Riforma: 
Ordini del Giorno della Camera 
accolti dal Governo.



Il Governo accetta i seguenti ordini del giorno:

La Camera, 
premesso che: 
in Italia, anche alla luce dei recenti mutamenti avvenuti a seguito della modifica del titolo V della Costituzione, si avverte in maniera sempre più urgente l'esigenza di predisporre in tempi rapidi una riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione in grado di renderlo maggiormente competitivo; 
il disegno di legge di delega del Governo, A.C. 3387, trasmesso dal Senato e attualmente in discussione in Aula, si pone in questa direzione, prevedendo non solo le innovazioni necessarie anche a livello europeo ma garantendo al tempo stesso il mantenimento di tutte quelle caratteristiche positive che caratterizzano la scuola italiana; 
in questo senso, a dimostrazione del fatto che qualsiasi riforma che guardi all'Europa non può in alcun modo cancellare i tratti indelebili dell'identità, della storia, della cultura e delle tradizioni di una nazione, occorre sottolineare come, rispetto alla legge n. 30 del 2000, siano stati aggiunti nell'articolato alcuni passaggi fondamentali (in particolare il richiamo all'identità nazionale ed alla cittadinanza europea); 
quanto ai contenuti, ferma restando la convinzione della maggioranza in merito alla bontà del provvedimento in esame, si richiama tuttavia la necessità di affrontare in sede di completamento della riforma talune problematiche alquanto delicate e complesse; 
una prima questione riguarda gli insegnanti, per i quali - allo scopo di incentivare la professionalità - si richiede la fissazione di criteri diretti a stabilire una progressione di carriera onde consentire loro un minimo di apertura della stessa che abbia risvolti anche sul piano contributivo e preveda l'acquisizione di titoli utilizzabili per i futuri concorsi per il ruolo dirigente; 
in secondo luogo, sempre per quanto riguarda il reclutamento del personale docente, occorre stabilire una graduatoria ad esaurimento in modo da salvaguardare i cosiddetti precari, i quali - pur avendo superato un concorso - non hanno ancora raggiunto la sospirata stabilizzazione; 
un chiarimento interpretativo per l'utenza si rende, inoltre, necessario in ordine ai meccanismi - già previsti dalla legge di riforma - che consentono il passaggio dal sistema dei licei a quello dell'istruzione e formazione professionale e viceversa (il che dovrà avvenire secondo il metodo dei crediti certificati e «mediante apposite iniziative didattiche»); 
in un'ultima analisi, nel varare una così importante riforma non si può non tener conto della situazione drammatica in cui versa l'edilizia scolastica nel nostro Paese; 
in tal senso, è molto urgente prevedere un piano complessivo di adeguamento delle strutture di edilizia scolastica alle più recenti normative antisismiche, 
impegna il Governo 
ad affrontare, nell'ambito della emanazione dei decreti legislativi per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale, le importanti problematiche esposte in premessa, le quali, qualora non ricevessero una adeguata soluzione, renderebbero assai difficile e complicata la transizione al nuovo sistema. 
9/3387/1. Fatuzzo, Buontempo, Butti, Delmastro Delle Vedove, Maggi, Angela Napoli, Rositani, Garagnani, Santulli, Palmieri, Coronella. 

La Camera, 
premesso che: 
l'articolo 3, comma 1, lettera a), del disegno di legge in esame prevede la valutazione, periodica e annuale, degli apprendimenti e del comportamento degli studenti da parte dei docenti e l'affidamento agli stessi docenti della valutazione dei periodi didattici ai fini del passaggio al periodo successivo; 
nella medesima lettera a) del comma 1 dell'articolo 3 non è esplicitata la facoltà dei docenti di decidere, annualmente, l'eventuale non ammissione degli studenti all'anno successivo, 
impegna il Governo 
a prevedere, nell'ambito dei decreti legislativi di cui all'articolo 1 del disegno di legge in esame, la possibilità per i docenti di ciascun consiglio di classe di deliberare, anche all'interno del biennio valutativo, nei casi di grave e diffusa insufficienza, la non ammissione all'anno successivo del biennio di riferimento. 
9/3387/2. Sterpa.

La Camera, 
premesso che: 
l'articolo 3, comma 1, lettera a), del disegno di legge in esame prevede la valutazione, periodica ed annuale, degli apprendimenti e del comportamento degli studenti da parte dei docenti; 
nella stessa lettera a) è previsto l'affidamento agli stessi docenti della valutazione dei periodi didattici (bienni) ai fini del passaggio al periodo successivo; 
dal contenuto della citata lettera a) sembrerebbe soppressa la possibilità, per i docenti, di decidere, in base alla situazione del singolo alunno, della promozione o meno anno per anno, 
impegna il Governo 
a prevedere, nell'ambito dei decreti legislativi di cui all'articolo 1 del disegno di legge in esame, la facoltà per i docenti del singolo consiglio di classe, anche in vigenza del biennio valutativo, sulla base dei risultati acquisiti e delle valutazioni, di decidere sull'ammissione dell'alunno all'anno successivo o fargli ripetere anche il primo anno. 
9/3387/3. Maggi, Angela Napoli, Landolfi, Butti, Castellani, Rositani, Cannella, Garagnani, Santulli, Palmieri, Coronella.

La Camera, 
esaminato il testo della delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale, 
considerato, in particolare, l'articolo 5, comma 1, lettera b), riguardante la formazione iniziale dei docenti, 
impegna il Governo 
nella stesura dei decreti che disciplinano la materia a prevedere, relativamente alla formazione iniziale dei docenti della scuola secondaria di primo e secondo grado, crediti aggiuntivi, oltre ai 120 della laurea specialistica, finalizzati all'acquisizione di competenze professionali specifiche, da conseguire e certificare nell'ambito della struttura di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e). 
9/3387/4.(Testo modificato nel corso della seduta) Anna Maria Leone.

La Camera, 
esaminato il testo della delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale; 
considerato, in particolare, l'articolo 2, comma 1, lettera g); 
tenuto conto delle opportunità di costruire un autentico sistema binario basato sulla pari dignità culturale e organizzativa dei due percorsi, paralleli, graduati ed interattivi, 
impegna il Governo 
a comprendere nel sistema dell'istruzione e della formazione professionale la maggior parte degli istituti tecnici, gli istituti professionali ed i centri di formazione professionale regionale, articolandoli in diversi indirizzi per corrispondere alle molteplici esigenze della società e del mondo del lavoro, finalizzandoli prevalentemente all'operatività affinché venga trasmessa l'acquisizione di capacità, di abilità, di conoscenze e di competenze culturali e professionali, dotandoli di un forte legame con la realtà produttiva, economica e lavorativa, di una struttura flessibile che interagisca con il sistema di istruzione e formazione liceale, di differenti livelli di qualificazione e di certificazioni adeguate aventi validità nazionale. 
9/3387/5. Ranieli.

