Mobilità 2010-2011: dalla Gilda degli insegnanti, 21.1.2010 Nella giornata odierna è proseguito l'esame del CCNI del 12 febbraio 2009 per adeguarlo in vista della mobilità relativa al prossimo anno scolastico.
La Dott.ssa Palermo, che presiede gli
incontri, ha dato comunicazione della predisposizione della
modulistica relativa alle dichiarazioni ed alle autocertificazioni e
della nota tecnica relativa alla mobilità on line obbligatoria per
tutti i docenti che richiedono il trasferimento nell' ambito e verso
la scuola primaria e la secondaria di primo grado.
Sarà chiarito che il servizio di ruolo prestato precedentemente dai titolari di scuola primaria nella scuola dell' infanzia e viceversa va valutato sempre 3 punti, così come avviene per il servizio a tempo indeterminato dell' istruzione secondaria prestato da coloro che sono transitati successivamente nell' altro ruolo.
La continuità ininterrotta nella scuola di titolarità (p.2 per i primi 5 anni e 3 p. per gli altri, con un minimo di 3 anni nei trasferimenti ed in proporzione agli anni di titolarità nel quinquennio in graduatoria d' istituto) viene estesa oltre che ai docenti della DOS (dal 2003/04) agli insegnanti di religione cattolica (dal 2009/10).
Si è chiarito che il bonus dei 10
punti per coloro che dal 2000/01 non hanno prodotto, o l'hanno
ritirata in tempo utile domanda volontaria di mobilità territoriale
o professionale nella provincia di titolarità per un triennio, può
essere attribuito esclusivamente a chi è rimasto titolare nella
stessa scuola per 4 anni: quello di arrivo e 3 senza far domanda.
Pertanto - a causa dell' impossibilità di maturare il suddetto
punteggio oltre il 2007/08, - gli ultimi a beneficiarne sono stati
quei docenti diventati titolari nella propria scuola nel 2004/05.
Si è precisato che nella mobilità territoriale è valutabile un solo concorso per esami e titoli (p.12) concernente il ruolo di appartenenza, oppure dello stesso livello, oppure di un ruolo superiore.
Si è intenzionati a mettere ordine nella valutazione dei vecchi e nuovi titoli di studio, quali titoli aggiuntivi oltre a quello d' accesso al ruolo di appartenenza.
Da parte sindacale si è proposto di
riconoscere la continuità nella scuola di titolarità anche a coloro
che sono in aspettativa sindacale non retribuita, alla stregua dei
distaccati retribuiti dall'Amministrazione scolastica, ai sensi
dell' art. 145 del CCNL 29/11/07. Il prossimo incontro è calendarizzato per il 2 febbraio.
Roma, 21 gennaio 2010 Gilda degli Insegnanti |