TRE PROGETTI PER IL PRECARIATO

di Paolo Damanti, da KIUS del 24/8/2003

A fine mese dovrebbe essere pronta la bozza del progetto di legge Aprea - Brocca per "risolvere" il problema del precariato.
Un problema tutto italiano che altri politici hanno provato a risolvere presentando diversi progetti di legge.
Ve ne proponiamo tre che hanno l'obiettivo di modificare o rivoluzionare il sistema di valutazione dei titoli e il sistema di immissione in ruolo dei docenti.


1.  Proposta di legge N - 749, presentata dall'onorevole Angela Napoli (A. N.)
Un albo degli insegnanti e reclutamento tramite concorso

2.  Progetto di legge - N. 2825. Presentato dall'onorevole Capitelli (Ds)
L'obiettivo, a detta dello stesso Onorevole, è di "correggere le storture dell'attuale sistema" di reclutamento scolastico, raddoppiando il punteggio di servizio e istituendo nuovi corsi abilitanti

3.  Progetto di legge - N. 3093, presentato dall'onorevole Titti De Simone (Rif. Comunista)
Ancora raddoppiamento del punteggio di servizio e punti a cascata per valorizzare l'esperienza accumulata nelle scuole statali.




 

  1 - PROPOSTA DI LEGGE N - 749,
 PRESENTATA DA ANGELA NAPOLI (A. N.)  
IN DATA 12 GIUGNO 2001:
ANNUNCIATO NELLA SEDUTA N.3 DEL 13/6/.
ASSORBITO DA C. 3387 ALL'ESAME DELL'ASSEMBLEA.

Si tratta di un progetto che rivoluziona il sistema di reclutamento degli insegnanti.
Con esso viene istituito l'ordine dei docenti che opera attraverso consigli regionali.
All'albo possono iscriversi i laureati che, dopo aver svolto un corso di studi universitario, e aver sostenuto un periodo di tirocinio di sei mesi presso una scuola pubblica, hanno superato un esame di Stato che si svolge ogni due anni.
Come per ogni altro albo si deve versare il pagamento di contributi e si può essere radiati.
Le assunzioni a tempo indeterminato nelle scuole pubbliche avvengono tramite concorso riservato agli iscritti all'albo.
Che ruolo avrà il Ministero?
Il Ministro dell'istruzione eserciterà soltanto funzioni di vigilanza sul consiglio nazionale dell'ordine e sui consigli regionali, con la possibilità di scioglierli nel caso di gravi violazioni legislati-ve.
Tra le disposizioni transitorie, infine, leggiamo che quanti, alla data di entrata in vigore della legge, fossero privi di abilitazione, ma svolgono o hanno svolto attività di insegnamento nelle scuole pubbliche o private parificate, e non sono ancora in possesso dell'abilitazione all'inse-gnamento, potranno accedere a speciali corsi abilitanti.



XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 749
PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Ordine dei docenti ed esame di Stato).
  1. E' istituito l'ordine dei docenti, di seguito denominato "ordine", che assicura l'autogoverno e l'autodisciplina dei docenti al fine di garantire la libertà e l'autonomia dell'attività di insegnamento nonché il rispetto della deontologia professionale.
  2. L'ordine cura, attraverso i consigli regionali di cui al comma 6, la tenuta dell'albo dei docen-ti, di seguito denominato "albo", diviso in diversi elenchi in base alle materie di insegna-mento.
  3. Possono iscriversi all'albo i laureati che, dopo aver svolto un corso di studi universitario, finalizzato all'esercizio dell'attività di insegnamento, nonché aver sostenuto un periodo di tirocinio di sei mesi presso una scuola pubblica, hanno superato un apposito esame di Stato. Tale esame, che ha valore abilitante, deve svolgersi a livello regionale e con cadenza tassativamente biennale.
  4. Le modalità di svolgimento del tirocinio e dell'esame di cui al comma 3 sono disciplinate dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 10.
  5. L'iscrizione all'albo comporta l'acquisizione della qualifica di docente nonché del titolo di insegnante ed è incompatibile con qualsiasi attività di lavoro subordinato diversa da quella di insegnamento.
  6. Le funzioni relative alla tenuta dell'albo ed alla disciplina degli iscritti sono esercitate, per ciascuna regione, da un consiglio regionale dell'ordine secondo le disposizioni della presente legge e del regolamento di attuazione di cui all'articolo 10.
  7. Sia gli ordini regionali sia l'ordine nazionale, ciascuno nei limiti della propria competenza, sono persone giuridiche di diritto pubblico.
  8. Possono esercitare attività di insegnamento nelle scuole pubbliche e private solo gli iscritti all'albo.

