Disegno legge precari: dalla Gilda degli insegnanti, 16.10.2009 La XI Commissione Lavoro della Camera ha concluso l'esame del disegno di legge n. 2724 “Conversione in legge del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, recante disposizioni urgenti per garantire la continuità del servizio scolastico ed educativo per l'anno 2009-2010” nella seduta del 14 ottobre u.s.. Ricevuti i Pareri delle Commissioni Legislazione, ha dato mandato al relatore On. Paola Pelino a riferire favorevolmente in Assemblea lunedì 19 ottobre sul testo del disegno di legge, come modificato nel corso dell'esame in sede referente. La V Commissione (Bilancio) si è riservata di esprimere il parere di competenza direttamente per l'Assemblea. Di seguito gli emendamenti attualmente approvati. DL 134/09: Disposizioni urgenti per garantire la continuità del servizio scolastico ed educativo per l'anno 2009-2010 (C. 2724 Governo). EMENDAMENTI ART. 1. Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: 1-bis. In attuazione del Codice dell'Amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, gli atti di convocazione dei supplenti, ai fini del conferimento delle supplenze stesse, avvengono anche attraverso la casella di posta elettronica certificata. 1. 32. (Nuova formulazione) Paladini, Porcino. (Approvato)
Al comma 2, dopo le parole: e successive comunicazioni sono inserite le seguenti: , ai docenti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento che, nell'anno scolastico 2008-2009, hanno conseguito attraverso graduatorie di istituto una supplenza temporanea di almeno 180 giorni. 1. 300. (Nuova formulazione). Il Relatore. (Approvato)
Dopo il comma 4, inserire il seguente: 4-bis. Restano validi, secondo quanto già stabilito dall'articolo 36, comma 1-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 2009, n. 14, l'abilitazione all'insegnamento e il diploma di specializzazione per il sostegno dei docenti ammessi con riserva ai corsi speciali indetti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 9 febbraio 2005, n. 21, ai sensi del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, purché in possesso dei prescritti requisiti di servizio alla data di cui al citato articolo 36, comma 1-bis, del decreto-legge n. 207 del 2008. I docenti di cui al periodo precedente sono inseriti a pieno titolo nelle graduatorie ad esaurimento. 1.196. (Nuova formulazione) Centemero. (Approvato)
Dopo il comma 4, inserire il seguente: 4-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'abilitazione all'insegnamento conseguita dai docenti con contratto a tempo indeterminato, in servizio presso la scuola pubblica, ammessi con riserva ai corsi speciali indetti con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 9 febbraio 2005, n. 21, e con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 18 novembre 2005, n. 85, ai sensi del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, è titolo valido per la partecipazione a tutte le procedure di mobilità professionale previste dalla normativa vigente. 1.198. (Nuova formulazione) Centemero. (Approvato)
Dopo il comma 4, inserire i seguenti: 4-bis. L'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si interpreta nel senso che nelle operazioni di integrazione ed aggiornamento delle graduatorie permanenti di cui all'articolo 1 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, nella legge 4 giugno 2004, n. 143, è consentito ai docenti che ne fanno esplicita richiesta, oltre che la permanenza nella provincia prescelta in occasione dell'aggiornamento delle suddette graduatorie per il biennio 2007-2008 e 2008-2009, di essere inseriti anche nelle graduatorie di altre provincie dopo l'ultima posizione di III fascia nelle graduatorie medesime. 4-ter. Nelle operazioni di integrazione ed aggiornamento delle graduatorie permanenti di cui al citato articolo 1 del decreto-legge n. 97 del 2004, convertito, con modificazioni, nella legge n. 143 del 2004, trasformate in graduatorie ad esaurimento dal citato articolo 1, comma 605, lettera c), della legge n. 296 del 2006, da disporre con decorrenza dal 1o settembre 2009 per il biennio scolastico 2009-2010 e 2010-2011, non è consentito modificare la scelta già precedentemente effettuata, in merito all'attribuzione del punteggio per i servizi prestati in relazione ad una o più specifiche graduatorie. 4-quater. A decorrere dall'anno scolastico 2010-2011, non è consentita la permanenza nelle graduatorie ad esaurimento dei docenti che hanno già stipulato contatto a tempo indeterminato per qualsiasi tipologia di posti di insegnamento o classi di concorso. 1.301. Il Relatore. (Approvato)
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