Precari con lo stipendio bloccato

Bloccati al ministero del tesoro 84 mila stipendi

 di Alessandra Ricciardi da ItaliaOggi del 2 novembre 2004

 

Bloccati al ministero del tesoro 84 mila stipendi. A tante ammonterebbero le pratiche di docenti precari che hanno iniziato a lavorare da settembre e che non hanno ancora ricevuto la busta paga. Sotto accusa il servizio informatico del ministero dell’istruzione, che avrebbe trasmesso i dati necessari solo il 14 ottobre scorso, 44 giorni dopo l’inizio dell’anno scolastico.

Il ritardo nel pagamento dei salari è ormai un classico dell’avvio del nuovo anno. Quest’anno, i precari con un contratto di assunzione fino al termine delle lezioni o dell’anno, tra insegnanti e ausiliari, tecnici e amministrativi, ammontano a circa 110 mila, quasi 50 mila in più con i contratti di breve durata.

Non è la prima volta che il sistema informatico del ministero fa cilecca: quest’anno nella compilazione delle graduatorie permanenti, per esempio, vari rifacimenti sono stati imposti dagli errori di attribuzione dei punteggi imputati al sistema.

Mentre il dicastero dell’istruzione è sotto accusa per il blocco degli stipendi, con una circolare (la n. 78 del 28 ottobre scorso) qualcosa si muove sul fronte delle liquidazioni del tfr, il trattamento di fine rapporto. Lo stesso dicastero di viale Trastevere ha infatti comunicato alle scuole che almeno per il pagamento del trattamento di fine rapporto potranno essere accorciati i tempi.

Anche in questo caso il punto di svolta è rappresentato dall’informatica. Gli istituti scolastici che utilizzano il pacchetto informatico Sissi, infatti, avranno a disposizione, a decorrere dal 5 novembre, un sito web sul quale convogliare i dati relativi alla liquidazione del trattamento di fine rapporto. Le scuole interessate non saranno dunque più tenute a trasmettere la documentazione cartacea all’Inpdap, ma la dovranno esibire solo in caso di espressa richiesta.

Il ministero ricorda inoltre che, per evitare ritardi nei pagamenti, in caso dì risoluzione di un contratto di lavoro della durata di almeno 15 giorni, i relativi dati vanno trasmessi nei successivi 15 giorni. Per i contratti non continuativi anche di brevissima durata, sono vietati gli accorpamenti: le informazioni vanno inviate nei canonici 15 giorni dalla scadenza del rapporto. Le assenze non retribuite, inoltre, vanno sempre codificate, così come vanno indica te le percentuali di ore lavorate rispetto all’orario intero, in caso di servizio a orario ridotto.