SE LA SCUOLA NON è SICURA
BASTA CHE IL DIRIGENTE SCOLASTICO LO SEGNALI .
di
Gianni Gandola da Scuola
oggi del 30/8/2004
A proposito di L.626/94 e sicurezza nelle
scuole, ricordate il “caso Ada Mora”? Qualche mese fa ScuolaOggi ha
dato notizia dell’assoluzione con formula piena da parte della Corte
d’Appello del Tribunale di Milano della dirigente scolastica Ada Mora.
Sono note ora le motivazioni della sentenza che l’ha scagionata.
Ricostruiamo brevemente i fatti, per ricordare la vicenda processuale.
Il 16 dicembre del 2002 Ada Mora era stata condannata in prima istanza
dal giudice del Tribunale penale di Milano a trenta giorni di
reclusione (commutabili in 1.140,00 euro di multa).
L’episodio di cui era ritenuta responsabile, un incidente occorso ad
un collaboratore scolastico, risaliva al dicembre 1999, tre anni
prima. Ada Mora aveva ripetutamente segnalato, anche con fax, al
Comune di Milano (tra gli innumerevoli interventi di manutenzione
necessari richiesti) lo stato di pericolosità di vari spazi della
scuola materna di via Iseo ed in particolare lo stato di degrado di
alcune grate del pavimento del corridoio attiguo ai locali cucina,
richiedendone la sistemazione. Un geometra del Settore Edilizia del
Comune aveva fatto un sopralluogo tecnico ma nessun intervento era
stato effettuato, neanche la recinzione degli spazi più a rischio con
transenne, a scopo cautelativo. La direttrice, in via provvisoria,
aveva provveduto a delimitare la zona con un nastro segnaletico e dei
bidoni. Le condizioni di quella parte della scuola (comunque non
accessibile ai bambini) erano peraltro note a tutto il personale della
scuola, anche al personale ausiliario, allora dipendente comunale. Un
bidello passava sopra la grata in questione portando un vaso, la
griglia cedeva, il commesso precipitava nei locali sottostanti
riportando lesioni (invalidità accertata di circa sei mesi).
Di lì partiva la denuncia degli Ispettori dell’ASL alla dirigente
scolastica e la pesante condanna della stessa da parte del Tribunale
di Milano, riconosciuta responsabile in quanto “non avrebbe fatto
tutto il necessario per impedire l'incidente".
Secondo il dispositivo della sentenza della Corte d’Appello, che vale
la pena di citare per esteso nei suoi passaggi principali, “Il
comportamento preventivo della direttrice scolastica - come si evince
dall'insieme degli accertamenti - rispecchia il rispetto degli
obblighi finalizzati alla prevenzione degli infortuni sul lavoro (…)
L'aver percepito o avuto notizia che i grigliati di copertura della
grata presentavano deterioramenti da cui poteva derivare un danno a
chi vi accedeva, permanendo o transitando su un accesso alla cucina
della scuola (implicitamente secondario), non veniva dalla Mora
tralasciato o non valutato giustamente e non si verificava
un'inosservanza degli obblighi gravanti sulla stessa per la sua
specifica posizione di dirigente della Scuola materna, presso cui la
parte lesa lavorava.
Invero - a seguito di adeguato interessamento - la Mora provvedeva ad
avvertire con piena solerzia il Comune e propriamente il Settore
manutenzione (anche tramite, come previsto all'epoca, il Consiglio di
Zona), cui spettava attuare le tempestive verifiche tecniche, con
dovuta attuazione dei lavori di salvaguardia e ripristino. Inoltre,
nell'ambito attuativo degli obblighi di prevenzione infortunistica, la
direttrice didattica concretizzava di iniziativa (nelle more
dell'intervento di verifica dell'ente pubblico obbligato a tanto e di
attuazione dei lavori di ripristino da parte dell'impresa nominata e
pagata dal Comune) una sostanziale schermatura della zona a rischio,
isolandola con bidoni e strisce segnaletiche che impedivano
sostanzialmente l'accesso al luogo (peraltro non di ordinario
transito). La temporanea limitazione di accesso e la segnalazione di
un eventuale pericolo venivano poi non rafforzate e ritenute quindi
adeguate dagli incaricati al ripristino.
Ad abundantiam va anche sottolineato che la parte lesa era a
conoscenza del pericolo insito nel transitare sulla grata avendo
proprio egli stesso segnalato inizialmente il deterioramento alla
direzione della Scuola ed inoltre l'iniziativa assunta di accedere in
una zona pericolosa (per prelevare e introdurre nella Scuola un vaso
per la realizzazione dell'albero di Natale) era in contrasto con le
iniziative divulgative del pericolo avendo la parte lesa ovviato
all'impedimento di accesso travalicando e superando la delimitazione
della zona a rischio.
