Docenti in esubero e corsi Secondo le stime Miur oscilla fra 1.240 e 1.550 il numero dei docenti ammessi ai corsi dalla Gilda degli Insegnanti, 26.9.2012 Nella giornata di ieri, martedì 25 settembre, si è svolto un incontro al Miur col dott. Piscitelli per definire i criteri per l' ammissione ai corsi di riconversione sul sostegno del personale docente in esubero, oppure appartenente a classi di concorso o tipologie di posti con esubero provinciale. Il dott. Piscitelli ha informato le OO.SS. che in questa tornata sarà possibile attivare 31 corsi - di cui almeno 1 in ciascuna delle Regioni - con un numero di 40/50 partecipanti, per cui gli ammessi potranno oscillare fra 1.240 e 1.550. Inoltre, il rappresentante dell'Amministrazione ha precisato che le domande di partecipazione saranno volontarie e che non si terrà conto delle disponibilità a partecipare dichiarate all'atto del monitoraggio effettuato nei mesi scorsi: pertanto chi ha interesse a frequentare i suddetti corsi di riconversione dovrà presentare la domanda attestando di appartenere a classi di concorso o tipologie di posti in esubero nella provincia di titolarità, oppure di essere essi stessi in esubero, in quanto trasferiti d' ufficio o a domanda condizionata in altra istituzione scolastica. Nell'incontro in programma il 9 ottobre prossimo - dopo che il Miur avrà fornito alle OO.SS. gli esuberi nazionali suddivisi per provincia, ordine e grado di scuola, e per classe di concorso o tipologia di posti relativi agli organici concernenti il 2012/13 - si determineranno le classi di concorso cui attribuire la precedenza per la suddetta riconversione. Attualmente sono fuori discussione l' A075, l'A076 e la tabella C, di cui in particolare la C555 e la C 999 relative al personale trasferitosi dagli EE.LL. ai sensi della legge 124/99 e che attualmente sono privi di titoli di studio e/o professionali spendibili per l'insegnamento. Ad essi - oltre alle altre classi di concorso e tipologie di posti di cui sopra - vanno aggiunti coloro che prestano servizio su posti di sostegno, in quanto utilizzati a domanda, senza il previsto possesso della specializzazione. Il Miur ha proposto di riconoscere la precedenza anche a coloro che hanno frequentato corsi attinenti al sostegno organizzati dagli UU.SS.RR. Su questo punto la Gilda ha chiesto di conoscere quali sono i corsi di sostegno che s'intendono legittimare, onde evitare il depauperamento delle competenze didattiche, metodologiche e contenutistiche proprie dei docenti di sostegno. La nostra delegazione, intervenendo in merito a quanto sopra, ha premesso che ritiene ineludibile il rispetto degli artt. 63 e 64 del CCNL/12 e, precisamente ha sottolineato che i suddetti corsi organizzati dall' Amministrazione non devono comportare spese per i partecipanti e che, trattandosi a tutti gli effetti di servizio, esso debba essere alternativo e non aggiuntivo a quello d'istituto. Inoltre, qualora i docenti interessati dovessero essere ammessi a fruire del diritto allo studio, essi non devono intaccare l'aliquota del 3% riservata per tale finalità al restante personale. In merito alla precedenza che il Miur intende riconoscere al personale più giovane, la nostra Federazione si è richiamata al rispetto delle posizioni derivanti dal punteggio d'inserimento nelle graduatorie per l'individuazione dei soprannumerari, in quanto - trattandosi di domanda volontaria - va privilegiato il punteggio più elevato. Infine, relativamente ai docenti inseriti nella C555 e nella C999, abbiamo evidenziato contrarietà qualora dovesse essere avviato ai suddetti corsi il personale senza il possesso di alcun titolo specifico valido per l'insegnamento, dato che ad essi sono riservati i posti ata, come disposto dall' art. 14 del dl 95/12 (spending review) che ne ha previsto l'inquadramento. Non è ammissibile per la Gilda degli insegnanti che il sostegno ad alunni disabili possa diventare appannaggio di chi non ha la benchè minima competenza nel campo della didattica. |