Riposi giornalieri del
padre: dalla Gilda degli insegnanti, 27.11.2009 Dopo i rilievi del ministero del Lavoro mossi con la lettera circolare C/2009 del 16 novembre 2009 di cui si è data notizia nei giorni scorsi, l'INPS, con una nuova circolare, la n. 118 del 25 novembre 2009, ha fornito una integrazione alla precedente circolare n. 112/2009. L'INPS prende atto che il Ministero ha interpretato l’indirizzo del Consiglio di Stato nel senso del maggior favor del ruolo genitoriale, ed ha pertanto riconosciuto il diritto del padre a fruire dei riposi giornalieri, nel caso di madre casalinga, senza eccezioni ed indipendentemente dalla sussistenza di comprovate situazioni che determinano l’oggettiva impossibilità della madre stessa di accudire il bambino. Il padre dipendente, pertanto, dichiara l'istituto, in tali ipotesi ed alle condizioni indicate, può fruire dei riposi giornalieri, nei limiti di due ore o di un’ora al giorno a seconda dell’orario giornaliero di lavoro, entro il primo anno di vita del bambino o entro il primo anno dall’ingresso in famiglia del minore adottato o affidato (artt. 39 e 45 del D.Lgs. 151/2001).
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