Graduatorie ad esaurimento,
mancata accettazione di una supplenza,
Bolzano e Val d’Aosta:
ulteriori chiarimenti dal MIUR.

dalla Gilda degli insegnanti, 8.5.2009

Come si era già anticipato in seguito alla riunione del 28 aprile scorso, la rinuncia ad un contratto a tempo determinato proposto da una provincia comporta l' esclusione per un anno dalla stipula dei contratti relativi allo scorrimento della medesima classe di concorso della provincia in questione.
Con la
nota n. 6506 pubblicata il 7 maggio 2009 su sollecitazione delle organizzazioni sindacali il MIUR ha confermato tale interpretazione, conforme peraltro a quanto previsto nel regolamento delle supplenze (dm. 131/07, art. 8, comma 1, lett. a.1).
Nella detta nota si precisa infatti che "in attesa di disciplinare compiutamente gli effetti derivanti da accettazioni e rinunce ad incarichi a tempo determinato di durata annuale e sino al termine delle attività didattiche conferiti sulla base delle graduatorie ad esaurimento, si precisa che la rinuncia a una proposta di assunzione o l’assenza alla convocazione comportano la perdita della possibilità di conseguire supplenze sulla base delle graduatorie ad esaurimento per il medesimo insegnamento e per il medesimo anno scolastico nella sola provincia interessata, mentre non comportano conseguenze nelle altre”.
 

Inoltre con due note relative a Bolzano e Aosta il MIUR precisa che i docenti che chiedono l’inserimento in coda in tre nuove province non possono scegliere le province di Trento e Bolzano, né la regione Valle d’Aosta. Allo stesso modo i supplenti iscritti nelle graduatorie dei citati territori non possono scegliere ulteriori tre province del restante territorio nazionale, in quanto nell’art. 1, comma 11, del D.M. 42/09 è espressamente previsto che non possono essere prescelte, quali province opzionali quelle di Trento, Bolzano e la Regione Valle d’Aosta, le cui graduatorie hanno una diversa regolamentazione. “In mancanza di accordi preventivi con questo Ministero” si legge in entrambe le note, “in prossimità della scadenza dei termini per la presentazione delle domande, non appare possibile cambiare le disposizioni, alterando il quadro delle scelte in un momento in cui un elevato numero di candidati ha già presentato la domanda di partecipazione alla procedura”.
Rimane a nostro avviso il problema dell’eventuale recupero di scelte già operate dagli interessati in senso conforme a quanto previsto per
Aosta e Bolzano dalle rispettive delibere della Regione e della Provincia.


Roma, 8 maggio 2009

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