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Associazione Nazionale
Insegnanti Area Tecnologica |
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Associazione
Nazionale Insegnanti
Area Tecnologica
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stato giuridico e diritti dei docenti
dall'Aniat.org del
14/10/2004
Inviamo il Testo Unificato del nuovo stato
giuridico e diritti dei docenti in discussione in Parlamento e il
testo integrale della legge finanziaria 2005, richiamando l'attenzione
rispettivamente sugli articoli 3 e
4 (Stato giuridico) e sull' art.
16 (Legge finanziaria).
Dal Testo Unificato del nuovo stato giuridico
Art. 3.
(Articolazioni della professione docente).
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È istituita
l'articolazione della professione docente nei tre distinti livelli di
docente iniziale, docente ordinario e docente esperto. In particolare,
il docente esperto ha anche responsabilità in relazione ad attività di
formazione iniziale e di aggiornamento permanente dei docenti, di
coordinamento di dipartimenti o di gruppi di progetto, di valutazione
interna ed esterna e di collaborazione col dirigente dell'istituzione
scolastica o formativa. La collocazione in livelli è riconoscimento di
professionalità maturata ed opportunamente certificata e non implica
sovraordinazione gerarchica. All'interno di ciascun livello
professionale è disposta la progressione economica automatica per
anzianità, secondo aumenti a cadenza biennale, da quantificarsi in
sede di contrattazione collettiva, così come disposto dall'articolo 9,
comma 3. Il passaggio da un livello al successivo comporta
l'attribuzione della relativa differenza stipendiale iniziale tra i
due livelli e il mantenimento della retribuzione di anzianità fino a
quel punto maturata. Non è ammesso il passaggio da un livello al
successivo prima di aver maturato un'anzianità di almeno cinque anni
nel livello di appartenenza. L'accesso ai livelli superiori a quello
iniziale è programmato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e
della ricerca, che, con proprio decreto, adottato di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, determina annualmente il
contingente massimo di personale docente per ciascun di tali livelli
professionali.
-
Coloro i quali
hanno conseguito la laurea specialistica di cui all'articolo 5, comma
1, lettera a), della legge 28 marzo 2003, n. 53, svolgono le
specifiche attività di tirocinio previste alla lettera e) del medesimo
articolo 5, comma 1, ai fini dell'accesso all'albo di cui all'articolo
2, comma 1, lettera h), della presente legge. Per l'intera durata del
tirocinio sono assunti dall'istituzione scolastica o formativa con
contratto temporaneo di formazione e lavoro. Il superamento positivo
del periodo di tirocinio costituisce titolo valido per l'accesso
all'albo.
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È disposta la
valutazione periodica dell'attività docente per i livelli iniziale e
ordinario, da effettuarsi con cadenza quadriennale. Le istituzioni
scolastiche e formative istituiscono un'apposita commissione
permanente di valutazione con il compito di valutare l'attività dei
singoli docenti in ordine a:
a) efficacia
dell'azione didattica e formativa;
b)impegno
professionale nella progettazione ed attuazione del piano dell'offerta
formativa;
c)contributo
fornito all'attività complessiva dell'istituzione scolastica o
formativa;
d) titoli
professionali acquisiti in servizio.
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La valutazione
non ha carattere sanzionatorio, salvo il caso di esito gravemente
negativo ed adeguatamente documentato riferito alle lettere a) e b)
del comma 3, che costituisce motivo per la sospensione temporanea
della progressione economica per anzianità. Le valutazioni periodiche
costituiscono credito professionale documentato utilizzabile ai fini
della progressione di carriera e vengono raccolte nel port-folio
personale del docente.
-
La commissione
permanente di valutazione di cui al comma 3 è presieduta da un
funzionario del competente ufficio scolastico regionale appartenente
alla carriera ispettiva ed è composta dal dirigente dell'istituzione
scolastica o formativa, da due docenti esperti, da due genitori nelle
istituzioni scolastiche del primo ciclo o da un genitore ed un allievo
nelle istituzioni scolastiche o formative del secondo ciclo nonché da
un rappresentante designato a livello regionale dall'organismo tecnico
rappresentativo, di cui all'articolo 4.
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L'assunzione con
contratto a tempo indeterminato al livello di docente iniziale avviene
a seguito di procedure concorsuali per soli titoli, ivi compreso il
titolo attestante il superamento positivo del periodo di tirocinio,
indette dalle singole istituzioni scolastiche o formative interessate,
a seguito di apposita autorizzazione rilasciata, rispettivamente, dal
competente ufficio scolastico regionale e dal competente assessorato
dell'amministrazione regionale. Al concorso possono partecipare, a
domanda, per le rispettive classi di concorso, i docenti iscritti
nell'albo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h). Ai fini
dell'espletamento delle procedure concorsuali, l'istituzione
scolastica o formativa costituisce un'apposita commissione
giudicatrice presieduta dal dirigente dell'istituzione e composta dal
direttore dei servizi generali ed amministrativi, con funzioni di
segretario, e da tre docenti esperti appartenenti all'istituzione
stessa. Il dirigente dell'istituzione scolastica o formativa provvede,
secondo la normativa vigente, alla nomina dei vincitori del concorso.