La Camera, 
esaminato il testo della delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale; 
considerato, in particolare, l'articolo 5, comma 3, 
impegna il Governo 
a consentire, ai docenti che, sprovvisti dell'abilitazione all'insegnamento secondario, siano in possesso del diploma biennale di specializzazione per le attività di sostegno di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 24 novembre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 131 del 7 giugno 1999, e al decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970, nonché del diploma di laurea o del diploma di istituto superiore di educazione fisica (ISEF) o di Accademia di belle arti o di Istituto superiore per le industrie artistiche o di Conservatorio di musica Istituto musicale pareggiato, e del diploma di maturità quinquennale afferente alle classi di concorso area tecnico-professionale, del diploma di maturità magistrale, del diploma di scuola magistrale, scuole di specializzazione per l'insegnamento nelle scuole secondarie, l'ammissione con il riconoscimento dei crediti maturati, anche in soprannumero alle Scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario o ai corsi di laurea in scienza della formazione primaria per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento. A questi corsi non possono accedere coloro che sono già in possesso di una abilitazione. 
9/3387/6.(Testo modificato nel corso della seduta).Giuseppe Drago.

La Camera, 
esaminato il testo della delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale; 
considerato, in particolare, l'articolo 2, comma 1, lettere e) ed f), 
impegna il Governo 
a graduare il più possibile, nel tempo, l'applicazione della norma riguardante le iscrizioni al primo anno della scuola dell'infanzia e della scuola primaria al fine di apprestare le condizioni necessarie di carattere organizzativo ed economico per un regolare svolgimento dell'attività scolastica. 
9/3387/7. (Testo modificato nel corso della seduta). Volontè.

La Camera, 
esaminato il testo della delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale; 
considerato, in particolare, l'articolo 5, riguardante la formazione degli insegnati; 
affermata l'esigenza di adottare criteri di equità nel trattamento del personale, di equivalenza nella distribuzione dei punteggi per la costituzione delle graduatorie, di rispetto dei diritti acquisiti, 
impegna il Governo 
a valutare positivamente l'equiparazione dei tre titoli di abilitazione (corsi riservati, di cui alle ordinanze ministeriali n. 153/1999, n. 33/2000, n. 1/2001, concorso ordinario e abilitazione SSIS) attualmente valutabili all'atto di inserimento in graduatoria permanente e, per ovviare alla mancata attuazione di una norma transitoria, impegna ad attribuire per ogni percorso abilitante un punteggio aggiuntivo pari a 24 punti e attribuire ai soggetti in possesso dell'abilitazione SSIS un ulteriore bonus di 6 punti in accordo e nel rispetto dell'articolo 3 del decreto ministeriale 24 novembre 1998 ed un bonus di 3 punti per i soggetti in possesso dell'abilitazione conseguita con il concorso ordinario, previo parere positivo del CNPI e, comunque, senza compromettere l'inizio dell'anno scolastico 2003-2004. 
9/3387/8. (Testo modificato nel corso della seduta).De Laurentiis.

La Camera, 
il testo della delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale; 
considerata la necessità di tutelare le esperienze più qualificate e più rinomate della storia scolastica del Paese che tuttora mantengono un proficuo rapporto con la società e con il mondo economico e produttivo,
impegna il Governo 
a prevedere che alcuni istituti tecnici, professionali e d'arte, caratterizzati da peculiarità culturali, organizzative e operative e di lunga tradizione educativa e di particolare eccellenza, unici sul territorio nazionale, possano conservare un ordinamento speciale, evitando di conformarli completamente al nuovo modello istituzionale. 
9/3387/9. Mereu.

La Camera, 
premesso che: 
lo stato giuridico del personale docente della scuola è dettato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 417 del 1974 ed è pertanto decisamente superato; 
non appare possibile definire le norme generali ed i livelli essenziali delle prestazioni di un sistema nazionale di istruzione e di formazione senza alcun riferimento alla condizione «giuridica» e professionale degli insegnanti; 
la qualità della scuola è fondata sulla qualità della condizione e della funzione dei docenti; 
la difficoltà di realizzazione della stessa autonomia scolastica è anche dovuta al mancato sviluppo ed aggiornamento della professionalità e delle competenze del docente; 
la raccomandazione sullo status degli insegnanti redatta dall'UNESCO nel 1996 ha posto autorevolmente la questione della «professionalizzazione» dell'insegnamento; 
la tutela costituzionale sia della libertà di insegnamento sia del diritto all'istruzione impone la definizione legislativa di uno specifico stato giuridico degli insegnanti, 
impegna il Governo 
nell'ambito dell'attuazione del nuovo sistema di istruzione e di formazione, allo scopo di realizzarne pienamente i principi, le finalità e gli obiettivi insieme con quelli di cui all'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della delega in esame, a: 
a) definire le caratteristiche generali attraverso cui si esplica la funzione docente quale funzione professionale dei sistemi pubblici di istruzione e formazione; 
b) diversificare ed articolare la funzione docente, anche in rapporto ai nuovi compiti necessari alla piena realizzazione dell'autonomia didattica, organizzativa, di ricerca e sviluppo delle istituzioni scolastiche; 
c) individuare specifiche modalità di verifica e di valutazione delle prestazioni collegate alla valorizzazione professionale. 
9/3387/10. Angela Napoli, Landolfi, Butti, Castellani, Maggi, Rositani, Cannella, Garagnani, Santulli, Palmieri, Coronella.