Art. 2.
(Assunzioni a tempo indeterminato nelle scuole pubbliche).
  1. Le assunzioni a tempo indeterminato nelle scuole pubbliche avvengono a mezzo di procedure concorsuali aperte, per le rispettive classi di concorso, ai docenti iscritti all'albo.

Art. 3.
(Consigli regionali dell'ordine).
  1. I consigli regionali dell'ordine dei docenti sono composti da docenti che hanno almeno tre anni di anzianità di iscrizione all'albo.
  2. I consigli di cui al comma 1 sono eletti dai docenti iscritti all'albo in regola con il pagamento dei contributi dovuti all'ordine. 
  3. Il numero dei consiglieri e le modalità della loro elezione sono stabiliti dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 10.
  4. Ciascun consiglio regionale dell'ordine elegge nel proprio seno un presidente, un vicepresidente, un segretario, un tesoriere ed un collegio dei revisori dei conti composto da tre membri.
  5. Il regolamento di attuazione di cui all'articolo 10 disciplina, altresì, la ripartizione delle competenze tra il Consiglio e gli altri organi dell'ordine regionale.
  6. I componenti i consigli regionali dell'ordine restano in carica tre anni e possono ricoprire non più di due mandati.

Art. 4.
(Consiglio nazionale dell'ordine).
  1. E' istituito, con sede presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Consiglio nazionale dell'ordine dei docenti.
  2. Il Consiglio nazionale è composto dai presidenti dei consigli regionali dell'ordine ed elegge nel proprio seno un presidente, un vicepresidente, un segretario ed un tesoriere, che restano in carica due anni e possono ricoprire non più di due mandati.
  3. Il regolamento di attuazione di cui all'articolo 10 provvede alla ripartizione delle competen-ze tra il Consiglio e gli altri organi dell'ordine nazionale.

Art. 5.
(Riunioni dei consigli regionali e del Consiglio nazionale).

  1. Le modalità di riunione e di deliberazione del Consiglio nazionale e dei consigli regionali dell'ordine sono disciplinate dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 10.

Art. 6.
(Competenze del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca).
  1. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, esercita l'alta vigilanza sui consigli regionali e sul Consiglio nazionale dell'ordine. Egli può, con decreto motivato, sentito il parere del Consiglio di Stato, sciogliere un consiglio regionale o il Consiglio nazionale, qualora non siano in grado di funzionare regolarmente o abbiano compiuto gravi violazioni di legge. Con lo stesso decreto il Ministro nomina, scegliendolo fra i docenti iscritti all'albo, un commissario straordinario al quale sono affidate le funzioni fino alla formazione del nuovo con-siglio, regionale o nazionale.

Art. 7.
(Iscrizione all'albo).
  1. Coloro che hanno superato l'esame di Stato di cui all'articolo 1 possono chiedere l'iscrizione all'albo.
  2. L'iscrizione all'albo deve essere disposta dal consiglio regionale dell'ordine entro venti giorni dalla richiesta.
  3. Il provvedimento di rigetto della domanda di iscrizione all'albo, nei casi di insussistenza del requisito di cui al comma 1, ovvero nei casi previsti dal comma 2 dell'articolo 8, deve esse-re motivato e deve essere notificato all'interessato, nel termine di dieci giorni dalla deliberazione.
  4. E' consentita la contemporanea iscrizione in più elenchi dello stesso albo.
  5. E' vietata la contemporanea iscrizione a più di un albo.
  6. L'iscrizione deve essere effettuata presso il consiglio regionale della regione nel cui territorio si svolge o si intende svolgere l'attività di insegnamento.
  7. Il docente, nel caso in cui trasferisca la sua attività di insegnamento in una regione diversa da quella presso il cui albo è iscritto deve, entro tre mesi, iscriversi presso l'albo della sua regione nel cui territorio presta servizio.
  8. La residenza non rileva ai fini dell'iscrizione all'albo.

