Note sui ricorsi per ottenere l’indennità di vacanza contrattuale. di Gina Spadaccino, dalla Gilda di Foggia, 21/12/2005
In questi giorni sono in molti a chiederci notizie sul ricorso in oggetto che alcune OO.SS. (non confederali) stanno proponendo al personale della scuola. Prima di dare la nostra valutazione sarà bene chiarire alcuni aspetti tecnico/giuridici: 1) con l’accordo del 23 luglio 1993 tra le OO.SS. confederali e il Governo di allora furono stabilite delle regole per il rinnovo dei contratti nazionali di lavoro (CCNL), in particolare: - dopo un periodo di 3 mesi dalla scadenza del precedente CCNL (vacanza contrattuale) senza che sia intervenuto il nuovo CCNL spetta un anticipo (indennità di vacanza contrattuale), dei futuri aumenti contrattuali, pari al 30% dell’inflazione programmata relativa a quel dato anno. Nella fattispecie il CCNL 24/7/2003 è scaduto il 31/12/2003, pertanto dal 1/4/2004 sarebbe spettato tale importo; - dopo 6 mesi di vacanza contrattuale, alle condizioni di cui sopra, spetta un anticipo pari 50% dell’inflazione programmata, che assorbe il primo anticipo. Nella fattispecie il secondo anticipo sarebbe spettato dal 1/7/200 - dalla decorrenza dell’accordo del rinnovo del CCNL l’indennità di vacanza contrattuale cessa di essere erogata (è assorbita dagli aumenti contrattuali). 2) qualora gli accordi tra OO.SS. e Governo prevedano aumenti contrattuali decorrenti dal 1° giorno immediatamente successivo a quello di scadenza del precedente CCNL, l’indennità di vacanza contrattuale viene, ovviamente, assorbita con effetto retroattivo. Pertanto questa non viene erogata. Nella fattispecie il CCNL del 24/7/2003 era in scadenza il 31/12/2003 e il primo aumento contrattale è stato previsto con decorrenza 1/1/2004, con diritto agli arretrati. Dal sintetico quadro di cui sopra emerge con chiarezza che la scelta delle OO.SS. di pretendere aumenti con decorrenza dal 1° gennaio (immediatamente successivo alla scadenza del precedente CCNL), fa venir meno la necessita di pretendere la corresponsione dell’indennità di vacanza contrattuale. Facciamo un esempio:
Da questo concreto esempio si deduce che il pretendere oggi, ora per allora, la corresponsione dell’indennità di vacanza contrattuale non comporta nessun beneficio economico se non quello, assai modesto, relativo al recupero svalutazione verificatasi dall’aprile 2004 (mese di corresponsione della prima quota di indennità di vacanza contrattuale) alla data di riscossione di tutti gli arretrati (gennaio 2006), valutabile in non più di 6 € lordi. Inoltre, questione molto importante, la pretesa di corresponsione dell’indennità di vacanza contrattuale (del resto legittima) alle date del 1/4/2004 e del 1/7/2004, avrebbe fatto venire meno l’obbligo per il Governo di accettare la prima decorrenza stabilita invece al 1° gennaio 2004, per gli aumenti del CCNL. Poiché, in tale caso, il Governo avrebbe potuto legittimamente pretendere che il primo aumento contrattuale non fosse antecedente alla data di corresponsione della seconda quota di indennità di vacanza contrattuale (1° luglio 2004), quindi, al meglio, il primo aumento contrattuale (con assorbimento dell’indennità in parola) sarebbe decorso dal 1° agosto 2004, con perdita degli arretrati per gli aumenti contrattuali dal 1° gennaio al 31 luglio 2004. In questo caso la scelta sindacale di pretendere l’indennità di vacanza contrattuale sarebbe stata penalizzante rispetto alla scelta di far decorrere comunque gli aumenti dal 1° gennaio 2004 con perdita per i lavoratori di una quota rilevante di arretrati!. In definitiva la scelta delle OO.SS. confederali di optare per aumenti comunque decorrenti dal 1° gennaio 2004 (giorno successivo alla scadenza del precedente biennio contrattuale), in luogo della riscossione dell’indennità di vacanza contrattuale, risulta economicamente vantaggiosa! In ultima analisi significa che non si possono avere entrambe le cose (aumenti decorrenti dal 1/1/2004 e indennità di vacanza contrattuale dal 1/4/2004 e dal 1/7/2004) e, come già detto la prima opzione è quella, in ultima analisi, più vantaggiosa. Allora perché altre OO.SS. stanno organizzando ricorsi per avere (ora per allora) l’indennità di vacanza contrattuale ? Lo sanno che, anche in caso di esito positivo di tali ricorsi, l’unico guadagno effettivo, al massimo, sarebbe quello del recupero dell’inflazione per quote modeste e per un limitato periodo (pochi euro) ?. Forse qualcuno crede ancora a Babbo Natale, cioè all’assurda ipotesi che, oltre ad avere tutti gli arretrati del 2004 e del 2005, i ricorrenti possano ricevere anche (in aggiunta) le quote di indennità di vacanza contrattuale: ma questo non è possibile perché gli aumenti contrattuali assorbono gli eventuali anticipi corrisposti con questa indennità.
Ognuno faccia come meglio crede! (Ma poi chieda ragione a chi queste cose le propone) |