La Camera, 
premesso che: 
il ruolo dell'insegnante di sostegno deve essere valutato quale vera risorsa per l'integrazione all'interno della comunità scolastica e sociale; 
nel mese di luglio 2002 la VII Commissione della Camera dei deputati ha approvato, all'unanimità, una risoluzione con la quale si impegnava il Governo a dare soluzione al problema degli insegnanti di sostegno che hanno conseguito il relativo titolo di specializzazione a norma del decreto del Ministro della pubblica istruzione 24 novembre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 131 del 7 giugno 1999, e del decreto del Presidente della Repubblica n. 970 del 1975, ma che risultano privi del titolo di abilitazione; 
in data 26 novembre 2002, con decreto ministeriale, sono state emanate apposite disposizioni, in deroga al decreto ministeriale 25 giugno 2002, al fine di consentire l'ammissione in soprannumero alle SSIS, sin dal corrente anno accademico, degli insegnanti di sostegno laureati privi di abilitazione, ma le università non hanno ancora dato relativa esecuzione; 
il comma 3 dell'articolo 5 del disegno di legge in esame contiene una specifica norma per coloro che, sprovvisti dell'abilitazione all'insegnamento secondario, sono in possesso del diploma biennale di specializzazione per le attività di sostegno, di cui al decreto del Ministero della pubblica istruzione 24 novembre 1998 e al decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970, nonché del titolo di studio richiesto ed abbiano superato le prove di accesso alle scuole di specializzazione all'insegnamento secondario, 
impegna il Governo 
a voler prevedere, nell'ambito dei decreti legislativi relativi all'attuazione del comma 3 dell'articolo 5 del disegno di legge in esame, una norma transitoria specifica che, tenendo conto del dovuto riconoscimento dei titoli di studio conseguiti ai sensi del previgente ordinamento, preveda la possibilità di conseguire, per i docenti specializzati anche privi dell'attuale prescritto titolo di studio, la nuova abilitazione necessaria per l'inserimento nelle graduatorie permanenti; il tutto alla luce della dovuta valutazione del titolo di specializzazione valutato abilitante dalla legge n. 104 del 1992. 
9/3387/11. Landolfi, Angela Napoli, Butti, Castellani, Maggi, Rositani, Cannella, Garagnani, Santulli, Palmieri, Coronella. 

La Camera, 
premesso che: 
la modifica del titolo V della Costituzione ha elevato il concetto di «autonomia scolastica» al rango costituzionale, inserendolo nell'articolo 117; 
tale articolo, infatti, nel prevedere tra le materie oggetto di legislazione concorrente tra lo Stato e le regioni quella dell'istruzione, fa esplicitamente salva l'autonomia delle singole istituzioni scolastiche; 
la legge di riforma dei sistemi di istruzione e di formazione deve valorizzare e sostanziare l'attuazione dell'autonomia scolastica; 
il disegno di legge in esame prevede, all'articolo 2, comma 1, lettera l), che i «piani di studio personalizzati» contengano un nucleo fondamentale uguale per tutti «su base nazionale» ed una quota riservata alle regioni, apparentemente negando di fatto alle istituzioni scolastiche l'esercizio della autonomia di progettazione didattica che viene loro riconosciuta dalla Costituzione; 
lo stesso disegno di legge non prevede, all'articolo 7, comma 1, nell'ambito dei regolamenti applicativi da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, la determinazione del monte orario di insegnamento obbligatorio, suddiviso in quota nazionale e quota di pertinenza delle istituzioni scolastiche; 
da più parti sono state espresse forti riserve su tale aspetto del provvedimento in esame, evidenziando la preoccupazione per l'annientamento della capacità progettuale autonoma delle singole istituzioni scolastiche, 
impegna il Governo: 
ad attuare il principio costituzionale di autonomia delle istituzioni scolastiche riconoscendo alle stesse, all'interno dei rispettivi piani di studio, la disponibilità di una quota del monte orario annuo obbligatorio, destinata a differenziare l'offerta formativa rispetto ai bisogni degli utenti; 
a prevedere che tale quota venga utilizzata per comporre in sintesi formativa coerente i fabbisogni dei singoli studenti con la domanda espressa dagli enti locali e dalle regioni; 
a prevedere, altresì, nell'ambito dei regolamenti attuativi citati, la determinazione del monte orario obbligatorio suddiviso come dinanzi evidenziato. 
9/3387/12. Butti, Angela Napoli, Landolfi, Castellani, Maggi, Cannella, Rositani, Garagnani, Santulli, Palmieri, Coronella.

La Camera, 
premesso che: 
l'articolo 5 del disegno di legge in esame prevede una nuova fase di formazione con successiva nuova forma di reclutamento degli insegnanti; 
nella fase transitoria, le vigenti modalità di accesso all'insegnamento possono creare disparità di trattamento nell'attribuzione del punteggio valido ai fini dell'inclusione nelle graduatorie permanenti; 
tra le finalità del disegno di legge in esame è previsto il supporto alla valorizzazione professionale del personale docente; 
la legge 15 maggio 1997, n. 127, all'articolo 17, comma 111, sottolinea l'esigenza, in riferimento all'accesso al pubblico impiego, di tenere in considerazione anche le professionalità prodotte dai dottorati di ricerca, 
impegna il Governo: 
nell'ambito della formazione delle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del testo unico, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, ad assicurare parità di trattamento nell'attribuzione del punteggio a coloro che abbiano conseguito la specifica abilitazione a seguito di partecipazione a procedure concorsuali o abilitanti ed a coloro che abbiano conseguito l'abilitazione a seguito di superamento dell'esame di Stato al termine delle scuole di specializzazione di cui all'articolo 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341; 
a mettere in atto ogni utile accorgimento perché venga dato opportuno riconoscimento all'alta formazione conseguente al dottorato di ricerca, sia ai fini dell'accesso ai ruoli docenti della scuola italiana, sia ai fini dell'accesso alla dirigenza scolastica. 
9/3387/13. Stagno d'Alcontres, Angela Napoli, Landolfi, Butti, Castellani, Maggi, Rositani, Cannella, Garagnani, Santulli, Palmieri, Coronella.

La Camera, 
premesso che: 
l'articolo 5, comma 1, lettera b), del disegno di legge in esame prevede la individuazione delle classi dei corsi di laurea specialistica finalizzati anche alla formazione degli insegnanti; 
per la formazione degli insegnamenti della scuola secondaria di primo grado e del secondo ciclo le classi dei corsi di laurea specialistica verranno individuate con riferimento all'insegnamento delle discipline impartite in tali gradi di istruzione e con preminenti finalità di approfondimento disciplinare, 
impegna il Governo 
a voler prevedere, nell'ambito delle discipline impartite per la formazione degli insegnanti, anche lo sviluppo dei relativi aspetti didattici ed epistemologici. 
9/3387/14. Castellani, Angela Napoli, Landolfi, Stagno d'Alcontres, Maggi, Butti, Rositani, Cannella, Garagnani, Santulli, Palmieri, Coronella. 

