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Il servizio prestato dai docenti incaricati di religione non è
valutabile ai fini della partecipazione al P.A.S., poiché non
riconducibile ad alcuna classe di concorso o tipologia di posto.
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E' valido il servizio di insegnamento prestato presso le
istituzioni scolastiche italiane all'estero.
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E' valido il servizio prestato su posto di sostegno, anche senza
il possesso del titolo di specializzazione, purché riconducibile
alla classe di concorso o alla tipologia di posto richiesta, con
il possesso di almeno 180 giorni di servizio nella classe di
concorso o tipologia di posto richiesta.
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E' valido il servizio giuridico in costanza di contratto.
Pertanto, il periodo di congedo per dottorato di ricerca e
maternità o congedo parentale è utile ai fini della valutazione
del servizio necessario per l'accesso ai PAS, purché se ne sia
usufruito in costanza di contratto.
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E' valutabile il servizio giuridico del cosiddetto "Salva-precari",
compreso quindi quello su progetti regionali ai sensi del DL
134/09 come convertito dalla Legge 167/09 e ai sensi DD.MM. n.
82 e n.100 del 2009, n.68 e 80 del 2010 e DM 92 del 2011. Il
servizio è riconosciuto per l'intera durata del progetto.
Fatto salvo il requisito di almeno un anno di servizio nella
classe di concorso o tipologia di posto richiesta.
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Il servizio prestato nei licei musicali è valutabile ai fini
della maturazione del requisito dei tre anni di servizio
previsto dal DDG 58/13. Tale servizio deve essere
obbligatoriamente riferito alla specifica classe di concorso
(A031, A032 o A077) dalle cui graduatorie si è stati nominati.
In caso di nomina sulla base delle convenzioni con i
Conservatori di Musica previste il candidato può scegliere di
imputare il servizio in una delle seguenti classi di concorso:
A031, A032 o A077. La scelta deve essere coerente con il titolo
di studio di accesso previsto per le suddette classi di
concorso.
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I servizi prestati con contratti atipici, non da lavoro
dipendente, ove stipulati nelle scuole non statali per
insegnamenti curricolari rispetto all'ordinamento delle scuole
stesse e svolti secondo le medesime modalità continuative delle
corrispondenti attività di insegnamento delle scuole statali,
debitamente certificati con la data di inizio e termine del
servizio stesso, sono valutati per l'intero periodo, secondo i
medesimi criteri previsti per i contratti di lavoro dipendente.
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E' valutabile il servizio svolto nelle scuole paritarie purché
sia stato prestato per 180 giorni e sia riconducibile a classe
di concorso e alle ore curricolari.
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E' valutabile il servizio svolto nei centri di formazione
professionale, limitatamente ai corsi accreditati dalle Regioni
per garantire l'assolvimento dell'obbligo di istruzione, se il
servizio sia stato svolto per l'intera durata del progetto
formativo e sia riconducibile a classi di concorso in base alle
tabelle di corrispondenza dell'Intesa relativa alle linee guida
per la realizzazione di organici raccordi tra i percorsi di
istruzione degli istituti professionali statali e i percorsi di
istruzione e formazione professionale regionali (Intesa del
16/12/2010).
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E' comunque valido, nelle more dell'adozione del nuovo decreto
di modifica al D.M. 249/2010, il servizio svolto nell'anno
scolastico 2012/13.
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Sono regolarizzabili le istanze prive di alcune informazioni se
sia interpretabile in maniera chiara e univoca la volontà
dell'aspirante (es. indicazione dei tre anni di servizio ma
mancata indicazione del titolo di studio o degli esami
sostenuti/crediti richiesti).