Pensionamenti d'ufficio dalla Gilda degli insegnanti, 17.9.2009 Il Dipartimento della Funzione pubblica ha reso noto il testo di una nuova circolare, la n. 4 del 16 settembre u.s., attualmente in corso di registrazione presso la Corte dei Conti, concernente le disposizioni contenute nei commi 35-novies e 35 decies dell'art. 17 della L. 102/2009 aventi ad oggetto la modifica alla norma, contenuta nell'art. 72 della L. 133/2008, sulla risoluzione unilaterale dei rapporti di lavoro da parte delle pubbliche amministrazioni. La circolare chiarisce che: - i 40 anni di anzianitą non vanno pił intesi come servizio effettivo, ma come anzianitą contributiva; - la norma si applica anche nei confronti del personale dirigenziale; - si tratta di un provvedimento eccezionale limitato ad un triennio (cioé fino al 31.12.2011); - la norma non si applica nei confronti di magistrati, professori universitari e dirigenza medica; - devono considerarsi efficaci le risoluzioni gią intervenute in applicazione del comma 11 nel testo vigente prima dell'entrata in vigore della legge 15/09, anche se il termine di preavviso sia caduto successivamente al 20 marzo. Uniche eccezioni: a) il caso in cui l'amministrazione interessata abbia proceduto esplicitamente alla revoca del preavviso in considerazione dell'entrata in vigore della legge 15/09; b) il caso in cui l'amministrazione abbia mantenuto in servizio il dipendente dopo la scadenza del termine semestrale, accettando la sua prestazione, dovendosi intendere sopravvenuta in tal caso una revoca implicita del preavviso gią comunicato.
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