Gilda

degli

Insegnanti

 

Venezia

della Provincia di

Cannaregio 472/A 30121 – Venezia, tel. 041/713773
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La Legge FINANZIARIA per il 2005

& la Scuola.

 dalla Gilda di Venezia, 31/12/2004

 

Ecco le norme che riguardano la scuola:

  1. potrà essere superiore a quella dell’organico di diritto per l’anno scolastico 2004-2005.

  2. Le disposizioni sugli organici e divieti di nuove assunzioni di personale a tempo indeterminato relativi alle amministrazioni dello Stato non si applicano alla scuola (commi 93 e 94; 95,96 e 101 dell'art. 1).

  3. L’insegnamento della lingua straniera nella scuola primaria è svolto da docenti dell’organico di istituto in possesso dei requisiti richiesti. Possono essere attivati posti di lingua straniera da assegnare a docenti specialisti solo nei casi in cui non sia possibile coprire le ore di insegnamento con i docenti di classe o di istituto.

  4. Devono essere riutilizzati all’insegnamento sul posto comune almeno 7.100 insegnati per ciascuno degli anni scolastici 2005-2006 e 2006-2007.

  5. Sono avviati corsi di formazione nell’ambito delle annuali iniziative di formazione in servizio del personale docente (con partecipazione obbligatoria per tutti i docenti privi dei requisiti previsti per l’insegnamento della lingua straniera).

  6. La spesa per supplenze brevi del personale docente, amministrativo, tecnico ed ausiliari non può superare l’importo di 766 milioni di euro per l’anno 2005 e di 565 milioni di euro a partire dall’anno 2006.

  7. A decorrere dall’anno 2005 è stanziata un spesa di 110 milioni di euro per i seguenti interventi:

·         anticipo delle iscrizioni e generalizzazione della scuola dell’infanzia,

·         iniziative di formazione iniziale e continua del personale,

·         interventi di orientamento contro la dispersione scolastica e per assicurare la realizzazione del diritto-dovere di istruzione e formazione (attuazione del piano programmatico di cui all’articolo 1, comma 3, della legge 28 marzo 2003, n. 53).

  1.  Per la realizzazione di interventi di edilizia e per l’acquisizione di attrezzature didattiche e strumentali di particolare rilevanza da parte delle istituzioni (articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508) è autorizzata a decorrere dall’anno 2005 la spesa di 10 milioni di euro.