A fine mese dovrebbe essere pronta la bozza del progetto
di legge Aprea - Brocca per "risolvere" il problema del precariato.
Un problema tutto italiano che altri politici hanno provato a risolvere
presentando diversi progetti di legge.
Ve ne proponiamo tre che hanno l'obiettivo di modificare o rivoluzionare
il sistema di valutazione dei titoli e il sistema di immissione in ruolo
dei docenti.
1. Proposta di legge N
- 749, presentata dall'onorevole Angela Napoli (A. N.)
Un albo degli
insegnanti e reclutamento tramite concorso
2. Progetto
di legge - N. 2825. Presentato dall'onorevole Capitelli (Ds)
L'obiettivo, a detta dello stesso
Onorevole, è di "correggere le storture dell'attuale sistema" di reclutamento
scolastico, raddoppiando il punteggio di servizio e istituendo nuovi corsi
abilitanti
3. Progetto di legge - N. 3093, presentato dall'onorevole
Titti De Simone (Rif. Comunista)
Ancora raddoppiamento del punteggio
di servizio e punti a cascata per valorizzare l'esperienza accumulata nelle
scuole statali.
1 - PROPOSTA DI LEGGE
N - 749,
PRESENTATA DA ANGELA NAPOLI (A. N.) IN DATA 12 GIUGNO 2001:
ANNUNCIATO NELLA SEDUTA N.3 DEL 13/6/.
ASSORBITO DA C. 3387 ALL'ESAME DELL'ASSEMBLEA.
Si tratta di un progetto che rivoluziona il
sistema di reclutamento degli insegnanti.
Con esso viene istituito l'ordine dei docenti che opera attraverso consigli
regionali.
All'albo possono iscriversi i laureati che, dopo aver svolto un corso di
studi universitario, e aver sostenuto un periodo di tirocinio di sei mesi
presso una scuola pubblica, hanno superato un esame di Stato che si svolge
ogni due anni.
Come per ogni altro albo si deve versare il pagamento di contributi e si
può essere radiati.
Le assunzioni a tempo indeterminato nelle scuole pubbliche avvengono tramite
concorso riservato agli iscritti all'albo.
Che ruolo avrà il Ministero?
Il Ministro dell'istruzione eserciterà soltanto funzioni di vigilanza
sul consiglio nazionale dell'ordine e sui consigli regionali, con la possibilità
di scioglierli nel caso di gravi violazioni legislati-ve.
Tra le disposizioni transitorie, infine, leggiamo che quanti, alla data
di entrata in vigore della legge, fossero privi di abilitazione, ma svolgono
o hanno svolto attività di insegnamento nelle scuole pubbliche o private
parificate, e non sono ancora in possesso dell'abilitazione all'inse-gnamento,
potranno accedere a speciali corsi abilitanti.
XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 749
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Ordine dei docenti ed esame di Stato).
- E' istituito l'ordine dei docenti, di seguito
denominato "ordine", che assicura l'autogoverno e l'autodisciplina dei docenti
al fine di garantire la libertà e l'autonomia dell'attività
di insegnamento nonché il rispetto della deontologia professionale.
- L'ordine cura, attraverso i consigli regionali
di cui al comma 6, la tenuta dell'albo dei docen-ti, di seguito denominato
"albo", diviso in diversi elenchi in base alle materie di insegna-mento.
- Possono iscriversi all'albo i laureati
che, dopo aver svolto un corso di studi universitario, finalizzato all'esercizio
dell'attività di insegnamento, nonché aver sostenuto un periodo
di tirocinio di sei mesi presso una scuola pubblica, hanno superato un apposito
esame di Stato. Tale esame, che ha valore abilitante, deve svolgersi a livello
regionale e con cadenza tassativamente biennale.
- Le modalità di svolgimento del
tirocinio e dell'esame di cui al comma 3 sono disciplinate dal regolamento
di attuazione di cui all'articolo 10.
- L'iscrizione all'albo comporta l'acquisizione
della qualifica di docente nonché del titolo di insegnante ed è
incompatibile con qualsiasi attività di lavoro subordinato diversa
da quella di insegnamento.
- Le funzioni relative alla tenuta dell'albo
ed alla disciplina degli iscritti sono esercitate, per ciascuna regione,
da un consiglio regionale dell'ordine secondo le disposizioni della presente
legge e del regolamento di attuazione di cui all'articolo 10.
