I ricorsi contro i 30 punti alle Ssis, che stanno per essere
proposti davanti al Tar del Lazio, potrebbero essere giudicati improcedibili.
Tempo fa, infatti, la Cassazione ha affermato che in materia di graduatorie è il
giudice del lavoro l'organo competente a dirimere le relative controversie.
E
dunque, qualora il Ministro dell'istruzione, in sede di discussione del ricorso,
dovesse chiedere al Tar Lazio il cosiddetto "regolamento di giurisiduzione" , in
tutta probabilità, avrebbe gioco facile a far dichiarare inammissibili le
relative domande.
Un motivo in più per confortare la nostra tesi circa la
maggiore probabilità di ottenere giustizia tramite il ricorso al Presidente
della Repubblica. Tale rimedio amministrativo, infatti, Presuppone
l'acquisizione di un parere del Consiglio di Stato, che, in ogni caso,
consentirebbe ai ricorrenti di ottenere una parola pressoché definitiva
sull'intera questione. Di seguito riportiamo il testo della decisione( Cass. SU
n.1203/2000)
E' un servizio a cura del Cidog
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI
(…) ha
pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
(…), elettivamente domiciliata in (…),
presso
lo studio dell'avvocato LUCIANO CARUSO, rappresentata e difesa
dall'avvocato
ALDO TROINA, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente
-
contro
PROVVEDITORATO AGLI STUDI DI CATANIA, (…);
- intimati -
per
regolamento preventivo di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n.
5672-98 del Tribunale amministrativo regionale di CATANIA;
udita la relazione
della causa svolta nella pubblica udienza del07-07-00 dal Consigliere Dott.
Federico ROSELLI;
udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott.
Giovanni LO
CASCIO che ha concluso per la giurisdizione dell'A.G.A.
Fatto
Con ricorso del 9 dicembre 1998 il Tribunale amministrativo della Sicilia, Sezione di Catania, la signora (…) esponeva di essere stata inclusa dal locale Provveditorato agli studi nella graduatoria per il conferimento di supplenze su posti di collaboratore scolastico per il periodo l994-1997. La graduatoria era tutt'ora in vigore. A causa della, peraltro incolpevole, assenza ad una convocazione presso quell'ufficio per il giorno 21 novembre 1997 ella era stata depennata definitivamente con atto del 26 marzo 1998, ciò che le aveva impedito di essere nominata supplente nei successivi anni scolastici. Ciò posto, la ricorrente chiedeva, anche nei confronti di alcuni privati controinteressati, che il Tribunale amministrativo annullasse, ritenendone l'illegittimità per difetto della necessaria pubblicità preventiva e successiva, il detto atto di depennamento, le mancate nomine per gli anni scolastici 1997-1998 e 1998-1999 nonché il diniego di riammissione in graduatoria comunicatole il 18 novembre 1998. La ricorrente chiedeva anche la sospensione cautelare degli atti impugnati, che il Tribunale negava, ritenendoli difetto della propria giurisdizione, con ordinanza n. 44 del 1999. La Saperi ricorre a queste Sezioni unite onde ottenere il regolamento preventivo di giurisdizione. L'amministrazione della pubblica istruzione e le parti private non si sono costituite.
Diritto
Occorre notare in via preliminare che, secondo la giurisprudenza
di questa Corte, il regolamento di giurisdizione di cui all'art. 41 cod. proc.
civ., non è possibile se il giudice di merito abbia già emesso una pronuncia
sulla giurisdizione (Cass. 22 marzo 1996 n.2466, 11 gennaio 1997 n. 191). Tale
giurisprudenza non può però valere nel caso di specie, in cui il Tribunale
amministrativo regionale, adito con unico ricorso sia per il provvedimento di
sospensione ex art. 21, settimo comma, l. 6 dicembre 1971 n. 1034, sia per
l'annullamento degli atti impugnati, ha bensì declinato la giurisdizione, ma
solo con riguardo alla richiesta di provvedimento urgente, com'è dimostrato dal
contenuto stesso dell'ordinanza. La presente istanza di regolamento è perciò
ammissibile, come del resto queste sezioni unite hanno già ritenuto in eguale
fattispecie con la sent. 15 marzo 1999 n. 138. La ricorrente ritiene di avere
iniziato una controversia di pubblico impiego, ossia rientrante fra quelle
relative "ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche
amministrazioni", che ormai, di regola e salvo espresse eccezioni, sono devolute
al giudice ordinario ai sensi dell'art. 68, comma 1, d.lgs. 3 febbraio 1993 n.
