Graduatorie ad esaurimento:
il TAR conferma la posizione
della Gilda degli Insegnanti

dalla Gilda degli insegnanti, 24.11.2009

In tema di graduatorie il ricorso al TAR è inammissibile per carenza di giurisdizione del giudice amministrativo.

Lo ha ribadito il tribunale amministrativo dell'Emilia Romagna con la sentenza n. 1928 del 21 ottobre 2009.

"Le controversie in materia di graduatorie permanenti del personale della scuola, riguardanti l’accertamento del diritto al collocamento in graduatoria con precedenza rispetto ad altro docente", si legge nella sentenza, "appartengono, secondo la prevalente giurisprudenza della Cassazione (Cass civ. sez. un. 13 febbraio 2008 n. 3399) e dei TT.AA.RR, a cui questa Sezione ritiene di aderire, alla giurisdizione del giudice ordinario".
In tali procedimenti, infatti, vengono in rilievo atti che non possono che restare compresi nel rapporto di lavoro contrattualizzato tra datore di lavoro – in questo caso l’Ufficio Scolastico Regionale e/o Provinciale - e pubblico dipendente, che in sostanza s’inseriscono nella gestione delle graduatorie utili ad eventuali assunzioni, e di fronte ai quali sono configurabili solo diritti soggettivi.

Noi lo avevamo già sostenuto. Rimane sempre senza risposta la nostra domanda: perchè Ministero ed Avvocatura dello Stato non hanno eccepito il difetto di giurisdizione?

La Gilda degli Insegnanti dal canto suo è attualmente parte attiva nella tutela dei docenti precari contro quello che ha definito il "fiorente commercio di ricorsi al Tar del Lazio".
 

Roma, 24 novembre 2009
 

 Gilda degli Insegnanti