Finanza creativa. Scuole in vendita?
da Tuttoscuola del 6/10/2004
Secondo l’autorevole testata "Finanza e
mercati", il ministero dell’Economia si appresterebbe a vendere uno
stock di edifici scolastici attraverso il loro conferimento a un Fondo
immobiliare, che poi li riaffitterebbe al MIUR a condizioni di
mercato.
L'operazione, secondo il quotidiano economico, potrebbe partire nella
prima metà del 2005.
L'indiscrezione non è stata confermata né
smentita dal Ministero dell’Economia, e neppure dal MIUR, ma a fine
agosto un'analoga ipotesi era stata esclusa dal sottosegretario
all'Economia Maria Teresa Armosino. Del resto va anche considerato che
la grande maggioranza degli edifici scolastici non appartiene al
Demanio dello Stato, ma è di proprietà degli Enti locali, Comuni e
Province.
Nella Finanziaria illustrata dal ministro
Siniscalco alla Camera si parla infatti di immobili "dei quali lo
Stato è proprietario ovvero comunque è titolare" (comma 1).
In ogni caso, quella di dismettere gli edifici
che si trovano in questa situazione per "fare cassa" sarà forse
creativa, ma non è detto che sia anche una buona idea. Il primo
effetto che avrebbe sarebbe quello di far passare le scuole
interessate – nelle statistiche del MIUR - nella colonna delle scuole
"precarie", nel senso di funzionanti in edifici presi in affitto.
Dopo le strade, lo Stato si venderà anche le
scuole?
ART. 35 della bozza della Finanziaria
approvata dal Consiglio dei Ministri
(Demanio e patrimonio pubblico)
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Nell’ambito delle attività volte al riordino,
alla razionalizzazione e alla valorizzazione del patrimonio
immobiliare dello Stato, l’agenzia del Demanio è autorizzata, con
decreto dirigenziale del ministero dell’Economia e delle finanze, a
vendere a trattativa privata, anche in blocco, le quote indivise di
beni immobili, i fondi interclusi nonché i diritti reali su immobili,
dei quali lo Stato è proprietario ovvero comunque è titolare. Il
prezzo di vendita è stabilito secondo criteri e valori di mercato,
tenuto conto della particolare condizione giuridica dei beni e dei
diritti. Il perfezionamento della vendita determina il venir meno
dell’uso governativo, delle concessioni in essere nonché di ogni altro
eventuale diritto spettante a terzi in caso di cessione.
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Le aree che appartengono al patrimonio e al
demanio dello Stato, sulle quali, alla data di entrata in vigore della
presente legge, i comuni hanno realizzato le opere di urbanizzazione
di cui all’articolo 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847, sono
trasferite in proprietà, a titolo oneroso, nello stato di fatto e di
diritto in cui si trovano, al patrimonio indisponibile del comune che
le richiede, con vincolo decennale di inalienabilità.
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La richiesta di trasferimento di cui al comma 2
è presentata alla filiale dell’agenzia del Demanio territorialmente
competente, corredata dalle planimetrie e dagli atti catastali che
identificano le aree oggetto di trasferimento.
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Il corrispettivo del trasferimento di cui al
comma 2 è determinato secondo i parametri fissati nella tabella A
allegata alla presente legge. I parametri sono aggiornati annualmente,
a decorrere dal 1º gennaio 2006, nella misura dell’8 per cento.
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Le somme dovute dai comuni per l’occupazione
delle aree di cui al comma 2, non versate fino alla data di
stipulazione dell’atto del loro trasferimento, sono corrisposte,
contestualmente al trasferimento, in misura pari a un terzo degli
importi di cui alla tabella A allegata alla presente legge, per ogni
anno di occupazione, nei limiti della prescrizione quinquennale.
Con il trasferimento delle aree si estinguono i giudizi pendenti,
promossi dall’amministrazione demaniale e comunque preordinati alla
liberazione delle aree di cui al comma 2, e restano compensate fra le
parti le spese di lite.
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I beni immobili che non formano oggetto delle
procedure di dismissione disciplinate dal decreto legge 25 settembre
2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre
2001, n. 410, di valore non superiore ai 200mila euro, individuati con
i decreti di cui all’articolo 1, comma 1, dello stesso decreto legge
n. 351 del 2001, possono essere alienati direttamente dall’agenzia del
Demanio a trattativa privata, se non aggiudicati in vendita, al prezzo
più alto, a seguito di procedura di invito pubblico a offrire, di
durata non inferiore al mese, esperito telematicamente attraverso il
sito Internet della medesima Agenzia.
