Mobilità 2011-2012,
Disponibili i moduli di domanda e gli allegati. dalla Gilda degli Insegnanti, 24.2.2011 Emanata l´Ordinanza Ministeriale n. 16 del 24 febbraio 2011 determinante le modalità di applicazione delle disposizioni del CCNI siglato il 22 febbraio 2011 concernente la mobilità del personale della scuola: domande di trasferimento e di passaggio per l´a.s. 2011-2012. Il termine iniziale per la presentazione delle domande di movimento per il personale docente ed educativo è fissato al 24 febbraio 2011 ed il termine ultimo al 21 marzo 2011.
Si ricorda che per
l´anno scolastico 2011/2012, anche il personale docente di scuola
secondaria di II grado, come già quello di scuola primaria e
secondaria di I grado, inoltrerà le domande di mobilità tramite la
procedura Polis, utilizzando obbligatoriamente la
modalità web. I docenti di scuola dell´infanzia, il personale
educativo e il personale ata, presenteranno, invece, le domande in
cartaceo. Di seguito le novità rispetto all´anno scolastico precedente: - la precedenza al rientro nella scuola di ex titolarità per chi ha perso posto è stata estesa da 6 a 7 anni; - la modifica delle procedure di conciliazione nelle controversie individuali di lavoro a seguito dell´entrata in vigore della L. 183/2010 (art. 12 CCNI) rende non più obbligatorio il tentativo di conciliazione; - la possibilità per il personale docente della scuola primaria, transitato su posto comune prima delle operazioni di mobilità per contrazione di posto di lingua inglese, a presentare, se interessato, domanda per il rientro su posto di lingua inglese nel corso dei movimenti, entro cinque giorni dalla dichiarazione di soprannumerarietà, richiedendo esclusivamente la scuola di titolarità (art. 21 CCNI); - la priorità del movimento interprovinciale rispetto al riassorbimento per i docenti di scuola secondaria di II grado che abbiano indicato nella domanda condizionata preferenze interprovinciali, prima delle preferenze provinciali (art. 24 CCNI); - la diversa valutazione, ai fini del trasferimento d´ufficio o a domanda del personale docente, del periodo di durata del dottorato di ricerca o della borsa di studio, a seconda del ruolo in cui il servizio è prestato attualmente (premessa alle note comuni CCNI): il periodo trascorso in Dottorato di ricerca è valutato per intero ai sensi della lettera A) della tabella (6 punti l´anno) se il docente è in servizio oggi nello stesso grado di scuola in cui era in servizio negli anni di dottorato, mentre vale sempre per intero, ma ai sensi della lett. B) (3 punti l´anno), se oggi si è in servizio in un diverso grado di scuola; - il riconoscimento, ai fini della mobilità, del servizio prestato nelle scuole paritarie primarie e di quello prestato nelle scuole paritarie dell´infanzia comunali (premessa alle note comuni CCNI): si è chiarito che è fatto salvo il riconoscimento del servizio prestato fino al 31 agosto 2008 nelle scuole paritarie primarie che abbiano mantenuto anche lo status di parificate congiuntamente a quello di paritarie. Si valuta comunque il servizio prestato nelle scuole comunali paritarie dell´infanzia; - l´interruzione della continuità di servizio nella scuola e nella sede (comune), ai fini della formazione della graduatoria per l´individuazione dei soprannumerari, in caso di trasferimento da posto di sostegno a posto comune o viceversa (nota 5 bis CCNI). In allegato, insieme alla nota di trasmissione e alla ordinanza ministeriale, pubblichiamo gli allegati e i modelli di domanda. I termini per le successive operazioni e per la pubblicazione dei movimenti, definiti secondo i criteri previsti dall´art. 14 del C.C.N.I., nonchè per la presentazione della richiesta di revoca delle domande (fissato a 10 giorni prima del termine ultimo per la comunicazione al CED o all´ufficio dei posti disponibili) sono consultabili nello scadenzario predisposto. Sul sito del Miur sono disponibili i Bollettini Ufficiali delle scuole statali aggiornati al 11 febbraio 2011.
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