La Camera, 
premesso che: 
tra le finalità del disegno di legge in esame è previsto il supporto alla valorizzazione professionale del personale docente e ad iniziative di formazione iniziale e continua del personale stesso; 
l'articolo 5, recante norme in materia di formazione degli insegnanti, prevede che i decreti legislativi dettino la disciplina della formazione dei docenti della scuola dell'infanzia, del primo ciclo e del secondo ciclo; 
tale formazione dovrà realizzarsi nelle università presso i corsi di laurea specialistica ad accesso programmato, con preminente finalità di approfondimento disciplinare per la formazione degli insegnanti della scuola secondaria di primo grado e del secondo ciclo; 
percorsi abbreviati sono già previsti dallo stesso articolo 5, comma 3, del disegno di legge in esame per alcune categorie di laureati in possesso di titolo di studio post lauream; 
al momento dell'introduzione del nuovo regime di formazione iniziale, vi saranno aspiranti docenti ammessi alle lauree specialistiche in possesso di laurea quadriennale o di maggiore durata conseguita ai sensi del previgente ordinamento, nonché di titoli di studio post lauream, tra cui il dottorato di ricerca, a norma di legge il più alto titolo di studio conseguibile in Italia, oltre che i laureati in possesso di laurea di primo livello di durata triennale; 
è nel primario interesse del mondo dell'istruzione favorire l'inserimento di personale docente ad alta qualificazione, la quale discende anche direttamente dalla durata del percorso di studi nel quale sia stato curato l'approfondimento disciplinare e dal conseguente livello di formazione conseguito, a cui si aggiunge l'elevato valore aggiunto della formazione alla ricerca conseguibile con il dottorato di ricerca, 
impegna il Governo 
a prevedere, nel caso della formazione di insegnanti della scuola secondaria di primo grado e del secondo ciclo, norme che prevedano esplicitamente il riconoscimento di abbreviazioni del percorso formativo significative per gli aspiranti docenti in possesso di laurea quadriennale o di maggiore durata conseguita ai sensi del previgente ordinamento, nonché di titoli di studio di livello superiore, quali il dottorato di ricerca. 
9/3387/16. Cannella, Angela Napoli, Landolfi, Stagno d'Alcontres, Butti, Castellani, Maggi, Rositani, Garagnani, Santulli, Palmieri, Coronella.

La Camera, 
premesso che: 
è auspicabile che l'individuazione e la valorizzazione di talenti musicali, nonché l'apprendimento di uno strumento musicale finalizzato anche a future scelte professionali, avvengano in età precoce; 
è necessario assicurare la possibilità di accedere, da parte di talenti, ad un insegnamento di uno strumento musicale altamente qualificato; 
la classe di concorso di strumento musicale (A077) è attualmente ben distinta da quelle di educazione musicale (A031 e A032); 
la formazione iniziale di tutti i docenti è di grado universitario; 
anche a seguito della legge n. 508 del 1999, la formazione abilitante dei docenti di educazione musicale è di competenza dei corsi di didattica della musica nei conservatori di musica; 
è necessario che anche la formazione abilitante dei docenti di strumento musicale sia di competenza dei conservatori di musica; 
altra condizione irrinunciabile per un aspirante docente di strumento musicale è l'avere svolto un'adeguata attività artistica, 
impegna il Governo 
alla emanazione degli atti necessari a garantire che: 
a) fin dalla scuola primaria sia presente lo studio di uno strumento musicale e della musica d'insieme; 
b) nella scuola secondaria, per l'abilitazione all'insegnamento di uno strumento musicale, la formazione dei docenti sia di competenza dei conservatori di musica; 
c) venga assicurata per i talenti, la possibilità di accedere ad un insegnamento di strumento musicale altamente qualificato. 
9/3387/17. Rositani, Angela Napoli, Landolfi, Butti, Castellani, Maggi, Cannella, Garagnani, Santulli, Palmieri, Coronella.

La Camera, 
premesso che: 
la conoscenza della Costituzione e dei suoi principi, delle istituzioni e del loro funzionamento, dell'attività della magistratura e delle forze dell'ordine, nonché della legislazione di riferimento, dell'attività di promozione e diffusione della cultura della legalità, deve ritenersi indispensabile per il percorso formativo e didattico del cittadino italiano; 
instillare la cultura della legalità, la conoscenza delle regole che presiedono alla convivenza ed il loro rispetto costituisce uno dei modi più efficaci per lottare contro la criminalità organizzata, ancor più se di stampo mafioso, giacché consente di combattere l'incultura della violenza, della prevaricazione e della sottomissione al sistema di controllo socio-economico propri della mafia e delle organizzazioni similari; 
l'acquisizione delle conoscenze menzionate nelle precedenti premesse avvicina il giovane cittadino alla «res publica» ed alla sua gestione, facendogliela sentire come parte del proprio patrimonio e rendendolo compartecipe ad essa, al fine di evitare una sensazione di distacco ed estraneità prodromica all'accostamento all'incultura mafiosa e, comunque, alla violazione delle regole; 
le manifestazioni sulla legalità e l'attività svolta in istituti scolastici o da associazioni di volontariato non possono rimanere momenti isolati del percorso didattico e formativo, ma devono esserne parte integrante e costante; 
la violenta reazione registrata in numerose occasioni avverso l'attività innanzi accennata e coloro che ne sono gli animatori da parte della criminalità dimostra la loro efficacia e la loro utilità, 
impegna il Governo 
a prevedere nelle indicazioni per la formulazione dei piani di studio, all'interno della educazione alla convivenza civile, il percorso formativo e didattico illustrato in premessa. 
*9/3387/18. Misuraca, Marinello.

La Camera, 
premesso che: 
la conoscenza della Costituzione e dei suoi principi, delle istituzioni e del loro funzionamento, dell'attività della magistratura e delle forze dell'ordine, nonché della legislazione di riferimento, dell'attività di promozione e diffusione della cultura della legalità, deve ritenersi indispensabile per il percorso formativo e didattico del cittadino italiano; 
instillare la cultura della legalità, la conoscenza delle regole che presiedono alla convivenza ed il loro rispetto costituisce uno dei modi più efficaci per lottare contro la criminalità organizzata, ancor più se di stampo mafioso, giacché consente di combattere l'incultura della violenza, della prevaricazione e della sottomissione al sistema di controllo socio-economico propri della mafia e delle organizzazioni similari; 
l'acquisizione delle conoscenze menzionate nelle precedenti premesse avvicina il giovane cittadino alla «res publica» ed alla sua gestione, facendogliela sentire come parte del proprio patrimonio e rendendolo compartecipe ad essa, al fine di evitare una sensazione di distacco ed estraneità prodromica all'accostamento all'incultura mafiosa e, comunque, alla violazione delle regole; 
le manifestazioni sulla legalità e l'attività svolta in istituti scolastici o da associazioni di volontariato non possono rimanere momenti isolati del percorso didattico e formativo, ma devono esserne parte integrante e costante; 
la violenta reazione registrata in numerose occasioni avverso l'attività innanzi accennata e coloro che ne sono gli animatori da parte della criminalità dimostra la loro efficacia e la loro utilità, 
impegna il Governo 
a prevedere nelle indicazioni per la formulazione dei piani di studio, all'interno dell'educazione alla convivenza civile, il percorso formativo e didattico illustrato in premessa. 
*9/3387/19. Antonio Pepe, Angela Napoli, Landolfi, Butti, Castellani, Maggi, Rositani, Garagnani, Santulli, Palmieri, Coronella. 