La Mora, pur sussistendo la sua funzione di dirigente della Scuola ove
è avvenuto il sinistro, non è incorsa nel reato addebitatole, avendo
adempiuto agli oneri ed obblighi su di lei gravanti (pronto
allertamento del Comune cui competeva verificare e organizzare il
ripristino sostenendo gli oneri relativi, nonché immediata
delimitazione del tratto impraticabile). Donde la riforma
dell'appellata sentenza con assoluzione dal reato ascritto per non
aver commesso il fatto.”
Questa sentenza costituisce senza dubbio un precedente di notevole
importanza: in essa si afferma nella sostanza che le responsabilità (e
le competenze) del dirigente scolastico si esauriscono nel momento in
cui: 1) segnala agli organi tecnici e amministrativi competenti
(l’ente locale proprietario degli edifici scolastici e i suoi uffici
tecnici) lo stato di precarietà o di pericolosità di ambienti e
strutture e 2) provvede ad isolare, con i mezzi provvisori che ha a
disposizione, la zona a rischio, segnalando il pericolo e impedendone
l’accesso, in attesa degli interventi necessari da parte dei settori
tecnici competenti.
Resta il fatto che - sottolineiamo il principio implicitamente
affermato dalla sentenza - la competenza ad effettuare le necessarie
perizie e valutazioni tecniche, ad attuare gli interventi di
emergenza, di prevenzione e ripristino, ad effettuare gli interventi
strutturali necessari in via definitiva per eliminare gli elementi di
rischio spetta all’ente locale proprietario degli edifici scolastici
(in questo caso il Comune di Milano).
Con questa sentenza si riconosce insomma il fatto che qualora il
dirigente scolastico ravvisi uno “stato di pericolo”, poiché non ha
alcuna competenza tecnica (non é né un geometra, né un ingegnere né un
architetto), non può far altro che informare immediatamente l’ente
locale, proprietario degli edifici scolastici, al quale spetta per
legge la manutenzione ordinaria e straordinaria degli stessi. Da lì
all’arrivo dei tecnici del Comune (o della Provincia) deve certamente
mettere in atto tutte le misure preventive atte a contenere il
rischio. Ma una volta che vi è il sopralluogo dei tecnici, la
valutazione della situazione e la decisione sulle misure da adottare
(e quindi la responsabilità) è di loro competenza, non certo e non più
del dirigente scolastico.
La sentenza fa giustizia, in questo senso, della “impropria
equiparazione”, dell’assimilazione tout court del dirigente scolastico
al “datore di lavoro” in tema di 626 e sicurezza nelle scuole. Da
tempo sosteniamo, come Coordinamento dirigenti scolastici CGIL-CISL di
Milano, che il dirigente scolastico è quantomeno un “datore di lavoro
atipico”, e soprattutto non è il proprietario degli immobili. Se certe
responsabilità, relative all’attuazione della 626 e alle norme per la
sicurezza degli ambienti di lavoro, possono essere attribuite al
dirigente scolastico (in merito alla sorveglianza, alla
formazione/informazione del personale, alle prove di evacuazione degli
edifici, ecc.), il capo d’istituto non ha però alcuna competenza in
ordine alla valutazione tecnica dei rischi (non a caso le scuole
devono ricorrere a esperti e consulenti esterni per la stesura del
relativo “documento”) né tanto meno - e soprattutto - ha effettivi
poteri di intervento sulle strutture e competenze in merito alla
manutenzione degli edifici scolastici.
Ricordiamo peraltro che i dirigenti scolastici milanesi da tempo
denunciano lo stato di incuria e/o insicurezza di molti edifici e
strutture scolastiche e ne richiedono la messa a norma nei tempi più
rapidi possibili. Hanno continuamente segnalato, in questi anni, la
necessità e l’urgenza di diversi interventi manutentivi, così come
hanno inviato agli Enti locali documenti di rilevazione dei rischi con
l’indicazione dettagliata delle opere necessarie.
Hanno fatto insomma opera di informazione e di sensibilizzazione,
sottolineando che la “sicurezza delle e nelle scuole” non è un
problema esclusivo o “privato” del dirigente scolastico, ma prima di
tutto un diritto degli alunni e dei cittadini. Su questo terreno hanno
registrato un’importante convergenza con i genitori (vedi ad es. il
Comitato genitori delle scuole milanesi “Al fuoco!”). Hanno inoltre
proposto (per la verità senza ottenere risposta alcuna) al Comune di
Milano un protocollo d’Intesa, una Convenzione relativa alle
rispettive competenze, agli ambiti di intervento, agli adempimenti,
con definizione delle modalità operative e dei tempi, sulla scia di
analoghi accordi raggiunti in altri Comuni (Piacenza, Settimo
milanese, ecc.).
A questo punto almeno - e con questa sentenza – competenze e
responsabilità annesse e connesse sono chiare: ciascuno faccia la
propria parte, senza alibi e confusione di ruoli.