La Manovra pubblicata in Gazzetta: Il decreto per la stabilizzazione finanziaria è in vigore dal 6 luglio dalla Gilda degli Insegnanti, 11.7.2011 Dopo la firma del Presidente Napolitano, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 6 luglio (ed è in vigore da subito) il Decreto Legge 6 luglio n. 98 recante "Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria". Confermato quanto temuto: nessun investimento e sviluppo, solo peggioramento del sistema scolastico, con evidenti difficoltà di funzionamento degli istituti, disagi sempre maggiori per famiglie e studenti e un progressivo pauperismo di tutto il personale della scuola.
Di seguito ed in
sintesi le misure che interessano direttamente la scuola.
E´ previsto l´avvio
presso l´Ansas procedure concorsuali per il reclutamento di
personale da concludersi entro il 31 agosto 2012. Dette assunzioni
decorreranno dal primo settembre 2012, data in cui l´Ansas, che
riprende il nome di Indire e cambia natura, assume la connotazione
organizzativa e giuridica necessaria per completare il Sistema
Nazionale di Valutazione.
A decorrere dall´anno
scolastico 2011-2012 la scuola dell´infanzia, la scuola primaria e
la scuola secondaria di primo grado sono aggregate in istituti
comprensivi, con la conseguente soppressione delle istituzioni
scolastiche autonome costituite separatamente da direzioni
didattiche e scuole secondarie di I grado. Gli istituti compresivi
per acquisire l´autonomia devono essere costituiti con almeno 1.000
alunni, ridotti a 500 per le istituzioni site nelle piccole isole,
nei comuni montani, nelle aree geografiche caratterizzate da
specificità linguistiche.
Alle istituzioni
scolastiche autonome costituite con un numero di alunni inferiore a
500 unità, ridotto fino a 300 per le istituzioni site nelle piccole
isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche caratterizzate da
specificità linguistiche, non possono essere assegnati dirigenti
scolastici con incarico a tempo indeterminato. Le stesse sono
conferite in reggenza a dirigenti scolastici con incarico su altre
istituzioni scolastiche autonome.
Non più consentito
disporre l´esonero o il semiesonero dall´insegnamento del docente
collaboratore del dirigente scolastico, sulla base di un numero di
classi inferiore di un quinto rispetto a
A decorrere dall´anno
scolastico 2012/2013 le dotazioni organiche del personale docente,
educativo ed ata della scuola non devono superare la consistenza
delle relative dotazioni organiche dello stesso personale
determinata nell´anno scolastico 2011/2012.
Con una norma di
interpretazione autentica dell´art. 22, comma 2, della legge n.
448/2001, si chiarisce che le dotazioni organiche del personale
docente, educativo ed ata sono determinate con decreti del Ministro
dell´istruzione, dell´università e della ricerca di concerto con il
Ministro dell´economia e delle finanze senza l´acquisizione dei
predetti pareri delle commissioni parlamentari.
L´organico dei posti di
sostegno è determinato secondo quanto previsto dai commi 413 e 414
dell´articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, fermo restando
che è possibile istituire posti in deroga. L´organico di sostegno è
assegnato complessivamente alla scuola o a reti di scuole allo scopo
costituite, tenendo conto della previsione del numero di tali alunni
in ragione della media di un docente ogni due alunni disabili; la
scuola provvede ad assicurare la necessaria azione didattica e di
integrazione per i singoli alunni disabili, usufruendo tanto dei
docenti di sostegno che dei docenti di classe.
Il personale docente
dichiarato permanentemente inidoneo alla propria funzione per motivi
di salute, ma idoneo ad altri compiti, su istanza di parte assume la
qualifica di assistente amministrativo o tecnico. Il personale viene
reimmesso in ruolo su posto vacante e disponibile, e mantiene il
maggior trattamento stipendiale mediante assegno personale
riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi
titolo conseguiti.
Allegati
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