- Sia gli ordini regionali sia l'ordine
nazionale, ciascuno nei limiti della propria competenza, sono persone giuridiche
di diritto pubblico.
- Possono esercitare attività di
insegnamento nelle scuole pubbliche e private solo gli iscritti all'albo.
Art. 2.
(Assunzioni a tempo indeterminato nelle scuole
pubbliche).
- Le assunzioni a tempo indeterminato nelle
scuole pubbliche avvengono a mezzo di procedure concorsuali aperte, per le
rispettive classi di concorso, ai docenti iscritti all'albo.
Art. 3.
(Consigli regionali dell'ordine).
- I consigli regionali dell'ordine dei docenti
sono composti da docenti che hanno almeno tre anni di anzianità di
iscrizione all'albo.
- I consigli di cui al comma 1 sono eletti
dai docenti iscritti all'albo in regola con il pagamento dei contributi dovuti
all'ordine.
- Il numero dei consiglieri e le modalità
della loro elezione sono stabiliti dal regolamento di attuazione di cui all'articolo
10.
- Ciascun consiglio regionale dell'ordine
elegge nel proprio seno un presidente, un vicepresidente, un segretario,
un tesoriere ed un collegio dei revisori dei conti composto da tre membri.
- Il regolamento di attuazione di cui all'articolo
10 disciplina, altresì, la ripartizione delle competenze tra il Consiglio
e gli altri organi dell'ordine regionale.
- I componenti i consigli regionali dell'ordine
restano in carica tre anni e possono ricoprire non più di due mandati.
Art. 4.
(Consiglio nazionale dell'ordine).
- E' istituito, con sede presso il Ministero
dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Consiglio nazionale
dell'ordine dei docenti.
- Il Consiglio nazionale è composto
dai presidenti dei consigli regionali dell'ordine ed elegge nel proprio seno
un presidente, un vicepresidente, un segretario ed un tesoriere, che restano
in carica due anni e possono ricoprire non più di due mandati.
- Il regolamento di attuazione di cui all'articolo
10 provvede alla ripartizione delle competen-ze tra il Consiglio e gli altri
organi dell'ordine nazionale.
Art. 5.
(Riunioni dei consigli regionali e del Consiglio
nazionale).
- Le modalità di riunione e di deliberazione
del Consiglio nazionale e dei consigli regionali dell'ordine sono disciplinate
dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 10.
Art. 6.
(Competenze del Ministro dell'istruzione, dell'università
e della ricerca).
- Il Ministro dell'istruzione, dell'università
e della ricerca, esercita l'alta vigilanza sui consigli regionali e sul Consiglio
nazionale dell'ordine. Egli può, con decreto motivato, sentito il
parere del Consiglio di Stato, sciogliere un consiglio regionale o il Consiglio
nazionale, qualora non siano in grado di funzionare regolarmente o abbiano
compiuto gravi violazioni di legge. Con lo stesso decreto il Ministro nomina,
scegliendolo fra i docenti iscritti all'albo, un commissario straordinario
al quale sono affidate le funzioni fino alla formazione del nuovo con-siglio,
regionale o nazionale.
Art. 7.
(Iscrizione all'albo).
- Coloro che hanno superato l'esame di Stato
di cui all'articolo 1 possono chiedere l'iscrizione all'albo.
- L'iscrizione all'albo deve essere disposta
dal consiglio regionale dell'ordine entro venti giorni dalla richiesta.
- Il provvedimento di rigetto della domanda
di iscrizione all'albo, nei casi di insussistenza del requisito di cui al
comma 1, ovvero nei casi previsti dal comma 2 dell'articolo 8, deve esse-re
motivato e deve essere notificato all'interessato, nel termine di dieci giorni
dalla deliberazione.
- E' consentita la contemporanea iscrizione
in più elenchi dello stesso albo.
- E' vietata la contemporanea iscrizione
a più di un albo.
- L'iscrizione deve essere effettuata presso
il consiglio regionale della regione nel cui territorio si svolge o si intende
svolgere l'attività di insegnamento.
- Il docente, nel caso in cui trasferisca
la sua attività di insegnamento in una regione diversa da quella presso
il cui albo è iscritto deve, entro tre mesi, iscriversi presso l'albo
della sua regione nel cui territorio presta servizio.
