L’Istruzione stabilisce che i dirigenti scolastici dovranno preventivamente scorrere tutti gli elenchi di prima fascia. Scuola, supplenze «provinciali» Le nuove regole ministeriali valgono anche per le sostituzioni brevi
di Luigi Illiano da Il Sole 24 Ore del 28/10/2004
ROMA • Nuove regole per le supplenze. Per
conferire gli incarichi a tempo determinato annuali o di breve durata
— i dirigenti scolastici dovranno scorrere le graduatorie di prima
fascia di tutta la provincia. Lo stabilisce una nota ministeriale del
22 ottobre.
L’applicazione della nota di viale Trastevere
richiederà un superlavoro da parte delle segreterie scolastiche, dalle
quali — ogni mattina - partono decine di migliaia di telefonate per
sostituire gli insegnanti assenti. Il meccanismo sarà valido fino alla
pubblicazione delle nuove graduatorie di seconda e terza fascia.
La procedura.
Le istruzioni sono dettagliate. I dirigenti scolastici, per qualsiasi
nuova supplenza, utilizzeranno, nell’ordine: le nuove graduatorie di
istituto di prima fascia; le nuove graduatorie di istituto di prima
fascia delle altre scuole della provincia; le vecchie graduatorie di
istituto di seconda e terza fascia; le vecchie graduatorie di istituto
di seconda e terza fascia delle altre scuole della provincia. Restano
invariate le disposizioni di proroga e conferma nei riguardi dei
supplenti temporanei con contratto a titolo definitivo. Il supplente
nominato sulla base delle vecchie graduatone in attesa dell’avente
titolo può lasciare l’incarico per accettarne un altro di qualsiasi
tipologia attribuito sulla base delle nuove graduatorie. Non è
prevista alcuna sanzione per la rinuncia a una proposta di supplenza.
Supplenze annuali e brevi. I posti disponibili per tutto l’anno scolastico, provvisoriamente coperti con docenti nominati in base alle vecchie graduatorie in attesa dell’avente diritto, vanno affidati a supplenza annuale o temporanea fino al termine delle attività didattiche, attenendosi a regole precise.
In primo luogo, i capi di istituto dispongono la
copertura del posto in base alle nuove graduatorie di prima fascia del
proprio istituto. Successivamente i presidi che non abbiano trovato
docenti disponibili nella propria graduatoria di prima fascia,
utilizzano le graduatorie delle scuole della provincia secondo un
criterio di vicinanza territoriale. Se non sarà possibile trovare il
supplente neanche nelle graduatorie delle scuole della provincia, il
posto rimane assegnato al supplente in servizio. E, in sua assenza,
viene coperto con personale da nominare sulla base delle vecchie
graduatorie di seconda e terza fascia, in attesa della pubblicazione
delle nuove graduatorie di istituto di seconda e terza fascia. Stessa
procedura per le supplenze brevi. Sostegno. Per i posti di sostegno valgono regole simili a quelle già descritte per i posti comuni. Il docente in servizio con contratto fino all’avente diritto, viene sostituito soltanto da insegnante con titolo di specializzazione. Inoltre, per le supplenze temporanee già assegnate in base alle vecchie graduatorie, i presidi attribuiranno gli incarichi temporanei, utilizzando i nuovi elenchi di sostegno di prima fascia della propria scuola, compresi quelli contenenti i nominativi di coloro che hanno conseguito il titolo di specializzazione entro il 31 agosto 2004 e, in un secondo momento, quelli delle altre scuole della provincia.
Che cosa cambia Le principali indicazioni della nota del ministero * Le nuove nomine. I dirigenti scolastici dovranno nominare, per supplenze annuali o brevi, i docenti a tempo determinato attingendo dalle graduatorie di prima fascia dell’intera provincia di appartenenza. Il meccanismo sarà applicato appena verranno pubblicate le nuove graduatorie di prima fascia. Si tratta di una scelta con la quale il Miur intende tutelare gli aspiranti docenti con i punteggi più alti e uniformare le procedure di reclutamento del personale docente * Il termine. Le fasi indicate dalla nota ministeriale resteranno in vigore fino alla pubblicazione delle nuove graduatorie di seconda e terza fascia * La competenza territoriale. Il criterio che è stato scelto per il conferimento degli incarichi da graduatorie di altri istituti è quello della vicinanza territoriale * La rinuncia. Il supplente nominato sulla base delle vecchie graduatorie può lasciare l’incarico per accettarne uno derivante dalle nuove graduatorie. Per questa rinuncia non è prevista alcuna sanzione * Gli ammessi. Per le supplenze temporanee vanno considerati anche coloro che hanno conseguito il titolo di specializzazione entro il 31 agosto 2004." |