In alto mare le trattative tra il ministero dell'istruzione
e i sindacati per trovare una soluzione.

Gli inidonei verso il licenziamento

 Esclusa la dispensa dal servizio, difficile l'uso della mobilità

 di Alessandra Ricciardi da ItaliaOggi del 16 novembre 2004

 

Nessun concreto passo avanti per l'individuazione di una soluzione capace di scongiurare il pericolo, cui vanno incontro i docenti collocati fuori ruolo o utilizzati in altre funzioni per inidoneità permanente ai compiti di istituto, del licenziamento, in presenza delle condizioni previste nel comma 5 dell'articolo 35 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

Il confronto tra organizzazioni sindacali e ministero dell'istruzione per giungere a trovare una soluzione che possa scongiurare tale pericolo, ripreso nei giorni scorsi all'indomani del parere fornito in materia dal Consiglio di stato (sintetizzato su ItaliaOggi di martedì 28 settembre), sembra procedere tra notevoli difficoltà anche se non direttamente dipendenti dalla volontà delle parti.

Il problema da risolvere non è certamente semplice e lo è ancor meno proprio alla luce delle risposte negative fornite dal Consiglio di stato ad alcuni quesiti formulati dal ministero dell'istruzione concernenti la possibilità per il personale di cui trattasi di poter ottenere la dispensa dal servizio sulla base del giudizio medico che aveva reso possibile il collocamento fuori ruolo e/o l'utilizzo in altri compiti.

 

DISPENSA

Esclusa la possibilità di utilizzare l'istituto della dispensa dal servizio e quindi di un collocamento a riposo per motivi di salute, le parti che si confrontano dovranno cercare di individuare le soluzioni meno traumatiche per il personale interessato ma solo nel contesto delle disposizioni contenute nel citato comma 5.

E, quindi, attraverso l'istituto della mobilità intercompartimentale o nell'ambito del comparto scuola. Sono infatti inapplicabili, nei confronti del personale docente,le procedure di mobilità collettiva forzata prevista dagli articoli 34 e 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, essendo in presenza non di personale in esubero rispetto alle dotazioni organiche provinciali, ma di personale inidoneo alle proprie funzioni per motivi di salute.

 

MOBILITÀ

Imboccando la strada della mobilità compartimentale o intercompartimentale come prevista dall'articolo 30 del citato decreto legislativo, le parti non potranno, peraltro, non tenere conto del principio affermato dai giudici amministrativi secondo il quale sussiste un vero e proprio diritto soggettivo del personale di cui trattasi a transitare a una nuova amministrazione, ovvero in ruolo diversi della stessa amministrazione scolastica, laddove se ne faccia espressamente richiesta. Il ricorso alla mobilità intercompartimentale incontra tuttavia notevoli difficoltà sia sotto l'aspetto tecnico che funzionale.

Sotto l'aspetto tecnico in quanto non esistono ancora accordi con le altre amministrazioni ed enti pubblici; sotto l'aspetto funzionale a causa delle difficoltà di elaborare criteri di conversione capaci di stabilire una accettabile corrispondenza tra il profilo professionale dei docenti e quelli adottati dai diversi sistemi di classificazione del personale appartenente alle diverse amministrazioni pubbliche. La sola strada che appare percorribile, presentando minori difficoltà tecniche e funzionali, rimane pertanto quella di una mobilità nell'ambito dell'amministrazione scolastica centrale e periferica privilegiando, almeno per quanto riguarda il personale docente, l'utilizzo prevalentemente nell'ambito delle istituzioni scolastiche attraverso un suo inserimento nelle nuove e diverse figure professionali che si vanno delineando nell'ambito della riforma Moratti.

Altre soluzioni, a meno che non siano espressamente richieste dagli interessati, oltre a mortificare le capacità ed esperienze professionali acquisite nell'esercizio della funzione docente, non apporterebbero alcun beneficio alle istituzioni scolastiche e neppure ad altri uffici pubblici presso i quali dovessero essere trasferiti.

 

GLI ATA

Anche per il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario dichiarato inidoneo, sempre per motivi di salute, a svolgere le mansioni previste dal profilo di appartenenza, sul quale peraltro non pende il rischio di una risoluzione d'autorità del rapporto di lavoro come per il personale docente, si pone, ma in misura meno incombente e meno traumatica, il problema del passaggio in altro ruolo dell'amministrazione scolastica. Non dovrebbe comunque essere difficile trovare una soluzione che possa soddisfare sia il personale che l'istituzione scolastica presso la quale dovrà essere utilizzato in altri compiti. Problematico, invece, resta la soluzione da individuare per quanto riguarda le figure apicali e/o uniche e in particolare quella del direttore dei servizi generali e amministrativi, dei cuochi e degli infermieri i cui profili professionali si caratterizzano per l'infungibilità delle corrispondenti mansioni.