Partono le supplenze.

 di Nicola Mondelli da ItaliaOggi del 31 agosto 2004

 

Completate entro il 25 agosto le operazioni relative al conferimento degli incarichi a tempo indeterminato da parte delle direzioni scolastiche regionali e dei dirigenti dei Csa autorizzati dal governo per l’anno scolastico 2004-2005 (12.500 docenti e a 2.500 Ata), stando alle dichiarazioni del ministro Moratti, peraltro non condivise dalle organizzazioni sindacali perché a loro avviso molti incarichi sarebbero stati conferiti sulla base di graduatorie solo formalmente definitive, dal 26 agosto si è aperta la fase concernente il conferimento degli incarichi annuali o fino al termine delle attività didattiche agli aspiranti inclusi nelle graduatorie permanenti, la cui competenza è attribuita dalla legge ai dirigenti scolastici.

In questa seconda fase dovranno essere conferiti su posti vacanti e disponibili per l’intero anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, indicativamente, tra 60 e 70 mila incarichi ai docenti e tra 50 e 60 mila al personale Ata, in maggioranza collaboratori scolastici.

Tempi e modalità per il conferimento di tali incarichi sono contenuti nella circolare prot. 476 del 25 agosto.

 

Incarichi al personale docente ed educativo.

Vengono confermate, per quanto compatibili, le disposizioni impartite con la circolare n. 82 del 19 luglio 2002 e con la nota n. 2067 del 23 luglio 2003 e in particolare quelle relative alla individuazione delle scuole polo; alla possibilità da parte degli aspiranti di delegare alla scelta, oltre che persone di propria fiducia, il dirigente scolastico che ha assunto la gestione della procedura; alla non applicabilità, nei casi di rinuncia alla proposta di assunzione per supplenze conferite sulla basa di graduatorie permanenti, di una delle due sanzioni previste dall’articolo 8 del dm 201/2000 (perdita, nel caso di rinuncia ad una proposta di assunzione ovvero di mancata assunzione in servizio, della possibilità di conseguire analoghi rapporti sulla base delle graduatorie permanenti per l’anno scolastico successivo); alla priorità nel conferimento delle supplenze sui posti di sostegno al personale specializzato

 

Incarichi al personale ATA.

Al fine del conseguimento delle supplenze annuali o fino al termine delle attività didattiche al personale amministrativo, tecnico e ausiliare dovranno essere utilizzate le graduatorie del concorso per soli titoli (24 mesi) predisposte per l’anno scolastico 2004-2005. Anche per il personale Ata la circolare conferma la possibilità per gli interessati di farsi rappresentare da proprio delegato in sede di conferimento della nomina, nonché la non applicabilità della sanzione di cui all’articolo 7 del regolamento delle supplenze in caso di rinuncia a una proposta di assunzione o di mancata presa di servizio.

Per quanto concerne, invece, la sostituzione dei direttori dei servizi generali ed amministrativi deve trovare applicazione quanto previsto dagli articoli 47 e 55 del ccnl 24 luglio 2003 e dall’articolo 11-bis del contratto integrativo nazionale

 

Conferimento delle supplenze a part-time.

Le indicazioni ministeriali e la nota del gestore del Sistema informativo, allegata alla citata nota prot. 476, non fanno ancora una volta alcun cenno alla possibilità che le supplenze annuali o fino al termine delle attività didattiche possano essere conferite, su richiesta degli interessati, anche in regime di part-time, come previsto dall’articolo 36 del ccnl 4 luglio 2003. L’assenza di una tale facoltà sarebbe motivata dalla mancata emanazione dell’ordinanza, prevista appunto dall’articolo 36, con la quale il Miur, previa intesa con i ministri dell’economia ed della funzione pubblica, avrebbe dovuto determinare i criteri e le modalità per la costituzione dei rapporti di lavoro all’atto dell’assunzione, nonché la durata minima delle prestazioni lavorative, le quote percentuali delle dotazioni organiche provinciali, per ciascun ruolo, profilo professionale e classe di concorso a cattedre.

In controtendenza si è mossa, viceversa, per quanto risulta, la sola direzione scolastica regionale per la Basilicata. Il 19 agosto 2004, parte pubblica e organizzazioni sindacali della scuola di quella regione hanno, infatti convenuto di consentire all’aspirante, all’atto del turno di nomina di optare per un rapporto di lavoro in regime di part-time, procedendo in tale caso alla suddivisione del posto o della cattedra in misura non inferiore al 50% dell’orario riferito al posto intero. Hanno inoltre convenuto che se invece si accetta il part-time in presenza di posti interi disponibili al momento della scelta, successivamente non si potrà rinunciare per accettare un posto intero. Viceversa, se al momento della convocazione era disponibile solo un posto di part-time l’interessato, sia che abbia accettato che rinunciato, potrà accettare il posto intero o completare con altro posto di part-time.