Art. 8.
(Cancellazione e radiazione dall'albo).
  1. Il consiglio regionale dell'ordine delibera d'ufficio la cancellazione dall'albo in caso di perdita dei requisiti previsti per l'iscrizione ai sensi dell'articolo 7.
  2. E' radiato dall'albo il docente che ha riportato condanne penali cui consegue l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.
  3. Nel caso di condanna cui consegua l'interdizione temporanea dai pubblici uffici, l'iscritto all'albo è sospeso di diritto durante il periodo dell'interdizione. Ove sia emesso provvedimento di custodia cautelare, gli effetti dell'iscrizione sono sospesi di diritto fino alla revoca del provvedimento.
  4. Nel caso la sospensione di cui al comma 3 si protagga per oltre cinque anni il consiglio regionale competente, sentito l'interessato, provvede alla sua radiazione dall'albo.


Art. 9.
(Procedimento disciplinare).
  1. Gli organi competenti a svolgere il procedimento disciplinare sono definiti dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 10.
  2. Il regolamento di cui all'articolo 10 stabilisce, altresì, le cause e le modalità di sottoposizione degli iscritti a procedimento disciplinare, nonché le relative sanzioni irrogabili, compresa la radiazione dall'albo.

Art. 10.
(Regolamento di attuazione).
  1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, è emanato il regolamento di attuazione della presente legge ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Art. 11.
(Disposizione transitoria).
  1. Coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, svolgono o hanno svolto attività di insegnamento nelle scuole pubbliche o private parificate, e non sono già in possesso dell'abilitazione all'insegnamento, possono accedere a speciali corsi abilitanti da disciplinare nel regolamento di attuazione di cui all'articolo 10.

Art. 12.
(Copertura finanziaria).
  1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante riduzione del-lo stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
  2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



 
2 - PROGETTO DI LEGGE - N. 2825.
PRESENTATO  DALL'ONOREVOLE CAPITELLI (DS)  
IL 15/7/2002.
ASSEGNATO NON ANCORA INIZIATO IL DIBATTITO.


Il Progetto avrebbe, nelle intenzioni, l'obiettivo di "correggere le storture" dell'attuale sistema di reclutamento scolastico.
Al centro dell'interesse dell'Onorevole Capitelli c'è la valutazione del servizio.
In particolare: oggetto di attenzione è la "sopravvalutazione del servizio nelle scuole non statali, ma anche la "sopravvalutazione del punteggio ai laureati nelle scuole di specializzazione secondarie"
La proposta è di raddoppiare il punteggio per il servizio prestato nelle scuole statali.
Peccato che l'onorevole dimentichi che gli specializzati SSIS (che non sono "laureati nelle scuole di specializzazione", ma laureati che si sono specializzati per l'insegnamento nelle scuole di specializzazione con un corso di 1200 ore, teoriche e pratiche) durante i due anni di formazione svolgono tirocinio in scuole pubbliche. Tirocinio che viene riconosciuto in termini di pun-teggio: i 12 + 12 +6 sanciti dall' ormai famosa sentenza del CDS
Il raddoppiamento di tale servizio non viene citato nel progetto! Nè comprendiamo perchè in due anni il punteggio 12 + 12 degli specializzati SSIS sarebbe sopravvalutato rispetto al 12 + 12 del servizio di qualsiasi altro docente.
L'immissione in ruolo avverrà annualmente per scorrimento di graduatoria sul 70% del numero dei posti vacanti per personale dirigente, docente, educativo, amministrativo, tenico e ausiliario.
Per quanti non sono in possesso di abilitazione e negli anni passati non hanno potuto parteci-pare ai corsi abilitanti perchè non avevano i requisiti di servizio (stimati dall'Onorevole in qualche decina di migliaia), si propone una loro riedizione (immagino si riferisca ai corsi abilitanti di 120 ore, solo teorici). Non si distingue nel progetto, per la partecipazione a tali corsi, tra servizio in scuole pubbliche o in private.
Si verrebbe a creare il paradosso di veder sopravvalutato il servizio in scuole private a quanti non sono in possesso di abilitazione al fine di partecipare ad un corso abilitante, e di veder sottovalutato il servizio in scuole pubbliche, prestato dagli specializzati SSIS con la supervisione di un tutor e integrato con un percorso formativo della durata di due anni.
Un paradosso che cozza con il tentativo di "correggere le storture del sistema".
Tra le storture non citate dall'Onorevole c'è la disparità di trattamento tra vincitori di concorso e specializzati SSIS, dal momento che i primi godono, al momento, di una graduatoria di merito che decurta del 50% la possibilità per uno specializzato di entrare in ruolo.


XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2825
PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Determinazione degli organici e dei servizi).
  1. In deroga alle disposizioni vigenti, per corrispondere alle esigenze peculiari di funzionamento del sistema scolastico, ai fini della stipula dei contratti di lavoro a tempo indeterminato, per ogni anno scolastico, a decorrere dal 1° settembre 2002, è assegnato un contingente di personale dirigente, docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario pari al 70 per cento del numero dei posti risultanti vacanti per il corrispondente anno scolastico.
  2. Con effetto sulle nomine previste dalle graduatorie permanenti di cui alla legge 3 maggio 1999, n. 124, dall'anno scolastico successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, il punteggio, previsto per la valutazione dei servizi di insegnamento prestati nelle scuole statali, è raddoppiato. La disposizione di cui al presente comma non si applica alle scuole paritarie.

Art. 2.
(Abilitazione e nomine).
  1. I diplomi di laurea di cui al comma 2 dell'articolo 3 della legge 19 novembre 1990, n. 341, relativi alla formazione degli insegnanti della scuola dell'infanzia ed elementare, hanno valore abilitante ai fini dell'accesso ai rispettivi settori di insegnamento, nonché dell'accesso ai posti di istitutori ed istitutrici delle istituzioni educative statali.
  2. Il 30 per cento dei posti annualmente assegnati ai concorsi ordinari per l'insegnamento nelle scuole di ogni ordine e grado è assegnato, sulla base di apposite graduatorie regionali o nazionali e secondo le rispettive classi di concorso, ai candidati che nel periodo intercorrente tra un concorso e l'altro risultino aver conseguito l'abilitazione presso le facoltà universitarie.
  3. Ai candidati inseriti nelle graduatorie di merito dei concorsi per titoli ed esami, vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, è consentito di richiedere l'inserimento, con il medesimo punteggio, nelle graduatorie di merito che saranno compilate in occasione del primo concorso per titoli ed esami che sarà bandito dopo la data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.
(Insegnanti di sostegno).
  1. Coloro che hanno già conseguito il titolo di specializzazione per le attività di sostegno presso la facoltà di scienze della formazione primaria ai sensi e per gli effetti del decreto del Ministro della pubblica istruzione 24 novembre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 131 del 7 giugno 1999, e del decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970, e che hanno prestato servizio nelle scuole statali per almeno centottanta giorni nel periodo compreso tra l'anno scolastico 1989-1990 e la data di entrata in vigore della presente legge, sono ammessi a una sessione riservata di esami per il conseguimento dell'abilitazione o della idoneità richiesta per l'insegnamento nella scuola dell'infanzia, nella scuola elementare e negli istituti di istruzione secondaria e artistica. Le prove sono svolte secondo le finalità e con le modalità organizzative previste dall'articolo 7 della legge 3 maggio 1999, n. 124.