L'attività della commissione giudicatrice è sottoposta a vigilanza e
controllo da parte dell'ufficio scolastico regionale competente per
territorio. Avverso le decisioni della commissione giudicatrice è
ammesso ricorso al giudice del lavoro. I concorsi di cui al presente
comma possono essere disposti anche in rete tra istituzioni
scolastiche e istituzioni formative.
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L'avanzamento dal
livello di docente iniziale a quello di docente ordinario avviene, a
domanda, a seguito di selezione per soli titoli, sul contingente di
posti autorizzati, per ciascuna classe di abilitazione
nell'istituzione scolastica o formativa, dal competente ufficio
scolastico regionale o dal competente assessorato dell'amministrazione
regionale. Ai fini della selezione di cui al presente comma, il
direttore dei servizi generali e amministrativi provvede alla
compilazione di graduatorie d'istituto degli aspiranti che tengano
conto:
a) della
valutazione sulle competenze professionali espressa dalla commissione
permanente di valutazione della istituzione scolastica o formativa di
titolarità;
b) di apposita
valutazione espressa dal dirigente dell'istituzione scolastica o
formativa;
c) dei crediti
formativi posseduti e dei titoli professionali certificati.
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Alla selezione
possono partecipare sia i docenti interni, sia docenti provenienti da
altre istituzioni scolastiche o formative. Le modalità per la
compilazione delle graduatorie sono definite nelle norme sullo stato
giuridico degli insegnanti di cui all'articolo 2. Il dirigente
dell'istituzione scolastica o formativa dispone, secondo la normativa
vigente, l'avanzamento di livello dei vincitori della selezione.
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L'avanzamento dal
livello di docente ordinario a quello di docente esperto avviene, a
domanda, sul contingente di posti autorizzati, per ciascuna classe di
abilitazione, dal competente ufficio scolastico regionale o dal
competente assessorato dell'amministrazione regionale, mediante
formazione e concorso volto a verificare il possesso dei requisiti
culturali e professionali acquisiti dall'aspirante anche ai sensi
dell'articolo 5, comma 1, lettera g), della legge 28 marzo 2003, n.
53. Ai fini dell'espletamento delle procedure concorsuali i direttori
generali degli uffici scolastici regionali istituiscono apposite
commissioni territoriali permanenti per ogni ordine e grado di
istituzione, ciascuna presieduta da un funzionario dello stesso
ufficio scolastico appartenente alla carriera ispettiva, e composta da
un dirigente amministrativo dell'ufficio, con funzioni di segretario,
e da tre docenti esperti con almeno tre anni di anzianità.
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Con proprio
regolamento da adottare a norma dell'articolo 117, sesto comma, della
Costituzione e dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e
sentite le Commissioni parlamentari competenti, il Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca definisce le modalità
di composizione della commissioni di cui ai commi 3, 6 e 9 del
presente articolo, le procedure di valutazione, i tempi per
l'espletamento delle loro funzioni e le eventuali competenze
amministrative ad esse delegate.
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Incarichi
aggiuntivi rispetto all'insegnamento per funzioni complesse da
svolgere nell'ambito dell'istituzione scolastica o formativa,
disciplinate dalle norme sullo stato giuridico degli insegnanti di cui
all'articolo 2, possono essere conferiti esclusivamente a docenti
ordinari o esperti. Detti incarichi saranno retribuiti con specifiche
retribuzioni, aggiuntive rispetto allo stipendio maturato, su cifre
iscritte in apposito fondo di istituto.
Art. 4.
(Istituzione della vicedirigenza).
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È istituita la
qualifica di vicedirigente nelle istituzioni scolastiche e formative.
Alla qualifica di vicedirigente si accede mediante concorso per titoli
ed esami, da svolgere in sede regionale con cadenza periodica.
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Ai concorsi di
cui al comma 1 sono ammessi, previa selezione per titoli, i docenti
ordinari ed esperti in possesso di laurea. I docenti ordinari devono
aver maturato almeno cinque anni di effettivo servizio nel livello di
appartenenza. I candidati debbono indicare, all'atto della domanda, la
provincia e l'ordine di scuola per cui intendono concorrere.
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Il concorso
consta di una prova scritta e di una prova orale ed è indetto con
decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca,
recante le disposizioni in ordine alle procedure e le tabelle di
valutazione relative alla selezione dei titoli accademici e
professionali per l'ammissione. La commissione giudicatrice del
concorso è composta da un funzionario dell'ufficio scolastico
regionale appartenente alla carriera ispettiva e da due dirigenti
scolastici.
