La Moratti assicura: tempi rispettati. Ma i Csa sono in difficoltà e le supplenze vanno alle scuole.
Nuove assunzioni a metà del guado
Per circa 10 mila docenti tempo di presentare i documenti a cura di Antimo di Geronimo da ItaliaOggi del 25 agosto 2004 riportato da Meridiano scuola il 25/8/2004
Immissioni in ruolo in dirittura d’arrivo. In molte province gli uffici scolastici hanno già effettuato le assunzioni a tempo indeterminato dalle graduatorie del concorso ordinario. E nei prossimi giorni completeranno il lavoro con il restante 50% di immissioni in ruolo che sarà disposto scorrendo le graduatorie permanenti. Lo assicura il ministro dell’istruzione, Letizia Moratti, che non nega qualche difficoltà nelle nomine di quest’anno a causa delle diverse valutazioni dei titoli di servizio operate dalla legge n. 143/2004. A tutt’oggi, comunque, secondo le rilevazioni del ministero dell’istruzione, 1’80% degli uffici provinciali ha definito le graduatorie permanenti, mentre sono 10.500 le immissioni in ruolo del personale della scuola a oggi effettuate, il 70% circa delle 15 mila assunzioni autorizzate. Le dichiarazioni della Moratti «Anche quest’anno, nonostante alcune criticità dovute al travagliato iter della legge n. 143 del 4 giugno 2004, che ha innovato il sistema di attribuzione dei punteggi, garantiamo il regolare inizio delle lezioni in tutte le scuole d’Italia, con gli insegnanti in classe sin dal priimo giorno», ha detto la Moratti. Niente rinvii Non ci sarà dunque nessuno slittamento dei termini previsti per le operazioni di assunzione, neanche per la presentazione dei reclami, come invece chiesto da alcune organizzazioni sindacali. Le graduatorie permanenti, assicura il dicastero di viale Trastevere, saranno completate entro il termine del 25 agosto 2004 fissato dalla legge, e «ciò consentirà sia il completamento delle immissioni in ruolo sia il conferimento delle supplenze annuali». I ricorsi I ricorsi che gli insegnanti hanno presentato per ottenere la rettifica della propria posizione, circa 20 mila, non dovrebbero intaccare, secondo il ministero, la bontà delle assunzioni. Le contestazioni, infatti, riguardano la terza fascia delle graduatorie permanenti, quella dei precari più giovani. Mentre dalla prima e seconda dovrebbero arrivare quasi tutti i nominativi per le immissioni in ruolo. Non dovrebbero esserci grosse modifiche dunque, anche a seguito di eventuali correzioni, tali da richiedere l’annullamento di alcuni contratti per la stipula di nuovi. Il territorio Ma dal territorio giungono voci diverse: non tutti i centri servizi amministrativi saranno in grado di effettuare le nomine in ruolo in tempo per il 25 agosto. Questo è il termine oltre il quale le assunzioni potranno essere disposte solo con decorrenza giuridica e raggiungimento della sede nell’anno successivo. Quest’anno, peraltro, in molte province il conferimento degli incarichi di supplenza sarà effettuato dalle scuole polo, dopo il 25 agosto. Ciò è dovuto al fatto che le supplenze dovranno essere conferite dopo le immissioni in ruolo. Insomma, si va avanti con difficoltà. E nel frattempo i docenti precari rimangono con il fiato sospeso. Non è così, invece, per i pochi fortunati che hanno ottenuto l’immissione in ruolo e che si apprestano a preparare i cosiddetti documenti di rito. Una procedura piuttosto semplice ma che non va trascurata, pena la risoluzione del rapporto di lavoro. Autocertificazione Entro 30 giorni dall’assunzione i docenti neoimmessi in ruolo devono presentare una serie di documenti, pena: la risoluzione del rapporto di lavoro. L’elenco comprende l’estratto dall’atto di nascita, il certificato generale del casellario giudiziale, il certificato di cittadinanza italiana (che può essere rilasciato sia dal sindaco del comune di nascita o, in alternativa, dal sindaco del comune di residenza), il titolo di studio (presentabile anche in fotocopia autenticata), il certificato di godimento dei diritti politici e il certificato di residenza anagrafica. Tutti questi documenti possono essere autocertificati, secondo quanto previsto dalla normativa sulla semplificazione amministrativa. Il certificato medico In aggiunta a questi titoli, i neoimmessi in ruolo devono presentare anche un certificato sanitario che attesti l’idoneità all’impiego. Questo documento, a differenza degli altri, non può essere autocertificato. La dichiarazione dei servizi In più è necessario presentare anche la dichiarazione dei servizi e dei periodi prestati alle dipendenze dello stato o di enti pubblici. Questa dichiarazione deve essere presentata anche se negativa. Sì tratta, infatti, di un obbligo espressamente previsto dall’articolo 145 del decreto del presidente della repubblica n. 1092/1973. Nel documento l’interessato deve dichiarare gli studi universitari, il servizio militare, i servizi prestati presso scuole parificate, pareggiate o legalmente riconosciute ed eventualmente i periodi relativi a prestazioni effettuate presso scuole paritarie. Quest’ultimo obbligo non è previsto dal dpr n. 1092/1973, ma è ragionevole ritenere che anche i servizi prestati presso le paritarie debbano essere dichiarati analogamente a quelli nelle private in genere. La dichiarazione, inoltre, deve recare l’indicazione di eventuali servizi prestati presso l’ente poste, gli enti locali, i servizi prestati presso patronati scolastici, corsi Cracis ecc. Vanno dichiarati, in ogni caso, anche i servizi prestati nel settore privato, comunque utili e valutabili per la pensione. La dichiarazione di esclusività del rapporto Entro 30 giorni dall’assunzione l’interessato deve anche presentare una dichiarazione dalla quale risulti che il neoassunto non si trovi in alcuna delle situazioni di incompatibilità descritte nell’articolo 53 del decreto legislativo n. 165/2001 e che non abbia altri rapporti di lavoro in corso. Le domande non obbligatorie
Fin qui i documenti di rito. Vi sono poi altre
istanze, che è conveniente presentare all’atto dell’immissione in
ruolo o, comunque, in un tempo ragionevole. Il tutto tenendo presente
che l’attribuzione dei benefici richiesti, in alcuni casi, prevede
anche oneri economici a carico dell’interessato. Gli effetti
In ogni caso, la mancata presentazione di queste
domande, a differenza dei documenti di rito, non è causa di
risoluzione del rapporto di lavoro. I documenti per i neoimmessi
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