Supplenze graduatorie istituto: chiarimenti definitivi Il Miur con una nota del 22 ottobre ha fornito definitive indicazioni operative al fine di uniformare sul territorio nazionale la procedura di reclutamento del personale docente inserito nelle nuove graduatorie di circolo e di istituto di I fascia e negli elenchi di sostegno. da La Tecnica della Scuola del 22/10/2004
Il Miur con una nota del 22 ottobre ha fornito definitive indicazioni operative al fine di uniformare sul territorio nazionale la procedura di reclutamento del personale docente inserito nelle nuove graduatorie di circolo e di istituto di I fascia e negli elenchi di sostegno in corso di pubblicazione per l'anno scolastico 2004/2005. Nella nota si legge che dalla data di pubblicazione delle graduatorie di istituto di prima fascia e in attesa delle graduatorie di seconda e terza fascia, i dirigenti scolastici, per qualsiasi nuova necessità di supplenza di loro competenza, utilizzeranno, secondo le graduatorie secondo il seguente ordine:
Ministero dell'Istruzione dell'Universita'
e della Ricerca Nota del 22 ottobre 2004 prot. n. 906
Sequenza operazioni
Nell'attuale fase in cui sono in via di pubblicazione le nuove graduatorie di circolo e di istituto di 1ª fascia valide per l'a.s. 2004/05, si ritiene opportuno fornire alcune indicazioni operative volte ad uniformare, per quanto possibile, sul territorio nazionale le procedure di reclutamento del personale docente tratto dalle medesime graduatorie.
GRADUATORIE A) Posti disponibili per tutto l'anno scolastico (supplenze annuali e supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche) provvisoriamente ricoperti con supplenti nominati in base alle graduatorie dell''a.s. 2003/2004 con contratto "in attesa dell'avente titolo".
A/1) i dirigenti scolastici dispongono,
nell'ambito di un breve periodo prestabilito dal Csa, la copertura del
relativo posto in base alle nuove graduatorie di prima fascia del
proprio istituto. B) Supplenze temporanee in sostituzione di titolare assente ricoperte con personale nominato in base alle graduatorie dell'a.s. 2003/2004 con contratto "in attesa dell'avente titolo". B/1) non appena terminate le attività di cui ai precedenti punti A/1 e A/2, i dirigenti scolastici dispongono immediatamente, con l'utilizzazione delle proprie graduatorie di prima fascia e, poi, ove necessario, con quelle delle altre scuole della provincia, l'attribuzione a titolo definitivo delle relative supplenze agli aventi titolo, valutando tuttavia l'opportunità di consentire, qualora la scadenza delle supplenze in atto sia imminente, la naturale conclusione delle medesime in luogo della sostituzione con l'avente titolo.
ELENCHI DI SOSTEGNO C) Posti di sostegno disponibili per tutto l'anno scolastico (supplenze annuali e supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche) provvisoriamente ricoperti con supplente nominato in base alle graduatorie dell'a.s. 2003/2004 con contratto "in attesa dell'avente titolo". C/1) nei medesimi periodi stabiliti dal C.S.A. per le operazioni di cui ai precedenti punti A/1 e A/2, i dirigenti scolastici provvedono all'attribuzione delle relative supplenze a titolo definitivo utilizzando prioritariamente gli elenchi di sostegno di prima fascia della propria scuola e, in subordine, secondo un criterio di viciniorità, quelli delle altre scuole della provincia. C/2) nei casi di totale esaurimento dei predetti elenchi di sostegno, i posti eventualmente residuati per i quali non sia stato possibile l'assegnazione a titolo definitivo di docente specializzato, rimangono affidati all'insegnante già in servizio a titolo provvisorio, o, in assenza del medesimo, ad altro docente di 2ª e 3ª fascia in attesa che siano pubblicati i nuovi elenchi di sostegno relativi alla seconda e terza fascia delle graduatorie di istituto. D) Supplenze temporanee in sostituzione di personale assente ricoperte con personale nominato in base alle graduatorie dell'a.s. 2003/2004 con contratto "in attesa dell'avente titolo". D/1) a partire dalla medesima data e secondo le medesime modalità previste per l'operazione di cui al precedente punto B/1) i dirigenti scolastici provvedono all'attribuzione a titolo definitivo delle supplenze temporanee di sostegno, utilizzando i nuovi elenchi di sostegno di prima fascia della propria scuola, ivi compresi quelli contenenti i nominativi di coloro che hanno conseguito il titolo di specializzazione entro il 31 agosto 2004 e, in subordine, quelli delle altre scuole della provincia. D/2) per i periodi di supplenza temporanea che non sia stato possibile attribuire a personale specializzato incluso nei nuovi elenchi di sostegno, rimangono in servizio i precedenti supplenti in attesa della pubblicazione dei nuovi elenchi di sostegno di seconda e terza fascia.
DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE 1) dalla data di pubblicazione delle graduatorie di istituto di prima fascia dell'a.s. 2004/2005 e in attesa delle analoghe graduatorie di seconda e terza fascia, i dirigenti scolastici, per qualsiasi nuova necessità di supplenza di loro competenza, utilizzano, secondo il seguente ordine di priorità :
2) Le disposizioni di proroga e conferma di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 7 del D.M. n. 201/2000 si applicano esclusivamente nei riguardi dei supplenti temporanei con contratto a titolo definitivo. Pertanto, nel caso di supplenza temporanea conferita con contratto "in attesa dell'avente titolo" che dia luogo ad un ulteriore periodo di assenza del titolare, si provvede alla copertura del relativo periodo attingendo dalle nuove graduatorie di istituto di 1ª fascia, secondo quanto alle lettere a) e b) del precedente punto 1) e solo se ciò non risulti possibile, rimane in servizio il precedente supplente temporaneo con contratto "in attesa dell'avente titolo". 3) Il supplente nominato sulla base delle graduatorie di istituto dell'a.s. 2003/2004 con contratto "in attesa dell'avente titolo" può lasciare tale supplenza per accettarne altra di qualsiasi tipologia, anche temporanea, attribuita sulla base delle graduatorie dell'a.s. 2004/2005. 4) La rinuncia ad una proposta di supplenza, di qualsiasi tipologia, non dà luogo ad alcuna conseguenza di carattere sanzionatorio.
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