe dare l’avvio a successivi ricorsi e pronunce analoghe anche in altre province. Graduatorie ancora impugnabili. Tanto più che i termini per presentare il ricorso al Tar, per ottenere l’annullamento delle graduatone (60 giorni) non sono ancora scaduti. E quindi, è ancora possibile che si verifichi una sorta di reazione a catena, su tutto il territorio nazionale. E a questo punto si aprono nuovi scenari sul futuro delle graduatorie e dei docenti precari. Se alcuni Tribunali amministrativi regionali dovessero decidere di accogliere, in sede di merito, analoghi ricorsi, si potrebbero verificare situazioni paradossali: province in cui l’amministrazione periferica sarebbe costretta a eseguire le sentenze, introducendo nuovi criteri di attuazione e province in cui tali criteri non risulterebbero in vigore. Il giudizio di II grado. Per non parlare delle possibili azioni risarcitorie, eventualmente promuovibili dagli stessi ricorrenti, qualora non avessero ottenuto la nomina per non avere insegnato nei comuni di montagna. Azioni che potrebbero diventare più probabili qualora l’amministrazione non ritenesse di attuare le eventuali sentenze, aspettando il giudizio di secondo grado. È ragionevole ritenere, infatti, che l’amministrazione impugnerebbe le eventuali sentenze davanti al Consiglio di stato. Fermo restando che la pendenza di un giudizio davanti al consiglio di stato non interrompe l’esecutività delle sentenze di primo grado. I giudizi pendenti al Tar Lazio. Insomma, una situazione difficile sulla quale pesa anche l’incognita delle questioni di legittimità costituzionale sollevate in un nutrito numero di ricorsi pendenti davanti al Tar del Lazio. Se i giudici laziali dovessero ritenere non manifestatamente infondate le relative questioni, potrebbero, infatti, rimettere gli atti alla consulta. E se la Corte costituzionale dovesse accogliere i ricorsi, la norma sui punteggi potrebbe essere cancellata completamente. I poteri della Consulta. La consulta, infatti, ha il potere di espungere dall’ordinamento le norme ritenute non conformi al dettato costituzionale. E quando ciò avviene si verifica un vero e proprio vuoto normativo che, per prassi, viene riempito dal legislatore con un provvedimento ad hoc. Questa ipotesi, però, presuppone un lungo iter giurisdizionale e legislativo. Cosa che invece non sì verifica con le pronunce dei giudici amministrativi, che hanno tempi meno distesi.
Cosa dicono le norme * Legge n. 186/2004: contiene alcuni emendamenti al decreto 97/2004, che ha introdotto il raddoppio del punteggio per il servizio in scuole di montagna: per ottenere d bonus è necessario che la sede scolastica sia situata oltre i 600 metri di altezza. * Legge n 90/1957: è il dispositivo che regolava i comuni di montagna prima della legge istitutiva delle comunità montane." |