Legge regionale 19 gennaio 2001, n. 1 (BUR n. 8/2001) [sommario] [RTF]
INTERVENTI A FAVORE DELLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI DELLE
SCUOLE STATALI E PARITARIE (1)
Art. 1 – Finalità.
1. La Regione del Veneto nell'ambito della completa applicazione delle
norme in materia di diritto allo studio e di riordino dei cicli e al fine di
garantire la parità scolastica, interviene in favore delle famiglie degli alunni
del sistema scolastico d'istruzione.
Art. 2 – Obiettivi.
1. Per le finalità di cui all'articolo 1 ed in particolare per garantire il
diritto all'accesso ed alla frequenza, la parità nell'accesso e nella frequenza
e per promuovere il successo formativo, la Regione interviene mediante buoni
scuola agli alunni e alle loro famiglie di cui all'articolo 3.
2. I buoni
scuola di cui al comma 1 sono destinati a totale o parziale copertura delle
spese effettivamente sostenute a partire da quelle d'iscrizione, di acquisto di
testi e sussidi scolastici, di frequenza e di sostegno dei
disabili.
Art. 3 – Destinatari.
1. Sono destinatari degli interventi previsti dalla presente legge le
famiglie degli studenti residenti nel territorio regionale frequentanti le
scuole statali e paritarie private e degli enti locali, nell'adempimento
dell'obbligo scolastico e nella successiva frequenza alla scuola
secondaria.
2. Fino alla definizione del percorso triennale per la
parificazione delle scuole di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, sono
destinatari degli interventi previsti dalla presente legge le famiglie degli
alunni residenti nel territorio regionale, frequentanti le scuole statali e non
statali che siano legalmente riconosciute, paritarie, parificate, autorizzate,
atte a garantire l'adempimento dell'obbligo scolastico e la successiva frequenza
della scuola secondaria superiore.
Art. 4 - Buoni scuola.
1. I buoni scuola di cui all'articolo 2, devono essere rapportati alle
condizioni reddituali e al numero dei componenti del nucleo familiare, secondo i
criteri del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 "Definizioni di criteri
unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono
prestazioni sociali agevolate, a norma dell'articolo 59, comma 51, della legge
27 dicembre 1997, n. 449", nonché all’entità delle spese scolastiche
complessivamente gravanti sul nucleo medesimo, privilegiando le famiglie a minor
reddito.
2. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare
che si esprime nel termine di sessanta giorni, nel rispetto di quanto previsto
al comma 1, determina i criteri e le modalità per l’erogazione dei buoni
scuola.
3. Per l'assegnazione dei buoni scuola si provvede a mezzo di
appositi bandi.
Art. 5 - Norma finale.
1. Gli interventi di cui alla presente legge sono integrativi e
complementari a quelli previsti in materia dalla vigente normativa statale e
regionale.
Art. 6 - Norma finanziaria.
1. Agli oneri finanziari derivanti dall'applicazione della presente legge,
quantificabili in lire 20 miliardi per l'anno 2001, si fa fronte mediante
prelevamento, in termini di competenza, dal capitolo n. 80210 "Fondo globale
spese correnti" di lire 17.800 milioni e dal capitolo n. 71204 "Spese per il
funzionamento degli enti per il diritto allo studio universitario (ESU)
(articolo 18
legge
regionale 7 aprile 1998, n. 8 ) di lire 2.200 milioni, iscritti nello stato
di previsione della spesa, esercizio 2001, del bilancio pluriennale
2000-2002.
2. Contestualmente nello stato di previsione della spesa per
l'esercizio 2001 del bilancio pluriennale 2000-2002 viene istituito il capitolo
n. 61516, denominato "Interventi per garantire la parità scolastica a favore
delle famiglie degli alunni frequentanti il sistema scolastico di
istruzione".
3. Per gli anni successivi al 2001 si provvede ai sensi dell'
articolo
32 bis della
legge
regionale 9 dicembre 1977, n. 72 e successive modifiche e
integrazioni.
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