- La residenza non rileva ai fini dell'iscrizione
all'albo.
Art. 8.
(Cancellazione e radiazione dall'albo).
- Il consiglio regionale dell'ordine delibera
d'ufficio la cancellazione dall'albo in caso di perdita dei requisiti previsti
per l'iscrizione ai sensi dell'articolo 7.
- E' radiato dall'albo il docente che ha
riportato condanne penali cui consegue l'interdizione perpetua dai pubblici
uffici.
- Nel caso di condanna cui consegua l'interdizione
temporanea dai pubblici uffici, l'iscritto all'albo è sospeso di diritto
durante il periodo dell'interdizione. Ove sia emesso provvedimento di custodia
cautelare, gli effetti dell'iscrizione sono sospesi di diritto fino alla
revoca del provvedimento.
- Nel caso la sospensione di cui al comma
3 si protagga per oltre cinque anni il consiglio regionale competente, sentito
l'interessato, provvede alla sua radiazione dall'albo.
Art. 9.
(Procedimento disciplinare).
- Gli organi competenti a svolgere il procedimento
disciplinare sono definiti dal regolamento di attuazione di cui all'articolo
10.
- Il regolamento di cui all'articolo 10 stabilisce,
altresì, le cause e le modalità di sottoposizione degli iscritti
a procedimento disciplinare, nonché le relative sanzioni irrogabili,
compresa la radiazione dall'albo.
Art. 10.
(Regolamento di attuazione).
- Con decreto del Presidente della Repubblica,
previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca, acquisito il parere
delle competenti Commissioni parlamentari, è emanato il regolamento
di attuazione della presente legge ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della
legge 23 agosto 1988, n. 400.
Art. 11.
(Disposizione transitoria).
- Coloro che, alla data di entrata in vigore
della presente legge, svolgono o hanno svolto attività di insegnamento
nelle scuole pubbliche o private parificate, e non sono già in possesso
dell'abilitazione all'insegnamento, possono accedere a speciali corsi abilitanti
da disciplinare nel regolamento di attuazione di cui all'articolo 10.
Art. 12.
(Copertura finanziaria).
- All'onere derivante dall'attuazione della
presente legge si provvede mediante riduzione del-lo stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale
di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001,
allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo
Ministero.
- Il Ministro dell'economia e delle finanze
è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni
di bilancio.
2 - PROGETTO
DI LEGGE - N. 2825.
PRESENTATO DALL'ONOREVOLE CAPITELLI (DS) IL 15/7/2002.
ASSEGNATO NON ANCORA INIZIATO IL DIBATTITO.
Il Progetto avrebbe, nelle intenzioni, l'obiettivo
di "correggere le storture" dell'attuale sistema di reclutamento scolastico.
Al centro dell'interesse dell'Onorevole Capitelli c'è la valutazione
del servizio.
In particolare: oggetto di attenzione è la "sopravvalutazione del
servizio nelle scuole non statali, ma anche la "sopravvalutazione del punteggio
ai laureati nelle scuole di specializzazione secondarie"
La proposta è di raddoppiare il punteggio per il servizio prestato
nelle scuole statali.
Peccato che l'onorevole dimentichi che gli specializzati SSIS (che non
sono "laureati nelle scuole di specializzazione", ma laureati che si sono
specializzati per l'insegnamento nelle scuole di specializzazione con un
corso di 1200 ore, teoriche e pratiche) durante i due anni di formazione
svolgono tirocinio in scuole pubbliche. Tirocinio che viene riconosciuto
in termini di pun-teggio: i 12 + 12 +6 sanciti dall' ormai famosa sentenza
del CDS
Il raddoppiamento di tale servizio non viene citato nel progetto! Nè
comprendiamo perchè in due anni il punteggio 12 + 12 degli specializzati
SSIS sarebbe sopravvalutato rispetto al 12 + 12 del servizio di qualsiasi
altro docente.
L'immissione in ruolo avverrà annualmente per scorrimento di graduatoria
sul 70% del numero dei posti vacanti per personale dirigente, docente, educativo,
amministrativo, tenico e ausiliario.
