Mobilità 2010-2011: dalla Gilda degli insegnanti, 8.1.2010 Fra ieri ed oggi si sono svolti due incontri al MIUR per proseguire il confronto sul nuovo CCNI relativo alla mobilità per l'anno scolastico 2010-11. Sono stati esaminati gli articoli dal 18 al 25. Art. 18. Si sta cercando d'individuare la competenza nell'assegnazione della cattedra orario esterna, nei casi in cui si verifichino contrazioni d'organico con contestuale trasformazione di una cattedra interna in esterna. Resta invece fuor di dubbio che nell'assegnazione delle cattedre ai docenti all'interno dell'istituzione scolastica, le precedenze di cui all'Art. 7 del CCNI vanno riconosciute in sede di contrattazione integrativa d'istituto. Art. 20. Si è precisato, relativamente all'individuazione del soprannumero conseguente al dimensionamento scolastico, che nei casi in cui un plesso della scuola primaria o dell'infanzia confluisca in altro circolo didattico o istituto comprensivo, i docenti del plesso interessato che non hanno formulato alcuna opzione, restano nell'organico funzionale del circolo o istituto comprensivo di titolarità nel quale concorrono per l'individuazione di eventuali soprannumerari in base al punteggio spettante, mentre vanno individuati comunque soprannumerari qualora il circolo o l'iIstituto di titolarità siano stati soppressi; Art. 20 bis. Si è recepito l'Accordo integrativo al CCNI del 12 febbraio 2009, relativo alle province che hanno subito una modifica dell’assetto territoriale (Nuoro/Oristano e Pesaro/Rimini), con la precisazione che quanto disposto per i comuni interessati non è applicabile alle province di nuova istituzione (Monza, Barletta-Andria-Trani, Fermo, ecc.) per il prossimo anno scolastico e finchè in esse non sarà designata l'autorità governativa (Prefetto). Ai docenti interessati, se individuati perdenti posto, sarà consentita per sei anni, da quando è avvenuta la modifica territoriale, la priorità nel rientro: 1) nella scuola di precedente titolarità nella prima fase dei movimenti (comunale) rispetto agli altri perdenti posto cui non può essere riconosciuta tale precedenza, in quanto le scuole nelle quali erano titolari non sono passati da una provincia all' altra; 2) nel comune di precedente titolarità prima della II fase (provinciale), cioè prima dei trasferimenti a domanda da un comune all'altro di coloro ai quali non è applicabile tale precedenza; 3) nella provincia di precedente titolarità prima della III fase (interprovinciale) dei trasferimenti a domanda di chi non rientra nelle province interessate. Artt. 22-24. I perdenti posto devono obbligatoriamente indicare l'intero comune di titolarità, oppure il distretto per i grandi comuni, prima di esprimere altre preferenze, altrimenti queste ultime sono da considerare come non espresse. Art. 22. I titolari di posto comune della scuola primaria, trasferiti provvisoriamente per mancanza di posti sul sostegno, vedranno ricalcolare il proprio punteggio per rientrare sui posti comuni, per allineare tale punteggio a quelli degli altri titolari di posto comune che presentano domanda volontaria di trasferimento. Nei modelli di domanda sarà prevista un'apposita casella che va barrata dai docenti diventati provvisoriamente titolari di sostegno. Art. 23. Si è precisato che anche le individuazioni dei perdenti posto successive alla determinazione della pianta organica della scuola di titolarità, purchè relative sempre all'organico di diritto, saranno effettuate sulla base delle graduatorie di circolo/istituto compilate nei 15 gg. successivi alla scadenza delle domande di mobilità.
I prossimi
incontri sono previsti per il 14 ed il 20 gennaio p.v.
Roma, 8 gennaio 2010 Gilda degli Insegnanti |