La Camera, 
premesso che: 
il disegno di legge in esame pone, tra gli obiettivi fondamentali della formazione delle giovani generazioni, l'educazione motoria e ludico sportiva; 
anche nelle indicazioni e nelle raccomandazioni per la formulazione dei piani di studio del primo ciclo viene opportunamente sottolineato il valore formativo dell'educazione fisica e sportiva e a tale disciplina si riserva un adeguato rilievo, sia sotto il profilo didattico che dell'organizzazione dei piani di studio stessi; 
l'impostazione flessibile e personalizzata dei piani di studio del secondo ciclo apre nuove possibilità di caratterizzare i corsi degli istituti e dei licei destinando sia l'orario annuale obbligatorio sia quello aggiuntivo all'acquisizione di particolari competenze degli studenti per la realizzazione del loro profilo educativo, culturale e professionale; 
con l'istituzione delle facoltà e dei corsi di laurea in scienze motorie è opportuno prevedere un percorso formativo specificamente indirizzato alla cultura del movimento, 
impegna il Governo 
a prevedere, nei piani di studio dei licei e nel sistema di istruzione e formazione professionale, un'adeguata intensificazione della formazione culturale e professionale in ambito motorio e sportivo; 
a promuovere nel secondo ciclo di istruzione del sistema scolastico nazionale, con le opportune risorse e con la collaborazione delle organizzazioni sportive e degli enti locali, indirizzi sportivi in cui dare particolare impulso allo studio degli insegnamenti afferenti alle scienze motorie e alla pratica delle discipline a carattere espressivo e sportivo che caratterizzano il movimento umano e con essi la diffusione dell'associazionismo sportivo scolastico. 
9/3387/21. Santulli, Palmieri. 

La Camera, 
premesso che: 
il ruolo dell'insegnante di sostegno deve essere valutato quale vera risorsa per l'integrazione all'interno della comunità scolastica e sociale; 
nel mese di luglio 2002, la VII Commissione della Camera dei deputati ha approvato, all'unanimità, una risoluzione con la quale si impegnava il Governo a dare soluzione al problema degli insegnanti di sostegno che hanno conseguito il relativo titolo di specializzazione a norma del decreto del Ministro della pubblica istruzione 24 novembre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 131 del 7 giugno 1999, e del decreto del Presidente della Repubblica n. 970 del 1975, ma che risultano privi del titolo di abilitazione; 
l'articolo 5, comma 3, del disegno di legge in esame contiene norme specifiche per consentire un'abbreviazione del percorso formativo al fine del conseguimento, a seconda dei casi, dell'abilitazione all'insegnamento secondario o della laurea abilitante in scienze della formazione primaria per l'insegnamento nella scuola materna od elementare: 
a) a coloro che, in possesso del diploma biennale di specializzazione per le attività di sostegno di cui al decreto del ministro della pubblica istruzione 24 novembre 1998 e al decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970, nonché del titolo di studio (laurea o diploma di ISEF, di accademia di belle arti, di istituto superiore per le industrie artistiche, di conservatorio di musica e di istituto musicale pareggiato) richiesto per l'ammissione alle scuole di specializzazione per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento secondario, abbiano superato le prove di accesso alle scuole di specializzazione all'insegnamento secondario; 
b) a coloro che, in possesso del predetto diploma di specializzazione per il sostegno e del diploma di scuola secondaria superiore, abbiano superato le prove di accesso al corso di laurea in scienze della formazione primaria per l'insegnamento nella scuola materna o nella scuola elementare; 
da molti anni la scuola si sta avvalendo per l'insegnamento su posti di sostegno: 
a) nella scuola secondaria, e per classi di concorso per le quali il vigente ordinamento non richiede il possesso del diploma di laurea, di insegnanti non abilitati con diploma di scuola secondaria superiore (insegnanti tecnico-pratici e di arte applicata) specializzati per il sostegno; 
b) sempre nella scuola secondaria, anche di insegnanti non specializzati, abilitati e non abilitati; 
c) nella scuola materna e nella scuola elementare, di insegnanti abilitati e non abilitati e non specializzati per il sostegno, nonché di insegnanti della scuola elementare abilitati all'insegnamento per la scuola elementare ma che non hanno completato il corso dell'istituto magistrale con l'anno integrativo di cui all'articolo 191, comma 6, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, non specializzati; 
vanno considerate l'opportunità e l'esigenza per la scuola che non vada disperso il pluriennale e prezioso patrimonio di esperienza acquisito dai predetti docenti, 
impegna il Governo 
a prendere in considerazione la situazione delle predette categorie di docenti al fine di consentire loro, limitatamente a coloro che hanno prestato servizio continuativo per almeno tre anni sul posto di sostegno, di essere ammessi, in sovrannumero, alle scuole di specializzazione o ai corsi di laurea in scienze della formazione primaria, con percorsi abbreviati, per conseguire l'abilitazione e/o la specializzazione, a seconda dei casi; 
a porre allo studio i necessari provvedimenti volti ad agevolare l'assunzione, su posti di sostegno, di coloro che hanno maturato un'adeguata e specifica esperienza. 
9/3387/22. Licastro Scardino, Santulli. 

La Camera, 
premesso che: 
il comma 1 dell'articolo 2, alla lettera f), prevede che alla scuola primaria si possono iscrivere anche le bambine e i bambini che compiono sei anni entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento; 
la questione dell'utilità e opportunità della previsione dell'ingresso anticipato a scuola non si risolve in maniera incontrovertibile, evidenziandosi posizioni completamente distinte all'interno dell'opinione pubblica e delle stesse forze politiche presenti in Parlamento, anche di maggioranza, 
impegna il Governo 
a disciplinare la previsione dell'iscrizione anticipata, nei decreti attuativi, configurandola chiaramente quale libera scelta riconosciuta alla singola famiglia, che giudicherà sulla base della maturità fisica, psichica e relazionale del proprio figlio. 
9/3387/23. Vascon, Bianchi Clerici. 