Per quanti non sono in possesso di abilitazione e negli anni passati non
hanno potuto parteci-pare ai corsi abilitanti perchè non avevano
i requisiti di servizio (stimati dall'Onorevole in qualche decina di migliaia),
si propone una loro riedizione (immagino si riferisca ai corsi abilitanti
di 120 ore, solo teorici). Non si distingue nel progetto, per la partecipazione
a tali corsi, tra servizio in scuole pubbliche o in private.
Si verrebbe a creare il paradosso di veder sopravvalutato il servizio in
scuole private a quanti non sono in possesso di abilitazione al fine di
partecipare ad un corso abilitante, e di veder sottovalutato il servizio
in scuole pubbliche, prestato dagli specializzati SSIS con la supervisione
di un tutor e integrato con un percorso formativo della durata di due anni.
Un paradosso che cozza con il tentativo di "correggere le storture del
sistema".
Tra le storture non citate dall'Onorevole c'è la disparità
di trattamento tra vincitori di concorso e specializzati SSIS, dal momento
che i primi godono, al momento, di una graduatoria di merito che decurta del
50% la possibilità per uno specializzato di entrare in ruolo.
XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2825
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Determinazione degli organici e dei servizi).
- In deroga alle disposizioni vigenti, per
corrispondere alle esigenze peculiari di funzionamento del sistema scolastico,
ai fini della stipula dei contratti di lavoro a tempo indeterminato, per
ogni anno scolastico, a decorrere dal 1° settembre 2002, è assegnato
un contingente di personale dirigente, docente, educativo, amministrativo,
tecnico ed ausiliario pari al 70 per cento del numero dei posti risultanti
vacanti per il corrispondente anno scolastico.
- Con effetto sulle nomine previste dalle
graduatorie permanenti di cui alla legge 3 maggio 1999, n. 124, dall'anno
scolastico successivo alla data di entrata in vigore della presente legge,
il punteggio, previsto per la valutazione dei servizi di insegnamento prestati
nelle scuole statali, è raddoppiato. La disposizione di cui al presente
comma non si applica alle scuole paritarie.
Art. 2.
(Abilitazione e nomine).
- I diplomi di laurea di cui al comma 2 dell'articolo
3 della legge 19 novembre 1990, n. 341, relativi alla formazione degli insegnanti
della scuola dell'infanzia ed elementare, hanno valore abilitante ai fini
dell'accesso ai rispettivi settori di insegnamento, nonché dell'accesso
ai posti di istitutori ed istitutrici delle istituzioni educative statali.
- Il 30 per cento dei posti annualmente assegnati
ai concorsi ordinari per l'insegnamento nelle scuole di ogni ordine e grado
è assegnato, sulla base di apposite graduatorie regionali o nazionali
e secondo le rispettive classi di concorso, ai candidati che nel periodo intercorrente
tra un concorso e l'altro risultino aver conseguito l'abilitazione presso
le facoltà universitarie.
- Ai candidati inseriti nelle graduatorie
di merito dei concorsi per titoli ed esami, vigenti alla data di entrata
in vigore della presente legge, è consentito di richiedere l'inserimento,
con il medesimo punteggio, nelle graduatorie di merito che saranno compilate
in occasione del primo concorso per titoli ed esami che sarà bandito
dopo la data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 3.
(Insegnanti di sostegno).
- Coloro che hanno già conseguito
il titolo di specializzazione per le attività di sostegno presso la
facoltà di scienze della formazione primaria ai sensi e per gli effetti
del decreto del Ministro della pubblica istruzione 24 novembre 1998, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 131 del 7 giugno 1999, e del decreto del Presidente
della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970, e che hanno prestato servizio nelle
scuole statali per almeno centottanta giorni nel periodo compreso tra l'anno
scolastico 1989-1990 e la data di entrata in vigore della presente legge,
sono ammessi a una sessione riservata di esami per il conseguimento dell'abilitazione
o della idoneità richiesta per l'insegnamento nella scuola dell'infanzia,
nella scuola elementare e negli istituti di istruzione secondaria e artistica.
Le prove sono svolte secondo le finalità e con le modalità organizzative
previste dall'articolo 7 della legge 3 maggio 1999, n. 124.
Art. 4.
(Abilitazione).