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Le alienazioni di cui al comma 6 non sono
soggette alla disposizione di cui al comma 113 dell’articolo 3 della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, concernente il diritto di prelazione
degli enti locali territoriali. Non sono altresì soggette alla
disposizione di cui al periodo precedente le alienazioni effettuate
direttamente dalla agenzia del Demanio a trattativa privata, a seguito
di asta pubblica deserta, aventi a oggetto immobili di valore
inferiore a 500 mila euro; in caso di valore pari o superiore al
predetto importo, il diritto di prelazione è esercitato dall’ente
locale entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione della
determinazione a vendere, e delle relative condizioni, da parte
dell’agenzia del Demanio.
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Relativamente agli immobili di cui al comma 6 è
fatto salvo il diritto di prelazione in favore dei concessionari, dei
conduttori nonché dei soggetti che si trovano comunque nel godimento
dell’immobile oggetto di alienazione, a condizione che gli stessi
abbiano soddisfatto tutti i crediti richiesti dall’amministrazione
competente.
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Le disposizioni agevolative previste dalla
normativa vigente in favore di enti locali territoriali e di enti
pubblici e privati, in materia di utilizzo di beni immobili di
proprietà statale sono applicate in regime di reciprocità in favore
delle amministrazioni dello Stato che a loro volta utilizzano, per usi
governativi, immobili di proprietà degli stessi enti.
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Il regio decreto legge 10 settembre 1923, n.
2000, convertito dalla legge 17 aprile 1925, n. 273, è abrogato.
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Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, gli alloggi di cui all’articolo 2 della legge 27
dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, sono trasferiti in
proprietà, a titolo gratuito e nello stato di fatto e di diritto in
cui si trovano al momento del loro trasferimento, ai comuni nel cui
territorio gli stessi sono ubicati. I comuni procedono, entro 120
giorni dalla data della volturazione, all’accertamento di eventuali
difformità urbanistico-edilizie. Le disposizioni del presente comma
non trovano applicazione agli alloggi realizzati in favore dei
profughi, ai sensi dell’articolo 18 della legge 4 marzo 1952, n. 137.
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Dopo il comma 13-bis dell’articolo 27 del
decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono inseriti i
seguenti:
"13-ter. In sede di prima applicazione dei commi 13 e 13-bis, il
ministero delle Difesa, direzione generale dei lavori e del Demanio,
di concerto con l’agenzia del Demanio, individua entro il 30 aprile
2005 beni immobili comunque in uso all’amministrazione della Difesa,
non più utili ai fini istituzionali, da dismettere e, a tal fine,
consegnare al ministero dell’Economia e delle finanze e, per esso,
all’agenzia del Demanio.
13-quater. Gli immobili individuati e consegnati ai sensi del comma
13-ter entrano a far parte del patrimonio disponibile dello Stato per
essere assoggettati alle procedure di valorizzazione e di dismissione
di cui alla legge 23 novembre 2001, n. 410, e di cui ai precedenti
commi dal 6 all’8.
Gli immobili individuati sono stimati a cura dell’agenzia del Demanio
nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano.
13-quinquies. Una quota fino al 50 per cento del valore determinato ai
sensi del comma 13-quater è finalizzata al soddisfacimento delle
esigenze del ministero della Difesa. A tal fine, la Cassa depositi e
prestiti può essere autorizzata, con decreto del ministero
dell’Economia e delle finanze, a concedere al ministero della Difesa,
nell’anno 2005, anticipazioni finanziarie della quota come sopra
determinata e comunque per un importo complessivo non superiore a 954
milioni di euro con oneri a carico dello Stato.
Il decreto di autorizzazione stabilisce anche le condizioni generali
ed economiche delle anticipazioni, in conformità alle condizioni
praticate sui finanziamenti della gestione separata di cui
all’articolo 5, comma 8. Il ministro dell’Economia e delle finanze
provvede al rimborso delle somme anticipate e dei connessi oneri
finanziari a valere sui proventi delle dismissioni degli immobili.
13-sexies. Le anticipazioni concesse dalla Cassa depositi e prestiti,
entro il limite di anzidetto, in relazione al valore degli immobili
conferiti all’agenzia del Demanio dal ministero della Difesa, sono
versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al
medesimo Dicastero su appositi fondi relativi ai consumi intermedi e
agli investimenti fissi lordi, da ripartire, nel conto della gestione
sui capitoli interessati, con decreto del ministro della Difesa da
comunicare, anche con evidenze informatiche al ministero dell’Economia
e delle finanze, tramite l’Ufficio centrale del bilancio, nonché alle
commissioni parlamentari competenti e alla Corte dei Conti.".