La Camera, 
premesso che: 
il comma 3 dell'articolo 1 del disegno di legge in esame prevede l'approvazione, da parte del Consiglio dei ministri, di un piano programmatico di interventi finanziari predisposto dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge discendente dal disegno di legge in esame, per la realizzazione delle finalità della legge medesima; 
il medesimo comma elenca le singole voci di cui si compone la riforma della scuola; 
tale meccanismo generale di copertura non presenta carattere di rigidità, comportando un significativo grado di discrezionalità, tenuto conto dei vincoli generali di copertura e di compensazione cui esso sottostà, 
impegna il Governo 
a prevedere, nei decreti attuativi, dopo l'approvazione del Consiglio dei ministri, il parere delle competenti Commissioni parlamentari sul piano programmatico finanziario. 
9/3387/24. Sergio Rossi, Bianchi Clerici. 

La Camera, 
premesso che: 
la riforma delle norme generali dell'istruzione prevede che il sistema educativo si articoli nella scuola dell'infanzia, in un primo ciclo che comprende la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado, e in un secondo ciclo che comprende il sistema dei licei ed il sistema dell'istruzione e della formazione professionale; 
l'articolo 3, nel disciplinare la valutazione degli apprendimenti e del comportamento degli studenti, prevede la valutazione dei periodi didattici ai fini del passaggio al periodo successivo; 
una valutazione negativa al termine del biennio implica, per lo studente, la ripetizione dei due anni costituenti il biennio, con un notevole investimento di tempo, 
impegna il Governo 
a prevedere, nei decreti attuativi, la possibilità che, in sede di valutazione annuale ed in presenza di una valutazione negativa degli apprendimenti che non lasci ragionevolmente prevedere il recupero e l'esito positivo al termine del biennio, si disponga la ripetizione del primo anno del biennio senza dover attendere il termine dell'anno successivo. 
9/3387/25. Didonè, Bianchi Clerici. 

La Camera, 
premesso che: 
la riforma delle norme generali dell'istruzione prevede che il sistema educativo si articoli nella scuola dell'infanzia, in un primo ciclo che comprende la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado, e in un secondo ciclo che comprende il sistema dei licei ed il sistema dell'istruzione e della formazione professionale; 
il comma 1 dell'articolo 2, alla lettera f), stabilisce che la scuola primaria promuove, nel rispetto delle diversità individuali, lo sviluppo della personalità, ed ha il fine di far acquisire e sviluppare le conoscenze e le abilità di base fino alle prime sistemazioni logico-critiche, di far apprendere i mezzi espressivi, ivi inclusa l'alfabetizzazione in almeno una lingua dell'Unione europea oltre alla lingua italiana, di valorizzare le capacità relazionali e di orientamento nello spazio e nel tempo; 
è importante individuare accorgimenti di carattere dispensativi e compensativi e/o sussidi che tengano conto delle difficoltà specifiche dei ragazzi e che non mortifichino le loro effettive capacità intellettuali, né incidano pesantemente sulla loro necessaria auto-stima, 
impegna il Governo 
a prevedere, nei decreti attuativi di disciplina del primo ciclo, forme di dispensa da alcune prestazioni (lettura ad alta voce, verifica scritta, eccetera) e l'uso di alcuni strumenti (calcolatrice, tavola pitagorica, registratore, eccetera) per gli alunni con difficoltà specifiche di apprendimento (DSA) 
9/3387/27. Ercole, Bianchi Clerici

La Camera, 
premesso che: 
negli ultimi decenni si è assistito all'accentuarsi della presenza femminile nel ruolo di insegnante, determinata anche dalla perdita di prestigio sociale ed economico che ha investito questa figura professionale; 
tale situazione è stata favorita dalla possibilità di conciliare l'impegno del lavoro e la famiglia, grazie all'orario di lavoro meno impegnativo rispetto ad altre professioni; 
tale fenomeno provoca delle ripercussioni nei processi educativi e di maturazione degli adolescenti, soprattutto maschi, a cui vengono a mancare modelli di riferimento e di imitazione necessari alla loro crescita, 
impegna il Governo 
a studiare forme di incentivi, costituzionalmente compatibili, al fine di incoraggiare il reclutamento di insegnanti maschi, in particolare nel ciclo secondario. 
9/3387/28. Bianchi Clerici, Lussana, Ercole.

La Camera, 
premesso che: 
la riforma delle norme generali dell'istruzione prevede che il sistema educativo si articoli nei seguenti gradi di scuola: scuola dell'infanzia, scuola primaria e scuola secondaria di primo e di secondo grado; 
l'articolo 3 del disegno di legge in esame prevede l'emanazione di norme generali sulla valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione e degli apprendimenti degli allievi; 
tra i criteri direttivi e i princìpi direttivi è previsto che la valutazione, periodica e annuale, degli apprendimenti e del comportamento degli studenti, e la certificazione delle competenze da essi acquisite, siano affidate ai docenti delle istituzioni di istruzione e formazione frequentate, 
impegna il Governo 
a prevedere che la valutazione degli alunni con handicap non riguardi esclusivamente gli apprendimenti, ma avvenga secondo i princìpi fissati nell'articolo 12, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, i quali prevedono quattro ambiti valutativi dell'integrazione scolastica: la crescita in autonomia negli apprendimenti, nella comunicazione, nella socializzazione e negli scambi relazionali. 
9/3387/29. Francesca Martini, Bianchi Clerici.