- Sono ammessi alla sessione riservata di
esami di cui all'articolo 2, comma 4, della legge 3 maggio 1999, n. 124,
coloro che hanno maturato i requisiti di servizio previsti dal medesi-mo
comma 4 entro il termine fissato dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge
28 agosto 2000, n. 240, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre
2000, n. 306, prorogato dall'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 19 febbraio
2001, n. 16, convertito dalla legge 23 marzo 2001, n. 117, per le operazioni
di prima integrazione delle graduatorie permanenti di cui al citato articolo
2, comma 1, della legge n. 124 del 1999.
Art. 5.
(Copertura finanziaria).
- All'onere, valutato in 15,49 milioni di
euro per l'anno 2002, derivante dallo svolgimento delle sessioni riservate
di esami previste dalla presente legge, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004,
nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo
speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2002, allo scopo parzial-mente utilizzando l'accantonamento relativo
al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
- Il Ministro dell'economia e delle finanze
è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni
di bilancio.
3 - PROGETTO DI LEGGE - N.
3093,
PRESENTATO DALL'ONOREVOLE TITTI DE SIMONE IL 30/7/2002.
ASSEGNATO NON ANCORA INIZIATO L'ESAME.
Per l'Onorevole Titti De Simone (Rif. Comunista)
l'immissione in ruolo deve avvenire in misura non inferiore all'80% dei
posti disponibili per ogni anno scolastico. Mentre la mobilità professionale
e territoriale non deve superare il 30% dei posti da assegnare.
Il progetto ha come obiettivo di differenziare il valore del servizio prestato
nelle scuole pubbliche da quello prestato nelle private.
La proposta è di raddoppiare il punteggio svolto nelle scuole pubbliche
per valorizzare la professionalità acquisita a fronte delle diverse
forme di reclutamento tra pubblico e privato.
Al raddoppiamento del servizio si aggiunge l'assegnazione di un ulteriore
punteggio proporzionale agli anni di insegnamento nella scuola statale.
Il punteggio prestato in altre classi di concorso verrà riconosciuto
nella percentuale del 50%.
Inoltre per L'onorevole De Simone la valutazione dei titoli di laurea nonchè
del punteggio di abilitazione deve essere omogenea per tutti i candidati
e "il titolo di specializzazione conseguito presso le università non
può comunque essere valutato con un punteggio superiore alla valutazione
degli anni di servizio prestato su insegnamenti corrispondenti a posti di
ruolo."
Il progetto non cita cosa si intenda per omogeneità nella valutazione
delle abilitazioni, se questa omogeneità riguarda l'equiparazione dei
corsi abilitanti di 120 ore solo pratiche con i corsi di specializzazione
di 1200 ore teoriche e pratiche (equiparazione incomprensibile anche in una
prospettiva comunistica), e se il raddoppiamento del punteggio riguarda anche
il servizio prestato durante il tirocinio per i corsi universitari di specializzazione.
Di certo l'Onorevole De Simone specifica che lo specializzato nelle "scuole"
universitarie non può cumulare il punteggio del servizio prestato
nel periodo di frequenza dei corsi e il punteggio relativo al titolo di specializzazione
conseguito.
XIV
LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3093
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
- Ai fini della stipula di contratti a tempo
indeterminato per ogni anno scolastico, a decorrere dal 1^ settembre 2002,
è assegnato un contingente di personale dirigente, docente, educativo
e amministrativo, tecnico ed ausiliario calcolato in relazione alla disponibilità
di posti di diritto e di fatto, in misura comunque non inferiore all'80 per
cento.
- Al comma 13 dell'articolo 4 della legge
24 dicembre 1993, n. 537, il secondo periodo è soppresso.
- La quota di posti vacanti riservati annualmente
alla mobilità professionale e territoriale è stabilita di volta
in volta dalla contrattazione collettiva, e non può in alcun modo superare
il 30 per cento del totale dei posti da assegnare.
Art. 2.
- Ai fini dell'accesso ai rispettivi ruoli
di insegnamento nonché ai posti di istitutore nelle istituzioni educative
dello Stato è riconosciuto valore abilitante ai diplomi di laurea
di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, per
la formazione culturale e professionale degli insegnanti della scuola dell'infanzia
e della scuola elementare.
- Ai fini della stipula di contratti a tempo
indeterminato i diplomi di cui al comma 1 costituiscono titolo per l'inserimento
nelle graduatorie concorsuali permanenti.