29, come modificato dall'art. 29 d.lgs. 31 marzo 1998 n.80. Ella invoca però la
norma transitoria contenuta nell'art. 45, comma 17, di questo decreto
legislativo, secondo cui "le controversie relative a questioni attinenti al
periodo del rapporto di lavoro anteriore (al 30 giugno 1998) restano attribuite
alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo": contestando la
declinatoria di competenza espressa dal Tribunale amministrativo, osserva che la
controversia ha per oggetto un atto amministrativo di cancellazione del suo nome
("depennamento") da una graduatoria di aspiranti quali supplenti, all'impiego
pacificamente pubblico - di collaboratore scolastico e che questo atto fu emessi
il 26 marzo 1998. L'illustrata tesi non può trovare accoglimento. Nel caso di
specie si tratta invece di un rapporto di lavoro non già in corso, bensì non
ancora costituito onde nella fattispecie concreta non può trovare applicazione
l'art. 68, comma 1, cit., nè la riportata norma transitoria: la ricorrente non
indica infatti alcun "periodo del rapporto di lavoro" anteriore o successivo al
giugno 1998. La controversia non è neppure riconducibile alla previsione del
comma 4 dello stesso art. 68, secondo cui "Restano devoluta alla giurisdizione
del giudice amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali
per l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni". Questa
disposizione si pone come un'eccezione alla regola del primo comma, che
attribuisce le controversie di lavoro pubblico alla giurisdizione ordinaria, ed
è persuasiva la dottrina che ne raccomanda "un'interpretazione alquanto
controllata", idonea a limitarne l'applicazione alle sole controversie attinenti
immediatamente al reclutamento dei pubblici dipendenti (art. 97, comma 3 della
Costituzione). Sempre la dottrina amministrativistica definisce il concorso a
pubblico impiego come la procedura comprendente sia la fase di individuazione
degli aspiranti forniti dei titoli generici di ammissione sia la successiva fase
delle prove e dei confronti di capacità, diretti ad operare la selezione in modo
obiettivo: fase, questa, dominata dall'esercizio di una direzionalità, non solo
tecnica, ma anche amministrativa nella valutazione delle prove dei candidati da
parte degli organi selettori, il che spiega la perdurante devoluzione delle
relative controversie al giudice amministrativo. Suole così contrapporsi il
sistema di reclutamento basato su liste degli uffici di collocamento e sulle
relative graduatorie a quello basato sulle prove di concorso: nell'un sistema è
ravvisabile solo la prima delle due basi suddette, e l'inserzione dell'aspirante
nella graduatoria in base a criteri fissi e prestabiliti ne determina il
reclutamento non già immediato ma solo eventuale e futuro, ossia destinato a
realizzarsi se e quando si rendano vacanti uno o più posti di lavoro; nell'altro
sistema sono ravvisabili entrambe le fasi suddette ed a quella della selezione
segue, immediatamente e di regola, l'assunzione. Solo a questo secondo sistema
si riferisce il comma 4 dell'art.68 cit., che parla di "procedure concorsuali
per le assunzioni" mentre le ipotesi in cui si controversa circa l'inserzione
dell'aspirante in graduatorie di utilizzazione soltanto eventuale - come nel
caso di specie, in cui si tratta di graduatorie per supplenze - esulano da
questa previsione. Sono ipotesi in cui il soggetto privato fa valere il suo
diritto al lavoro (artt. 4 e 36 Cost.), chiedendone la realizzazione ad una
pubblica amministrazione dotata di potere di accertamento e di valutazione
tecnica, con la conseguenza che le relative controversie debbono essere
conosciute dal giudice ordinario ai sensi degli artt. 2 l. 20 marzo 19965
n.2248, all. E e 2907 cod.civ.. In senso analogo queste Sezioni unite si sono
espresse di recente in casi di richiesta di iscrizione nelle liste del
collocamento obbligatorio (Cass. 17 dicembre 1999 n.911). La novità della
questione specificamente attinente all'art. 68 cit. giustifica la compensazione
delle spese anche della fase processuale già svoltasi davanti al tribunale
amministrativo.
P.Q.M
La Corte dichiara la giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria e compensa le spese dell'intero processo. Così deciso in Roma il 7 luglio 2000
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