Art. 4.
(Abilitazione).
  1. Sono ammessi alla sessione riservata di esami di cui all'articolo 2, comma 4, della legge 3 maggio 1999, n. 124, coloro che hanno maturato i requisiti di servizio previsti dal medesi-mo comma 4 entro il termine fissato dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 28 agosto 2000, n. 240, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2000, n. 306, prorogato dall'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 19 febbraio 2001, n. 16, convertito dalla legge 23 marzo 2001, n. 117, per le operazioni di prima integrazione delle graduatorie permanenti di cui al citato articolo 2, comma 1, della legge n. 124 del 1999.

Art. 5.
(Copertura finanziaria).
  1. All'onere, valutato in 15,49 milioni di euro per l'anno 2002, derivante dallo svolgimento delle sessioni riservate di esami previste dalla presente legge, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzial-mente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
  2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

3 - PROGETTO DI LEGGE - N. 3093,
PRESENTATO DALL'ONOREVOLE TITTI DE SIMONE  IL 30/7/2002.
ASSEGNATO NON ANCORA INIZIATO L'ESAME.


Per l'Onorevole Titti De Simone (Rif. Comunista) l'immissione in ruolo deve avvenire in misura non inferiore all'80% dei posti disponibili per ogni anno scolastico. Mentre la mobilità professionale e territoriale non deve superare il 30% dei posti da assegnare.
Il progetto ha come obiettivo di differenziare il valore del servizio prestato nelle scuole pubbliche da quello prestato nelle private.
La proposta è di raddoppiare il punteggio svolto nelle scuole pubbliche per valorizzare la professionalità acquisita a fronte delle diverse forme di reclutamento tra pubblico e privato.
Al raddoppiamento del servizio si aggiunge l'assegnazione di un ulteriore punteggio proporzionale agli anni di insegnamento nella scuola statale.
Il punteggio prestato in altre classi di concorso verrà riconosciuto nella percentuale del 50%.
Inoltre per L'onorevole De Simone la valutazione dei titoli di laurea nonchè del punteggio di abilitazione deve essere omogenea per tutti i candidati e "il titolo di specializzazione conseguito presso le università non può comunque essere valutato con un punteggio superiore alla valutazione degli anni di servizio prestato su insegnamenti corrispondenti a posti di ruolo."
Il progetto non cita cosa si intenda per omogeneità nella valutazione delle abilitazioni, se questa omogeneità riguarda l'equiparazione dei corsi abilitanti di 120 ore solo pratiche con i corsi di specializzazione di 1200 ore teoriche e pratiche (equiparazione incomprensibile anche in una prospettiva comunistica), e se il raddoppiamento del punteggio riguarda anche il servizio prestato durante il tirocinio per i corsi universitari di specializzazione.
Di certo l'Onorevole De Simone specifica che lo specializzato nelle "scuole" universitarie non può cumulare il punteggio del servizio prestato nel periodo di frequenza dei corsi e il punteggio relativo al titolo di specializzazione conseguito.


XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3093
PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.
  1. Ai fini della stipula di contratti a tempo indeterminato per ogni anno scolastico, a decorrere dal 1^ settembre 2002, è assegnato un contingente di personale dirigente, docente, educativo e amministrativo, tecnico ed ausiliario calcolato in relazione alla disponibilità di posti di diritto e di fatto, in misura comunque non inferiore all'80 per cento.
  2. Al comma 13 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, il secondo periodo è soppresso.
  3. La quota di posti vacanti riservati annualmente alla mobilità professionale e territoriale è stabilita di volta in volta dalla contrattazione collettiva, e non può in alcun modo superare il 30 per cento del totale dei posti da assegnare.

Art. 2.
  1. Ai fini dell'accesso ai rispettivi ruoli di insegnamento nonché ai posti di istitutore nelle istituzioni educative dello Stato è riconosciuto valore abilitante ai diplomi di laurea di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, per la formazione culturale e professionale degli insegnanti della scuola dell'infanzia e della scuola elementare.
  2. Ai fini della stipula di contratti a tempo indeterminato i diplomi di cui al comma 1 costituiscono titolo per l'inserimento nelle graduatorie concorsuali permanenti.

