Il numero dei beneficiari non può superare il 3%

della dotazione organica a livello provinciale

Parte la corsa per i permessi studio.

Le domande del personale delle scuole statali entro il 15/11.

 di Nicola Mondelli da ItaliaOggi del 26 ottobre 2004

 

I docenti e il personale amministrativo, tecnico e ausiliario in servizio nelle scuole statali che intendano frequentare corsi universitari o post universitari o corsi finalizzati al conseguimento di titoli di studio aventi valore legale, di attestati di qualifica professionale o di titoli di specializzazione riconosciuti dall'ordinamento pubblico hanno tempo fino al 15 novembre per chiedere di fruire dei permessi straordinari retribuiti nella misura massima di 150 ore annue individuali. Lo prevede l'articolo 3 del dpr 23 agosto 1988, n. 395, non disapplicato dall'attuale contratto di lavoro.

 

La domanda e il personale avente titolo. Fatto salvo il termine del 15 novembre, valido per tutto il territorio nazionale, le modalità per la presentazione della domanda e i criteri per la fruizione dei permessi sono invece, come dispone l'articolo 4, comma 3, secondo periodo, lettera a), del contratto 24 luglio 2003, quelli stabiliti in sede di contrattazione integrativa decentrata a livello regionale. Salvo diversa disposizione riportata nel contratto regionale, la domanda va presentata, per via gerarchica, al dirigente del Centro servizi amministrativi della provincia nella quale si presta servizio. I provvedimenti formali di concessione dei permessi dovranno essere predisposti dai dirigenti scolastici entro il mese di dicembre e comunque entro i termini stabiliti nel contratto integrativo. Tutti i permessi avranno validità dal 1° gennaio successivo e fino al 31 dicembre.

Possono chiedere di usufruire dei permessi i docenti e il personale Ata in servizio a tempo indeterminato. Con circolare n. 130/2000 il ministero dell'istruzione aveva concesso la facoltà di presentare la domanda anche al personale con contratto stipulato fino al termine dell'anno scolastico o sino al termine delle attività didattiche nonché al personale con contratto annuale per l'insegnamento della religione cattolica. Tale concessione mantiene la sua validità ma a condizione che la circolare sia espressamente richiamata nel contratto integrativo regionale. Per il personale che presta servizio con orario inferiore a quello di cattedra (docenti) o a quello di servizio (Ata) le ore di permesso complessivamente fruibili saranno in proporzione all'orario settimanale di lavoro.

 

Concessione dei permessi. I permessi, dispone il citato articolo 3 del dpr n. 395, sono concessi per la frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di titoli di studio in corsi universitari, post universitari, di scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate e paritarie o legalmente riconosciute, o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali o attestati professionali riconosciuti dall'ordinamento pubblico.

In tema di concessione merita di essere riportato un parere fornito dalla terza sezione del Consiglio di stato il 9 gennaio 2003 nel quale si legge, fra l'altro, che presupposto essenziale per la concessione delle 150 ore di permesso straordinario retribuito per motivi di studio è la frequenza di corsi presso istituti scolastici o enti autorizzati, finalizzati al conseguimento dei relativi titoli, non essendo a tal fine sufficiente la semplice iscrizione a un istituto finalizzata a sostenere, come candidato privatista, l'esame di maturità. Sempre il citato articolo 3 dispone anche che il personale interessato ai corsi ha diritto, salvo inderogabili esigenze di servizio, a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami e non è obbligato a prestazioni di lavoro straordinario o durante i giorni festivi e di riposo settimanale. Detto personale è inoltre tenuto a presentare alla propria amministrazione idonea certificazione in ordine all'iscrizione e alla frequenza alle scuole e ai corsi, nonché agli esami finali sostenuti. In mancanza delle predette certificazioni i permessi già utilizzati verranno considerati come aspettativa per motivi personali. In sede di contrattazione regionale potranno tuttavia e ove necessario essere definite ulteriori modalità applicative e/o particolari per la partecipazione e la frequenza ai corsi e ulteriori discipline per rispondere alle esigenze specifiche del comparto scuola. Nel contratto integrativo della regione Lombardia, per esempio, è stabilito che vanno considerati alla stregua della frequenza dei corsi anche i tre giorni precedenti le prove d'esame il cui sostenimento deve essere opportunamente documentato. Nel contratto stipulato in altre regioni quest'ultima possibilità non è espressamente riconosciuta.

Determinazione del contingente dei permessi. Il numero dei beneficiari dei permessi straordinari autorizzato dal Csa non può superare il 3% della dotazione organica complessiva a livello provinciale del personale docente ed educativo e del personale Ata.

Cumulabilità. Il personale che beneficia delle 150 ore di permessi straordinari retribuiti mantiene il diritto di usufruire anche dei permessi di cui agli articoli 15, commi 1 e 19, e 7 del contratto.

Validità giuridica. I permessi straordinari retribuiti sono equiparati al servizio effettivo, sia ai fini retributivi sia previdenziali.

Disapplicazione di norme precedenti il contratto 2003. Dopo l'entrata in vigore del contratto del 2003 tutte le precedenti circolari ministeriali devono considerarsi disapplicate se non sono espressamente richiamate nei contratti integrativi regionale.