Mobilità del personale docente
inidoneo Sottoscritta il 31 luglio scorso un´integrazione al CCNI sulla mobilità dalla Gilda degli Insegnanti, 4.8.2012 Con nota prot. n. 5925 del 3 agosto 2012 l´Amministrazione ha trasmesso agli Uffici territoriali competenti, al fine di predisporre i necessari adempimenti, il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo sottoscritto in data 31 luglio 2012 concernente la mobilità del personale docente dichiarato permanentemente inidoneo, per motivi di salute, all´espletamento della funzione docente, ma idoneo ad altri compiti, per l´attribuzione della sede di titolarità nei profili professionali di assistente amministrativo e di assistente tecnico, ai sensi dell´art. 19 della legge 15 luglio 2011 n. 111. Con il CCNI in argomento viene integrato l´articolo 5 del CCNI sulla mobilità del personale docente, educativo ed ata sottoscritto il 29/02/2012. L´integrazione è la seguente: articolo 5 (omissis) 5. L´assegnazione di sede definitiva secondo i criteri e le modalità indicate ai commi 1 e 2 è disposta anche a favore del personale già docente inidoneo con sede provvisoria, inquadrato nei profili professionali di assistente amministrativo e di assistente tecnico, ai sensi dell´articolo 19, comma 12, della legge 15 luglio 20 Il, n. 111. 6. Il personale di cui al comma 5 può, altresì, partecipare, a domanda, alla mobilità qualora non soddisfatto relativamente alle preferenze espresse. Nell´ambito dei trasferimenti il personale predetto è considerato senza sede definitiva e partecipa, pertanto, sempre in seconda fase anche se il trasferimento è per scuole dello stesso comune della scuola di titolarità, come proveniente da fuori sede rispetto a qualunque sede richiesta. 7. Al fine dell´attribuzione del punteggio si applicano le tabelle di valutazione dei titoli e dei servizi di cui all´allegato "E" del ccni sottoscritto il29 febbraio 2012, e note connesse, di cui in preambo10. 8. Il Direttore generale della Direzione generale del personale scolastico del MIUR definisce termini e modalità per la presentazione delle domande nonché per l´attuazione di quanto prescritto ai commi 5 e 6, in raccordo con quanto stabilito all´articolo 3, comma 3, dell´ordinanza ministeriale 5 marzo 2012, n. 20, per il restante personale collocato fuori ruolo.
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