Corsi speciali abilitanti al via a gennaio.

Le Università e le Istituzioni di Alta formazione artistica e musicale dovranno istituire nell'a.a. 2004/2005 corsi speciali di durata annuale riservati ai docenti privi di abilitazione o idoneità all'insegnamento in possesso di determinati requisiti. Lo stabilisce l'art. 2 della legge n. 143 del 4 giugno 2004.

 di S. C. da La Tecnica della Scuola dell'11/11/2004

 

L'art. 2 della legge n. 143 del 4giugno 2004, ha stabilito che, nell'anno accademico 2004/2005 e comunque non oltre la data di entrata in vigore del decreto legislativo attuativo dell'art. 5 della legge 28/3/2003 n. 53, le Università e le Istituzioni di Alta formazione artistica e musicale istituiscano, nell'ambito delle proprie strutture didattiche, corsi speciali di durata annuale riservati ai docenti privi di abilitazione o idoneità all'insegnamento in possesso di determinati requisiti.

Per evitare differenti interpretazioni tra i vari Atenei e diversi criteri di valutazione dei suddetti corsi, la legge n. 143/2004 prevede all'articolo 2, comma 3/bis che il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca emani precise disposizioni relative alle modalità di attuazione dei corsi stessi, al numero minimo di iscritti per ordine di scuola, ai tempi e all'individuazione delle sedi universitarie di attivazione dei corsi, tenendo conto dell'attività lavorativa dei corsisti ammessi che operano in scuole dislocate su tutto il territorio nazionale.

Per definire questi ultimi percorsi formativi presso il Miur, sin dal mese di settembre 2004 si è insediata un'apposita commissione di lavoro composta da rappresentanti delle Università e dirigenti ministeriali.

Nell'incontro del 2 novembre 2004 tra le OO.SS. e l'Amministrazione sono state fornite le seguenti informazioni riguardanti il lavoro svolto dalla commissione:

– inizio dei corsi: presumibilmente entro gennaio 2005;

– monte ore complessivo: previsto un massimo di 800 ore per i docenti diplomati, così ripartite: 300 ore di studio individuale, 100 ore di tirocinio presso le scuole, 100 ore di laboratorio didattico, 300 ore di frequenza presso l'Università. Per i docenti laureati sono previsti corsi della durata di 500 ore;

– calendario delle attività dei corsi: il lunedì e il venerdì pomeriggio e il sabato mattina;

– numero minimo di corsisti per attivare un corso: 50;

– test non selettivo: previsto solo a carattere orientativo per la formazione di gruppi omogenei;

– avvio dei corsi: previsto secondo l'ordine di elencazione di cui all'art. 2 della legge n. 143/2004, dovrebbero così essere avviati prima i corsi dei docenti in possesso del titolo di specializzazione per il sostegno, del servizio di insegnamento in detta attività e privi di abilitazione o idoneità e subito dopo gli altri.