Pubblicata la sentenza del Consiglio di Stato

che annulla definitivamente i 18 punti

dalla Gilda di Foggia, 9/1/2004

E' stato pubblicato il dispositivo della sentenza n. 8499 del 16 dicembre 2003 con la quale il giudice amministrativo di secondo grado ha respinto nel merito alcuni ricorsi, tra cui il n. 9884/2003 proposto dal Ministero dell'Istruzione, confermando quanto deciso dal TAR del Lazio con sentenza n. 6339/2003.

Quest'ultima è una delle sentenze con le quali, in data 14 luglio 2003, la III sez. bis del TAR Lazio aveva affermato l'illegittimità del punteggio aggiuntivo di 18 punti assegnato dal D.M. n. 40 del 16.04.2003 ai docenti della terza fascia delle graduatorie permanenti in possesso di abilitazione diversa dalla specializzazione SSIS (lettera A – punto 4 - della tabella allegata al citato decreto), annullando così in parte tale provvedimento amministrativo.

La VI sezione del Consiglio di Stato ha condiviso interamente l'impianto motivazionale della sentenza di primo grado, ritenendo tale punteggio aggiuntivo privo delle necessarie basi normative e logiche, riscontrabili invece per i 30 punti aggiuntivi attribuiti agli abilitati delle scuole di specializzazione, peraltro già fortemente ridotti in concreto dal divieto di valutare il punteggio del servizio di insegnamento svolto nel periodo corrispondente alla durata legale biennale della Scuola di Specializzazione.

Il giudice di appello non ha ritenuto valido il richiamo dei ricorrenti alla "pretesa esistenza di un potere di natura “politica” insindacabilmente esercitato dal Governo (per il tramite del Ministro competente), con il conforto di un ordine del giorno della Camera dei deputati e del parere favorevole dell’organo collegiale consultivo (il C.N.P.I. n.d.r.), reso nell’adunanza dell’8 aprile 2003. Così come non ha ritenuto sufficiente, ai fini del rinvenimento della base normativa, il richiamo all'art. 2, co. 2, del decreto legge n. 255/2001 convertito nella legge n. 333/2001, nella parte in cui recita che “ulteriori modifiche alla tabella di cui all'allegato A annesso al regolamento possono essere adottate con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca”.

La VI sezione ha infatti ribadito che il suddetto potere conferito all'Autorità di vertice della istruzione pubblica nell'attribuzione dei punteggi alle diverse categorie dei titoli di abilitazione incontra un limite nel rinvio operato dalla legge n. 306/2000 al D.M. del 24.11.1998. "E tale limite è costituito", ha precisato il supremo giudice amministrativo, "dalla non vanificazione trasversale dell’aggio accordato ai diplomati S.S.I.S., con l’attribuzione di un corrispondente (ed anche più consistente aggio) a precari in possesso di differenti titoli di accesso all’insegnamento."

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