Art. 3.
- Ai fini dell'inserimento nelle graduatorie,
il servizio di insegnamento prestato presso le scuole statali è valutato
in misura doppia rispetto al servizio prestato presso le scuole paritarie.
- Ai fini di cui al comma 1 il servizio prestato
presso le scuole degli enti locali è equiparato a quello prestato
nella scuola statale.
- A titolo di riconoscimento della professionalità
acquisita in servizio, è prevista l'assegnazione di un punteggio proporzionale
agli anni di insegnamento prestato nella medesima classe di concorso o posto
di ruolo, nella scuola statale. Il servizio deve essere stato prestato per
insegnamenti corrispondenti a posti di ruolo o relativi a classi di concorso
previo possesso dello specifico titolo di studio richiesto.
- Ai fini del calcolo del punteggio per l'inserimento
in graduatoria, il servizio prestato in classi di concorso diverse da quella
o da quelle per le quali si è in possesso dell'abilitazione è
riconosciuto nella percentuale del 50 per cento. Il servizio deve essere stato
prestato, in ogni caso, su posti corrispondenti a posti di ruolo.
Art. 4.
- Ai fini del calcolo del punteggio per l'inserimento
nelle graduatorie di cui all'articolo 401 del testo unico delle disposizioni
legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni
ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive
modificazioni, la valutazione dei titoli di laurea nonché del punteggio
di abilitazione deve essere omogenea per tutti i candidati.
- Ai fini dell'inserimento nelle graduatorie
di cui all'articolo 401 del citato testo unico di cui al decreto legislativo
16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, il titolo di specializza-zione
conseguito presso le università non può comunque essere valutato
con punteggio su-periore alla valutazione degli anni di servizio prestato
su insegnamenti corrispondenti a posti di ruolo o relativi a classi di concorso
previo possesso dello specifico titolo di studio richiesto.
- Ai fini del calcolo del punteggio per l'inserimento
nelle graduatorie di cui all'articolo 401 del citato testo unico di cui al
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, l'interessato
può optare per la valutazione del punteggio relativo al servizio prestato
nel periodo di frequenza dei corsi di specializzazione presso le università
o del punteggio relativo al titolo di specializzazione conseguito. I due
punteggi non possono in alcun modo essere cumulati.
Art. 5.
- Sono ammessi alla sessione riservata di
esami di cui all'articolo 2, comma 4, della legge 3 maggio 1999, n. 124,
coloro che hanno maturato i requisiti di servizio previsti dal medesimo comma
4 entro il termine fissato dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 28
agosto 2000, n. 240, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre
2000, n. 306, per le operazioni di prima integrazione delle graduatorie permanenti
di cui al citato articolo 2, comma 1, della legge n. 124 del 1999.
Art. 6.
- Coloro che hanno già conseguito
il titolo di specializzazione per le attività di sostegno rila-sciato
dalle università italiane ai sensi del decreto del Ministro della
pubblica istruzione 24 novembre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 131 del 7 giugno 1999 e che hanno prestato servizio nelle scuole statali
per almeno centottanta giorni nel periodo compreso tra la data di inizio
dell'anno scolastico 1989-1990 e la data di entrata in vigore della presente
legge, sono ammessi ad una sessione riservata di esami per il conseguimento
dell'abilitazione o dell'idoneità richiesta per l'insegnamento nella
scuola dell'infanzia, nella scuola elementare e negli istituti di istruzione
secondaria ed artistica.
Art. 7.
- I posti attribuiti per le nomine in ruolo
a personale già di ruolo in altre classi di concorso o in scuole di
altro grado non sono computati ai fini della fissazione del numero delle
nomine di ruolo da effettuare per la copertura del contingente complessivo.
Art. 8.
- Al fine di consentire una valutazione sulla
disponibilità dei posti e sui dati relativi alla scuola in generale,
entro il 31 maggio di ogni anno il Ministero dell'istruzione, dell'università
e della ricerca presenta al Parlamento una relazione recante le informazioni
relative ai dati sulle disponibilità dell'organico di diritto, sulle
immissioni in ruolo, sui pensionamenti, sulle richieste di part-time, sulle
iscrizioni per ordine e grado su scala provinciale, regionale e nazionale,
nonché sulla mobilità professionale e territoriale.
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