Trattenimenti in servizio.
Chiarimenti
dalla
Gilda degli insegnanti,
1.2.2010
Il 14 gennaio 2010
è stata registrata alla Corte dei Conti la
Direttiva n. 94 del 4 dicembre 2009 concernente i nuovi criteri
in materia di trattenimento del personale dipendente.
Ne da
comunicazione il Miur con la
nota 1053 del 29 gennaio u.s., fornendo anche le seguenti
indicazioni:
1) Applicazione comma 11 dell’art. 72
(personale docente, educativo e ATA)
Al punto 2.1 della Direttiva si dispone che la “risoluzione forzosa”
del rapporto di lavoro per il raggiungimento dell’anzianità massima
contributiva di 40 anni non intervenga qualora l’interessato maturi
nel periodo di vigenza della normativa citata in oggetto, il diritto
al passaggio ad una successiva classe stipendiale.
Poiché tale passaggio avviene, nella gran parte dei casi, dal 1°
gennaio di ogni anno e considerato che, per la scuola, la scadenza
del 3° anno di vigenza della norma è collocato nel corso dell’ a.s.
2011/2012, si precisa che è ammesso a fruire della deroga anche il
personale che transita nella classe stipendiale successiva con
decorrenza 1° gennaio 2012.
2) Applicazione comma 7 dell’art. 72
L’istanza di
trattenimento in servizio, non oltre il compimento del 67° anno di
età, può essere accolta, in assenza di esubero, nel caso in cui gli
interessati non raggiungano l’anzianità contributiva di 40 anni,
rispettivamente, alla data del 31 agosto 2010 o del 31 agosto 2011.
Nel caso di una anzianità contributiva di 39 anni, il trattenimento
in servizio, eventualmente spettante, viene concesso per un solo
anno.
Non rientrano nella disciplina della direttiva in oggetto le
fattispecie di cui ai vigenti commi 2 e 3 dell’art. 509 del D.l.vo
297/94 la cui applicazione non è stata modificata dalla intervenuta
normativa. Pertanto si potrà rimanere in servizio oltre i 67 anni e,
comunque, non oltre i 70 per raggiungere:
a) il massimo, per
coloro che erano in servizio il 1 ottobre 1974 (co. 2);
b) il minimo (co. 3).
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Nota ministeriale 29.1.2010,
prot. n. 1053. Direttiva n. 94 del 4.12.2009 concernente
l’applicazione dell’art.72 della legge 133 del 6.8.2008, come
sostituito dall’art. 17, c.35 novies del decreto legge 1.7.2009,
n.78, convertito con modificazioni dalla legge 3.8.2009, n.102.
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Roma, 1 febbraio 2010
Gilda
degli Insegnanti