Art. 3.
  1. Ai fini dell'inserimento nelle graduatorie, il servizio di insegnamento prestato presso le scuole statali è valutato in misura doppia rispetto al servizio prestato presso le scuole paritarie.
  2. Ai fini di cui al comma 1 il servizio prestato presso le scuole degli enti locali è equiparato a quello prestato nella scuola statale.
  3. A titolo di riconoscimento della professionalità acquisita in servizio, è prevista l'assegnazione di un punteggio proporzionale agli anni di insegnamento prestato nella medesima classe di concorso o posto di ruolo, nella scuola statale. Il servizio deve essere stato prestato per insegnamenti corrispondenti a posti di ruolo o relativi a classi di concorso previo possesso dello specifico titolo di studio richiesto.
  4. Ai fini del calcolo del punteggio per l'inserimento in graduatoria, il servizio prestato in classi di concorso diverse da quella o da quelle per le quali si è in possesso dell'abilitazione è riconosciuto nella percentuale del 50 per cento. Il servizio deve essere stato prestato, in ogni caso, su posti corrispondenti a posti di ruolo.

Art. 4.
  1. Ai fini del calcolo del punteggio per l'inserimento nelle graduatorie di cui all'articolo 401 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, la valutazione dei titoli di laurea nonché del punteggio di abilitazione deve essere omogenea per tutti i candidati.
  2. Ai fini dell'inserimento nelle graduatorie di cui all'articolo 401 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, il titolo di specializza-zione conseguito presso le università non può comunque essere valutato con punteggio su-periore alla valutazione degli anni di servizio prestato su insegnamenti corrispondenti a posti di ruolo o relativi a classi di concorso previo possesso dello specifico titolo di studio richiesto.
  3. Ai fini del calcolo del punteggio per l'inserimento nelle graduatorie di cui all'articolo 401 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, l'interessato può optare per la valutazione del punteggio relativo al servizio prestato nel periodo di frequenza dei corsi di specializzazione presso le università o del punteggio relativo al titolo di specializzazione conseguito. I due punteggi non possono in alcun modo essere cumulati.

Art. 5.
  1. Sono ammessi alla sessione riservata di esami di cui all'articolo 2, comma 4, della legge 3 maggio 1999, n. 124, coloro che hanno maturato i requisiti di servizio previsti dal medesimo comma 4 entro il termine fissato dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 28 agosto 2000, n. 240, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2000, n. 306, per le operazioni di prima integrazione delle graduatorie permanenti di cui al citato articolo 2, comma 1, della legge n. 124 del 1999.

Art. 6.
  1. Coloro che hanno già conseguito il titolo di specializzazione per le attività di sostegno rila-sciato dalle università italiane ai sensi del decreto del Ministro della pubblica istruzione 24 novembre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 131 del 7 giugno 1999 e che hanno prestato servizio nelle scuole statali per almeno centottanta giorni nel periodo compreso tra la data di inizio dell'anno scolastico 1989-1990 e la data di entrata in vigore della presente legge, sono ammessi ad una sessione riservata di esami per il conseguimento dell'abilitazione o dell'idoneità richiesta per l'insegnamento nella scuola dell'infanzia, nella scuola elementare e negli istituti di istruzione secondaria ed artistica.

Art. 7.
  1. I posti attribuiti per le nomine in ruolo a personale già di ruolo in altre classi di concorso o in scuole di altro grado non sono computati ai fini della fissazione del numero delle nomine di ruolo da effettuare per la copertura del contingente complessivo.

Art. 8.
  1. Al fine di consentire una valutazione sulla disponibilità dei posti e sui dati relativi alla scuola in generale, entro il 31 maggio di ogni anno il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca presenta al Parlamento una relazione recante le informazioni relative ai dati sulle disponibilità dell'organico di diritto, sulle immissioni in ruolo, sui pensionamenti, sulle richieste di part-time, sulle iscrizioni per ordine e grado su scala provinciale, regionale e nazionale, nonché sulla mobilità professionale e territoriale.