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Le finalità di cui all’articolo 29 della legge
18 febbraio 1999, n. 28, possono essere conseguite anche attraverso il
ricorso alla locazione, anche finanziaria, con l’utilizzo delle
risorse non ancora impegnate alla data del 31 dicembre 2004.
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Il comma 65 dell’articolo 17 della legge 15
maggio 1997, n. 127, è abrogato.
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Per conseguire obiettivi di contenimento,
razionalizzazione, ottimizzazione e programmazione della spesa
pubblica destinata a interventi edilizi sul patrimonio immobiliare
dello Stato, fermo restando il quadro normativo vigente, e in
particolare le competenze del ministero delle Infrastrutture e dei
trasporti, le amministrazioni dello Stato e le Agenzie fiscali, a
eccezione degli organi costituzionali e degli organismi di sicurezza,
provvedono, ai fini del coordinamento, del monitoraggio e della
ottimale gestione del patrimonio dello Stato a comunicare all’agenzia
del Demanio:
a) entro il 30 ottobre di ogni anno, gli schemi di programma triennali
e gli elenchi annuali redatti ai sensi dell’articolo 14 della legge 11
febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, e del decreto del
ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 22 giugno 2004, n. 898/IV,
pubblicato nella "Gazzetta Ufficiale" n. 151 del 30 giugno 2004,
relativi all’esecuzione di interventi edilizi di cui all’articolo 3,
lettere b), c), d) ed el) del decreto del Presidente della Repubblica
6 giugno 2001, n. 380, su immobili di proprietà dello Stato; b) i
programmi triennali e gli elenchi annuali definitivi, di cui al
precedente punto a), entro un mese dalla data della loro approvazione
da parte dei competenti organi, secondo i rispettivi ordinamenti.
Identica comunicazione è dovuta in tutti i casi di variazione
apportata ai programmi triennali e agli elenchi annuali dei lavori; c)
ogni tre mesi, il consuntivo relativo allo stato di realizzazione
degli interventi previsti negli elenchi annuali nonché ai lavori di
importo inferiore alla soglia prevista dalla legge 11 febbraio 1994,
n. 109, eventualmente eseguiti nell’anno considerato; d) entro il 31
ottobre di ogni anno, le previsioni in ordine ai fabbisogni annuali di
nuovi spazi allocativi, necessari allo svolgimento delle proprie
attività istituzionali, nonché le previsioni in ordine alle superfici
il cui utilizzo è ritenuto non più necessario all’esecuzione delle
predette finalità.
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L’agenzia del Demanio elabora linee guida
tecnico operative per la formazione o l’aggiornamento dei programmi
triennali degli interventi, finalizzate al raggiungimento degli
obiettivi indicati dal Governo, e fornisce alle amministrazioni di cui
al comma 15, il supporto informatico per la redazione e la
trasmissione dei programmi triennali e degli elenchi annuali.
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L’agenzia del Demanio, entro il 30 aprile di
ogni anno, presenta al ministero dell’Economia e delle finanze una
relazione sulle attività svolte in attuazione delle disposizioni di
cui al comma 16.
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I piani di investimento immobiliare, deliberati
dall’Inail, sono approvati dal ministro del Lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con il ministro dell’Economia e delle finanze, e
gli investimenti sono orientati alle finalità annualmente individuate
con decreto del ministro del Lavoro e delle politiche sociali di
concerto con il ministro dell’Economia e delle finanze, sentito il
ministro della Salute e il ministro dell’Istruzione, dell’università e
della ricerca.
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Il ministro dell’Economia e delle finanze, con
uno o più decreti, avvia programmi di dismissioni immobiliari da
realizzare tramite cartolarizzazioni, costituzioni di fondi
immobiliari o cessioni dirette. In coerenza con quanto previsto dal
primo periodo del presente comma, con decreto del ministro
dell’Economia e delle finanze, di concerto con il ministro delle
Infrastrutture e dei trasporti, possono essere trasferiti, a prezzo di
mercato, a società controllate direttamente o indirettamente dallo
Stato, tratti della rete stradale nazionale di cui all’articolo 7,
comma 1-bis, del decreto legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, suscettibili di
assoggettamento a tariffa. Il prezzo è fissato con le modalità
concordate tra il ministero dell’Economia e delle finanze e le società
interessate.
Si applicano il secondo e il terzo periodo
dell’articolo 7, comma 1-bis del citato decreto legge n. 138 del 2002.
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