INTEGRAZIONE
GP: dal Coordinamento Precari di Venezia, 10/6/2004 In relazione a difficoltà da più parti rappresentate in ordine alla puntuale e completa presentazione, nei tempi fissati, delle dichiarazioni relative alle graduatorie permanenti personale docente ed educativo e in dipendenza della complessità dei dati da acquisire e dei termini brevi previsti, il Miur, con Nota Prot. n. 61 del 10 giugno 2004 invita i dirigenti dei Csa a consentire, nell’ambito dei poteri di autotutela, integrazioni e/o regolarizzazioni delle dichiarazioni presentate dai candidati, entro il termine di sette giorni decorrente dal 14 c.m. . La Nota rammenta, altresì, che ulteriori regolarizzazioni potranno essere effettuate in sede di reclami propedeutici alla definizione delle graduatorie definitive.
A fine settembre del 2003, all'uscita del DdL che portò poi al DL 97/04 e all'attuale Legge di conversione n. 143 del 4 giugno 2004, denunciammo quanto fosse assurdo che la Tabella di valutazione del servizio fosse ancora impostata sul "punteggio massimo di 12 punti" anziché sul "periodo massimo di 6 mesi" per anno. Il Miur l'ha capito ora, dopo 8 mesi e alla terza Nota esplicativa. Infatti, con la Nota prot. 34 del 7 giugno 2004, che integra il Modello B della Nota prot. 29 del 3/6/04 (Allegato B "SEZIONE C - punto 2 della Nota Ministeriale n. 29 del 3 giugno 2004"), l'Amministrazione si è finalmente decisa ad interpretare "mensilmente" il servizio valutabile. La SEZIONE C serve appunto per correggere precedenti dichiarazioni relative a servizi non contemporanei la cui somma, nell'anno, abbia superato i 6 mesi. Quindi per ciascun a.s., il candidato è chiamato a dichiarare su quale GP far maturare i punti di ciascun mese di servizio, fino ad un massimo di 6 mesi. Tuttavia, per fugare ogni dubbio, viste anche le numerose sciocchezze che in questi ultimi giorni si sono lette su molti siti internet (di sindacati e di associazioni varie) e addirittura su circolari di Csa, ribadiamo che, sulla base della Legge n. 143/04, del DDG 21/4/04 e del DDG 7/6/04, nonché delle Note esplicative ministeriali, la valutazione massima del servizio viene effettuata nel limite massimo di 6 mesi per anno, complessivamente per tutte le graduatorie, e nel limite di 12 punti, ma per ogni singola graduatoria! Sottolineiamo l'assurdità dell'interpretazione data da coloro che dichiarano che il limite dei 12 punti vale per tutte le graduatorie complessivamente; sono i 6 mesi che costituiscono tale soglia "trasversale". Infatti porre un limite di 12 punti complessivamente per tutte le graduatorie renderebbe inutile l'esistenza stessa della valutazione del servizio aspecifico. Questo non è scritto nella Legge e nemmeno in nessun decreto o nota ministeriale. Quindi chi avesse un servizio specifico annuale sulla graduatoria X e fosse iscritto anche nelle GP per le classi di concorso Y e Z, si vedrà riconosciuti 6 mesi di servizio specifico nella graduatoria X (12 punti, massimo annuale per quella graduatoria) e sempre gli stessi 6 mesi (senza superare così il limite dei 6 mesi annualmente valutabili) come servizio aspecifico nelle GP Y (6 punti, inferiori al limite dei 12 punti annuali per la graduatoria Y) e Z (altri 6 punti). Ribadiamo infine e nuovamente che, anche alla luce dell'ultima nota ministeriale, il servizio contemporaneo ci risulta essere frazionabile, a scelta dell'interessato, tra le diverse classi di concorso del servizio, ma con l'unico "nuovo" limite dei 6 mesi complessivi.
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