Precari con lo stipendio bloccato
Bloccati al ministero del tesoro 84 mila
stipendi
di Alessandra Ricciardi da
ItaliaOggi del
2 novembre 2004
Bloccati al ministero del tesoro 84 mila
stipendi. A tante ammonterebbero le pratiche di docenti precari che
hanno iniziato a lavorare da settembre e che non hanno ancora ricevuto
la busta paga. Sotto accusa il servizio informatico del ministero
dell’istruzione, che avrebbe trasmesso i dati necessari solo il 14
ottobre scorso, 44 giorni dopo l’inizio dell’anno scolastico.
Il ritardo nel pagamento dei salari è ormai un classico dell’avvio del
nuovo anno. Quest’anno, i precari con un contratto di assunzione fino
al termine delle lezioni o dell’anno, tra insegnanti e ausiliari,
tecnici e amministrativi, ammontano a circa 110 mila, quasi 50 mila in
più con i contratti di breve durata.
Non è la prima volta che il sistema informatico del ministero fa
cilecca: quest’anno nella compilazione delle graduatorie permanenti,
per esempio, vari rifacimenti sono stati imposti dagli errori di
attribuzione dei punteggi imputati al sistema.
Mentre il dicastero dell’istruzione è sotto accusa per il blocco degli
stipendi, con una circolare (la n. 78 del 28 ottobre scorso) qualcosa
si muove sul fronte delle liquidazioni del tfr, il trattamento di fine
rapporto. Lo stesso dicastero di viale Trastevere ha infatti
comunicato alle scuole che almeno per il pagamento del trattamento di
fine rapporto potranno essere accorciati i tempi.
Anche in questo caso il punto di svolta è rappresentato
dall’informatica. Gli istituti scolastici che utilizzano il pacchetto
informatico Sissi, infatti, avranno a disposizione, a decorrere dal 5
novembre, un sito web sul quale convogliare i dati relativi alla
liquidazione del trattamento di fine rapporto. Le scuole interessate
non saranno dunque più tenute a trasmettere la documentazione cartacea
all’Inpdap, ma la dovranno esibire solo in caso di espressa richiesta.
Il ministero ricorda inoltre che, per evitare ritardi nei pagamenti,
in caso dì risoluzione di un contratto di lavoro della durata di
almeno 15 giorni, i relativi dati vanno trasmessi nei successivi 15
giorni. Per i contratti non continuativi anche di brevissima durata,
sono vietati gli accorpamenti: le informazioni vanno inviate nei
canonici 15 giorni dalla scadenza del rapporto. Le assenze non
retribuite, inoltre, vanno sempre codificate, così come vanno indica
te le percentuali di ore lavorate rispetto all’orario intero, in caso
di servizio a orario ridotto.