La Camera, 
premesso che: 
si pone come esigenza prioritaria per la formazione iniziale degli insegnanti realizzare un adeguato equilibrio tra i momenti della preparazione disciplinare, della preparazione psico-pedagogico-didattica e della concreta esperienza nella scuola; 
tale equilibrio deve essere diverso nella formazione degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria in ragione dei ruoli e delle funzioni anche profondamente differenti che, nei diversi gradi scolastici, competono ai momenti disciplinari o predisciplinari rispetto a quelli più ampiamente educativi e formativi; 
la pari dignità nella formazione di tutti gli insegnanti va realizzata assicurando a ciascun insegnante una preparazione adeguata ai complessi e delicati compiti cui è chiamato, diversi in relazione alle diverse fasce di età; 
occorre non disperdere, ma anzi potenziare l'esperienza positiva in corso della collaborazione fra università e scuola nella formazione universitaria degli insegnanti, 
impegna il Governo 
a emanare i decreti di cui al comma 1 dell'articolo 5 del disegno di legge in esame assicurando il rispetto dei seguenti parametri: 
1) intervenire sulla disciplina delle classi delle lauree triennali in modo che sia assicurata la possibilità di percorsi di studi finalizzati alla formazione degli insegnanti della scuola dell'infanzia e della scuola primaria che dall'inizio prevedano sia una equilibrata preparazione nei campi psico-pedagogico, umanistico, scientifico, artistico e dell'educazione corporea, sia attività di laboratorio e tirocinio; 
2) delineare i rapporti tra le facoltà e le strutture di ateneo o di interateneo di cui al comma 1, lettera e), dell'articolo 5 del disegno di legge in esame, quanto alle responsabilità di programmazione e governo dei corsi di cui alla lettera a) dello stesso comma, nel senso di affidare alle facoltà competenze preminenti per gli aspetti di preparazione disciplinare, e alle strutture di ateneo o di interateneo responsabilità di coordinamento dei corsi per gli aspetti comuni e gli insegnamenti trasversali; 
3) prevedere che i corsi di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 5 del disegno di legge in esame comprendano esperienze di insegnamento e di partecipazione alla vita della scuola, da organizzare e gestire con l'apporto coordinato di università e scuola, e che la valutazione positiva di tali esperienze sia condizione perché la laurea specialistica conseguita abbia valore abilitante; 
4) anche in relazione a quanto indicato al punto 3, indicare che allo scopo di salvaguardare le preminenti finalità di approfondimento disciplinare di cui al comma 1, lettera b), dell'articolo 5 del disegno di legge in esame, parte della formazione relativa alle didattiche disciplinari possa essere svolta nella fase del tirocinio di cui alla lettera e) del medesimo comma; 
5) stabilire che le attività di tirocinio di cui al comma1 lettera e) dell'articolo 5 del disegno di legge in esame siano valutate e che la valutazione positiva sia condizione necessaria al fine dell'accesso ai ruoli organici del personale docente; 
6) valutare la possibilità che la laurea specialistica per gli insegnanti della scuola dell'infanzia possa essere conseguita con un numero di crediti più limitato rispetto a quelli necessari per le altre lauree, considerata la minore necessità di crediti in insegnamenti disciplinari; 
7) prevedere che la formazione in servizio degli insegnanti di cui al comma 1, lettera g), dell'articolo 5 del disegno di legge in esame sia realizzata in collaborazione con le strutture dell'amministrazione scolastica; 
8) prevedere adeguate e specifiche modalità di accesso ai corsi di laurea di cui al comma 1, lettera a), dell'articolo 5 del disegno di legge in esame e di riconoscimento dei crediti formativi maturati per i laureati secondo il vecchio ordinamento. 
9/3387/39. Garagnani, Santulli, Palmieri.

La Camera, 
premesso che: 
l'articolo 5 del disegno di legge in esame detta i principi e criteri direttivi in tema di formazione degli insegnanti; 
la costruzione della cittadinanza europea assume carattere prioritario sia nell'agenda politico-istituzionale dell'Unione Europea, sia nel quadro formativo e didattico culturale delle politiche scolastiche di tutti i Paesi membri; 
il diritto alla mobilità culturale e professionale costituirà uno dei diritti fondamentali riconosciuti dalla Carta costituzionale europea in via di stesura; 
tale diritto deve poter essere pienamente esercitato anche dagli insegnati italiani e a tale obiettivo essi devono risultare adeguatamente preparati sia in sede di formazione iniziale che di formazione continua; 
esiste una grande difformità di strategie operanti a favore della formazione del diritto alla mobilità culturale e professionale dei cittadini europei nelle diverse dimensioni nazionali, in considerazione delle differenze storiche e culturali dei Paesi membri che costituiscono patrimonio irrinunciabile dell'Unione europea; 
è necessario promuovere e sviluppare, in regime di sussidiarietà, l'armonizzazione dei processi concorrenti a sviluppare senso e visione della cittadinanza europea, unitariamente all'esercizio diffuso del diritto alla mobilità culturale e professionale; 
è imminente l'assunzione da parte del Governo italiano della presidenza di turno dell'Unione europea, 
impegna il Governo 
ed in particolare il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca, a concertare con i colleghi dei Paesi membri dell'Unione europea e a promuovere unitariamente iniziative e strategie, assistite dalla Commissione europea, che assicurino l'armonizzazione progressiva dei curricoli di formazione iniziale degli insegnanti; 
a promuovere e sviluppare iniziative, anche regolamentari, che consentano agli italiani il pieno esercizio del loro diritto, in quanto cittadini europei, alla più ampia e libera mobilità culturale, professionale e lavorativa in seno all'Unione europea. 
9/3387/42. Galvagno.

La Camera, 
premesso che: 
l'articolo 6 del disegno di legge in esame fa salve le competenze delle regioni a statuto speciale; 
l'articolo 21, comma 20-bis, della legge 15 marzo 1997, n. 59, ha aggiunto all'esame di Stato da sostenersi in Valle d'Aosta un'ulteriore prova scritta di lingua francese; 
l'attuale articolazione dell'esame di maturità in Valle d'Aosta, che penalizza gli studenti valdostani rispetto ai loro colleghi del resto d'Italia, è stata a più riprese contestata dal mondo della scuola valdostana nella sua più completa articolazione (studenti, insegnanti, genitori); 
un sondaggio socio-linguistico, divulgato nel giugno scorso dalla «Fondazione E. Chanoux», con il patrocino della Presidenza della regione valdostana, ha attestato al di sotto del due per cento la presenza di una comunità francofona in Valle d'Aosta; 
per qualsiasi modifica all'impostazione dell'esame di maturità in Valle d'Aosta è necessaria una modifica della legislazione statale sopra richiamata; 
è necessario agire nel rispetto del principio della libertà di scelta educativo-culturale, nell'ambito della tutela dell'identità nazionale e della specificità regionale della Valle d'Aosta, anche al fine di evitare penalizzazioni ai maturandi, 
impegna il Governo 
a predisporre, d'intesa con la regione Valle d'Aosta, le opportune modificazioni legislative a valere dalla maturità del prossimo anno scolastico affinché, nel rispetto dei principi esposti, l'esame di Stato da sostenersi in Valle d'Aosta preveda: 
a) in affiancamento alla maturità in lingua italiana, articolata secondo omogenei criteri e principi nazionali, la possibilità di scelta, da parte dello studente, di una maturità parallela e alternativa, strutturata totalmente o parzialmente in lingua francese; 
b) il conferimento, a seguito di positivo superamento della maturità francofona, di un attestato con valore legale di piena conoscenza della lingua francese. 
9/3387/43. Palmieri, Garagnani.

