Stipendi dei presidi nel caos.
Senza coordinate i vincitori del concorso
riservato
da
ItaliaOggi del
14/12/2004
La paradossale situazione retributiva dei
dirigenti scolastici assunti nei ruoli regionali a seguito del
concorso riservato è stata oggetto di approfondito esame nell'incontro
con le organizzazioni sindacali dell'area V, tenutosi presso il
ministero dell'istruzione il 10 dicembre scorso. Nel corso della
riunione e dal confronto tra le parti è emersa l'impossibilità, al
momento, di una valutazione su dati omogenei (non è stato rinnovato il
contratto nazionale per il primo e secondo biennio economico; non sono
stati definiti tutti i contratti regionali per il 2003 e 2004).
Non è possibile, quindi, determinare ora l'esatta differenza tra il
trattamento spettante ai neo dirigenti e quello da essi goduto come
presidi incaricati.
Le spettanze stipendiali dei vincitori del concorso riservato potranno
essere stabilite solo dopo la definizione dei sopra citati contratti,
che determineranno certamente la corresponsione di arretrati.
La posizione attuale dei neodirigenti
All'atto dell'inquadramento nei ruoli regionali,
ai nuovi dirigenti (circa 1.300) viene attribuita una retribuzione
complessiva annuale inferiore di parecchie migliaia di euro rispetto a
quella in godimento nella precedente posizione (docenti a tempo
indeterminato incaricati della presidenza di istituti scolastici).
Tale situazione, comunque, è relativa al primo
inquadramento, in quanto il superamento del periodo di prova (e la
conferma nel ruolo) fa conseguire a ciascun neodirigente una diversa
posizione retributiva.
I neoassunti (ai quali è stato riconosciuto lo stipendio tabellare
iniziale del dirigente) hanno tuttavia perduto l'indennità di
presidenza, che incrementava in modo sensibile lo stipendio del
docente incaricato di funzioni superiori (presidenza di un istituto
scolastico).
L'indennità di presidenza è stata sostituita dalla retribuzione di
posizione (parte fissa e parte variabile) e da quella di risultato:
voci non previste tra quelle che contribuiscono a formare la
retribuzione del docente, nettamente inferiori all'indennità di
presidenza che viene riconosciuta ai presidi incaricati.
Lo scaglione retributivo attribuito al dirigente dopo il superamento
del periodo di prova, è tale da consentire il recupero della
differenza tra lo stipendio in godimento, in qualità di preside
incaricato, e quello iniziale di dirigente.
Resta il problema del grave scarto iniziale non determinabile, al
momento, nella sua effettiva entità.
La novità della situazione
Il problema è nuovo.
I direttori didattici e i presidi transitati nel
ruolo dirigenziale a seguito del corso di formazione (settembre 2000)
non subirono alcuna riduzione del trattamento economico in godimento,
poiché nel passaggio dal ruolo direttivo a quello dirigenziale venne
loro riconosciuta l'anzianità acquisita nel ruolo di provenienza.
Tale effetto non è riconosciuto ai neo assunti
per concorso, in quanto la loro posizione è stata contemplata,
appunto, come frutto di una nuova assunzione.
Questa paradossale situazione, sia pure limitata al primo anno di
servizio come dirigente, ha avuto qualche particolare effetto.
L'abbassamento della retribuzione pensionabile (dal momento che il
trattamento di pensione viene computato con riguardo alla base
retributiva degli ultimi dieci anni) produce un chiaro effetto
negativo per tutti, specie per coloro che si trovano alla soglia del
pensionamento. In qualche caso, il vincitore del concorso alla soglia
del pensionamento, ha preferito rinunziare all'inquadramento nel ruolo
dirigenziale, per evitare appunto il pregiudizio dell'abbassamento
della propria base pensionabile.
I rilievi delle organizzazioni
La posizione negativa in cui si sono venuti a
trovare i dirigenti neo assunti, ha suscitato l'allarme dei singoli e
le proteste di parte sindacale.
In particolare, è stata rilevata la mancata
applicazione della specifica disposizione contenuta nella legge numero
547 del 24 dicembre 1994.
L'art. 3, comma 57, precisa che ´nei casi di passaggio di carriera...
al personale con stipendio o retribuzione pensionabile superiore a
quello spettante nella nuova posizione è attribuito un assegno
personale pensionabile, non riassorbibile né rivalutabile, pari alla
differenza fra lo stipendio o retribuzione pensionabile in godimento
all'atto del passaggio, e quello spettante nella nuova posizione'.
È apparso chiaro, nel corso dell'incontro tra l'amministrazione e le
organizzazioni sindacali, che l'applicazione di tale disposizione
(riconoscimento di un assegno ad personam) non risulta praticabile,
almeno al momento, in quanto la posizione retributiva attribuita ai
dirigenti neo assunti è certamente suscettibile di ulteriori
incrementi (pensionabili), che daranno origine al pagamento di
arretrati. Allo stato delle cose, si possiedono dati assolutamente
certi circa la retribuzione spettante e goduta dai presidi incaricati,
ma si hanno elementi provvisori e certamente suscettibili di
modificazioni circa la retribuzione spettante ai dirigenti vincitori
del concorso riservato, anche se, in relazione all'assunzione nel
nuovo ruolo, è stata a essi attribuita la retribuzione relativa al
primo inquadramento.