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All'esito del
concorso sono costituite graduatorie di idoneità permanenti di livello
provinciale per ogni ordine e grado di istituzioni scolastiche e
formative. Le nomine dei vicedirigenti sono effettuate, secondo
l'ordine di graduatoria, per le sedi disponibili. L'iscrizione nella
graduatoria permanente degli idonei è valutata adeguatamente in sede
di corso-concorso selettivo per dirigente delle istituzioni
scolastiche o formative.
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Il vicedirigente
svolge attività di collaborazione diretta col dirigente
dell'istituzione scolastica o formativa, secondo gli ambiti operativi
da quest'ultimo definiti, ed è tenuto al pieno rispetto dell'indirizzo
organizzativo dell'istituzione stessa. Non possono essere delegati al
vicedirigente atti di gestione di natura discrezionale e atti
conclusivi di procedimenti amministrativi. In caso di assenza del
dirigente, il vicedirigente lo sostituisce a tutti gli effetti. La
qualifica di vicedirigente implica sovraordinazione gerarchica
rispetto alla docenza per le funzioni delegate e nel caso di
sostituzione del dirigente.
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Ai vicedirigenti
si applicano le norme di stato giuridico vigenti per il personale
docente. La retribuzione economica dei vicedirigenti è definita in
sede di contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola,
attraverso l'autonoma contrattazione di cui all'articolo 9, comma 3.
Dalla Legge finanziaria
Art. 16: Disposizioni in
materia di organizzazione scolastica
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Per la proroga
delle attività di cui all’articolo 78, comma 31, della legge 23
dicembre 2000, n. 388, è autorizzata, per l’anno 2005, la spesa di 375
milioni di euro.
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Per l’anno
scolastico 2005/2006, la consistenza numerica della dotazione del
personale docente in organico di diritto, non potrà superare quella
complessivamente determinata nel medesimo organico di diritto per
l’anno scolastico 2004/2005 .
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L’insegnamento
della lingua straniera nella scuola primaria è impartito dai docenti
della classe in possesso dei requisiti richiesti o da altro docente
facente parte dell’organico di istituto sempre in possesso dei
requisiti richiesti. Possono essere attivati posti di lingua straniera
da assegnare a docenti specialisti, solo nei casi in cui non sia
possibile coprire le ore di insegnamento con i docenti di classe o di
istituto. Al fine di realizzare quanto previsto dal presente comma,
sono attivati corsi di formazione, nell’ambito delle annuali
iniziative di formazione in servizio del personale docente, la cui
partecipazione è obbligatoria per tutti i docenti privi dei requisiti
previsti per l’insegnamento della lingua straniera.
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A partire
dall’anno scolastico 2005 – 2006, al fine di ampliare la disponibilità
e fruibilità a costi contenuti, di testi, documenti e strumenti
didattici, da parte delle scuole, degli alunni e delle loro famiglie,
i libri di testo scolastici possono essere prodotti in via
sperimentale ai fine della loro adozione nelle scuole del primo ciclo
dell’istruzione di cui al decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59
e negli istituti di istruzione secondaria superiore, nella doppia
versione, a stampa, e “on-line” scaricabile da Internet.
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I libri di testo
sviluppano i contenuti essenziali delle indicazione nazionali dei
piani di studio e sono realizzati in fascicoli o in sezioni tematici a
sé stanti corrispondenti ad unità di apprendimento, di costo contenuto
e possibilità di successivi arricchimenti e aggiornamenti. Essi sono
composti in materiali leggeri, in modo da ridurre il peso trasportato
dagli alunni.
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Il Ministro
dell’istruzione, dell’università e della ricerca determina, con
decreto non avente natura regolamentare, le caratteristiche tecniche
dei libri di testo ed il prezzo massimo dei libri stessi nelle due
versioni di cui al comma 4, assicurando comunque il compenso per il
diritto d’autore e la copertura dei costi di produzione.
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A decorrere
dall’anno scolastico 2005 – 2006, i dirigenti scolastici adottano le
disposizioni organizzative idonee a consentite la conservazione,
presso la scuola, di libri e del restante materiale didattico in uso
agli studenti.
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Per l’attuazione
del piano programmatico di cui all’art. 1, comma 3, della legge 28
marzo 2003, n. 53, è autorizzata, a decorrere dall’anno 2005,
l’ulteriore spesa complessiva di 110 milioni di euro per i seguenti
interventi: anticipo delle iscrizioni e generalizzazione della scuola
dell’infanzia, iniziative di formazione iniziale e continua del
personale, interventi di orientamento contro la dispersione scolastica
e per assicurare la realizzazione del diritto-dovere di istruzione e
formazione.
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Per la
realizzazione di interventi di edilizia e per l’acquisizione di
attrezzature didattiche e strumentali di particolare rilevanza da
parte delle istituzioni di cui all’art. 1 della legge 21 dicembre
1999, n. 508, è autorizzata a decorrere dall’anno 2005 la spesa di 10
milioni di euro.
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