La Camera, 
premesso che: 
l'articolo 5, comma 1, lettera a), del disegno di legge in esame prevede che «la formazione iniziale è di pari dignità per tutti i docenti»; 
sia l'attuale funzione docente nella scuola secondaria di secondo grado, sia quella futura del ciclo scolastico secondario, configurano una condizione totalmente paritaria tra tutti i docenti che vi insegnano, sotto il profilo culturale-professionale e normativo-operativo, al di là degli attuali inquadramenti; 
in particolare, la legge 3 maggio 1999, n. 124, all'articolo 5, comma 1, ha reso totalmente paritaria la condizione giuridica e la funzione docente degli insegnanti tecnico-pratici rispetto a tutti gli altri docenti, anche quando il loro insegnamento si svolge in compresenza, risultando essi in tal caso, ai sensi del disposto legislativo citato, del tutto paritariamente con titolari delle unitarie materie scolastiche cui sono preposti congiuntamente un docente tecnico-pratico ed un docente tecnico teorico, come hanno peraltro ulteriormente precisato sia la circolare ministeriale n. 28 del 2000, sia i decreti ministeriali sugli esame di Stato emanati a far data entrata in vigore della legge predetta; 
la citata legge n. 124 del 1999, all'articolo 8, comma 3, ha inoltre disposto che «Il personale di ruolo che riveste il profilo professionale di insegnante tecnico-pratico o di assistente di cattedra appartenente al VI livello nell'ordinamento degli enti locali, in servizio nelle istituzioni scolastiche statali, è trasferito alle dipendenze dello Stato ed è inquadrato nel ruolo degli insegnanti tecnico-pratici», e tali docenti sono oggi totalmente inquadrati tra i docenti tecnico-pratici; 
i docenti di trattamento testi, già docenti di stenografia e dattilografia, a loro volta, hanno attualmente ed hanno sempre avuto totale parità di funzione con tutti gli altri docenti degli istituti di istruzione secondaria nei quali insegnano, 
impegna il Governo 
a statuire, con successivi provvedimenti legislativi, l'inquadramento nel sistema educativo di istruzione e formazione di tutti i docenti di stenodattilografia e trattamento testi e di tutti i docenti tecnico-pratici in servizio alla stessa data con incarico a tempo indeterminato. 
9/3387/44. (Testo modificato nel corso della seduta).Ascierto, Castellani, Gamba, Angela Napoli.

La Camera, 
nell'esame del disegno di legge n. 3387 in materia di definizione delle norme generali sull'istruzione; 
rilevato che l'articolo 1 del disegno di legge in esame prevede che il Governo sia delegato ad adottare anche più decreti legislativi in coerenza però con le scelte educative della famiglia e con il principio di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
osservato che la legge 10 marzo 2000, n. 62 recante «norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione», all'articolo 1, comma 3, sancisce che: «Le scuole paritarie, svolgendo un servizio pubblico, accolgono chiunque accettandone il progetto educativo richieda di iscriversi», pregiudicando in tal modo la facoltà delle scuole private, nell'esercizio della loro autonomia, di stabilire nel progetto formativo proposto criteri particolari di merito per accedere a tali scuole da sempre rinomate come scuole prestigiose e per questo scelte dalle famiglie per l'educazione dei propri figli; 
impegna il Governo 
ad adottare, all'atto dell'emanazione dei decreti legislativi delegati, norme volte a garantire l'effettivo dispiegarsi dei principi di autonomia delle istituzioni scolastiche e di cooperazione tra scuola e genitori, come richiamati dall'articolo 1, al fine di assicurare alle scuole paritarie la possibilità di salvaguardare la propria specificità formativa e qualitativa, anche attraverso una valutazione dei pregressi meriti scolastici e dei crediti formativi degli studenti che chiedono l'iscrizione. 
9/3387/45. Brugger, Zeller, Widman, Detomas, Collè, Bressa.

La Camera, 
premesso: 
che gli scambi culturali costituiti anche dai soggiorni individuali di studio nella scuola secondaria superiore, inquadrati nella cosiddetta «mobilità studentesca internazionale» disciplinata dalle circolari ministeriali 17 marzo 1997 n. 181 e 8 ottobre 1999 n. 236, negli scorsi anni hanno dato ottima prova, contribuendo in modo assai importante alla formazione culturale di molti studenti italiani; 
che, nell'ambito della complessiva riforma dell'istruzione e formazione, appare opportuno non solo mantenere la possibilità per gli studenti italiani di partecipare a soggiorni di studio all'estero, ma anzi ampliarla e rendere più facile l'accesso alla «mobilità studentesca internazionale»; 
impegna il Governo 
ad adeguare tempestivamente le disposizioni contenute nelle ricordate circolari alle eventuali diverse evenienze derivanti dall'emanazione delle norme delegate di riforma del sistema dell'istruzione e della formazione. 
9/3387/46.Strano, Gamba, Airaghi.

La Camera, 
premesso che, 
la dislessia è un disturbo specifico d'apprendimento che riguarda la lettura e la scrittura. La difficoltà di lettura (lentezza, errori) può essere più o meno grave e spesso si accompagna a problemi nella scrittura (scambio e inversione di lettere, lentezza, errata direzionalità nella scrittura, inesatta legatura dei segni e delle parole, errato uso della spazio su foglio) e/o nel calcolo (difficoltà nel contare all'indietro, salto nella numerazione, difficoltà ad imparare le tabelline, eccetera); 
essa può verificarsi in ragazzi con normale intelligenza, in altre parole senza handicap neirologici o sensoriali (uditivi, visivi) e in assenza di situazioni di svantaggio sociale; 
si tratta di un problema piuttosto frequente, che in Italia interessa il 4 per cento della popolazione scolastica; 
i ragazzi dislessici ora non hanno nessuna tutela specifica, a differenza di quanto accade in numerosi paesi europei (in particolare in Inghilterra); 
è necessario trovare riferimenti didattici e riferimenti legislativi per fare in modo che i ragazzi dislessici possano mettere a frutto la loro normale intelligenza e le loro spesso vivaci e creative abilità; 
è necessario rivedere la didattica e modificarla in modo da semplificare il godimento del sapere permettendo l'uso di strumenti che facilitino la conquista della conoscenza; 
l'intelligenza presente nei ragazzi dislessici e conseguenti consapevolezze e sensibilità, non consentono, o meglio non rendono opportuno, nella maggioranza dei casi, l'utilizzo della legge n. 104 del 1992, che permette un percorso agevolato, ma richiede una segnalazione di handicap; 
impegna il Governo a: 
riconoscere l'esistenza nella scuola, di persone con disturbi specifici d'apprendimento (DSA), promuovendo azioni finalizzate al raggiungimento del successo formativo delle persone con DSA; 
prevedere la formazione degli insegnanti, sulle difficoltà specifiche d'apprendimento DSA. 
9/3387/49. Fratta Pasini, Zanettin, Alberto Giorgetti.