Trasmissione per via telematica
dei certificati di malattia

dalla Gilda degli insegnanti, 26.3.2010

Con circolare n. 1 del 19 marzo 2010, il Dipartimento della Funzione Pubblica ha fornito informazioni e indicazioni operative in materia di trasmissione per via telematica dei certificati di malattia.

In attuazione della previsione di cui all’art. 55 septies, secondo comma, del D.Lgs. n. 165 del 2001 introdotto dal D.Lgs. n. 150 del 2009, il certificato medico attestante l’assenza per malattia del dipendente pubblico dovrà essere inviato per via telematica all'INPS direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria che lo rilascia.

Tenuti alla trasmissione tramite il sistema di accoglienza centrale (SAC) reso disponibile dal MEF, ai sensi di quanto previsto dal DPCM 26 marzo 2008 sono i medici dipendenti del SSN e i medici in regime di convenzione con il SSN.

Una volta completata la procedura di compilazione e di invio del certificato di malattia all’INPS, il medico rilascia al lavoratore copia cartacea del certificato e dell’attestato di malattia ovvero, anche in alternativa, inoltra alla casella di posta elettronica o di posta elettronica certificata del lavoratore una copia di tali documenti in formato pdf. 

In caso di impossibilità da parte del medico di provvedere alla stampa di copia cartacea del certificato e dell’attestato di malattia ovvero di inoltro alla casella di posta elettronica o di posta elettronica certificata del lavoratore di una copia di tali documenti, il medico provvede comunque a comunicare al lavoratore il numero di protocollo identificativo del certificato emesso. 

L’invio telematico assolve il lavoratore dall’invio tramite raccomandata A/R del certificato alla propria amministrazione entro i 2 giorni successivi all’inizio della malattia (nella circolare si fa riferimento ad un termine di due giorni, ma per il Comparto Scuola deve intendersi il termine di cinque giorni previsto dal CCNL vigente, art. 17, co. 11), ma resta fermo il suo obbligo di segnalare tempestivamente la propria assenza e l’indirizzo di reperibilità, qualora diverso dalla residenza o dal domicilio abituale, per i successivi controlli medico fiscali. 

In merito ai tempi di attuazione del nuovo sistema, la circolare precisa che a decorrere dal 19 marzo, quindicesimo giorno dalla pubblicazione del decreto del Ministro della Salute di concerto con il Ministero del lavoro e con il MEF del 26 febbraio 2010 nella Gazzetta Ufficiale (G.U. Serie Generale n. 65 del 19 marzo 2010), il medico curante procede, in via telematica, alle operazioni di predisposizione e di invio dei dati dei certificati di malattia, alle operazioni di rettifica e annullamento di certificati già inviati. 

Per i tre mesi successivi alla pubblicazione del citato D.I. è riconosciuta comunque la possibilità di rilascio cartaceo dei certificati secondo le modalità attualmente vigenti.
Al termine del suddetto periodo transitorio, ovvero dei tre mesi dalla predetta pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, la trasmissione è effettuata esclusivamente per via telematica. 

Nel mese successivo allo scadere del periodo transitorio, per la durata di un mese, per verificare la corretta funzionalità del sistema ed eventualmente operare interventi di messa a punto dello stesso, sarà attuato un collaudo generale del sistema secondo le modalità definite d’intesa con il Ministero della Salute e con il MEF, nonché con la partecipazione di tutti i soggetti coinvolti. 

Pertanto la responsabilità per la mancata trasmissione telematica del certificato ai sensi dell’art. 55 septies, comma 4, del D.Lgs. n. 165 del 2001 si configurerà solo all’esito dei periodi transitorio e di collaudo (complessivamente per un periodo pari a quattro mesi). 

 

punto elenco

Dipartimento Funzione Pubblica, circolare 19 marzo 2010, n. 1

punto elenco

Ministero della salute, decreto 26 febbraio 2010

punto elenco

Art. 55-septies d.lgs. 165/2001

 

26 marzo 2010