Provvedimenti anticrisi,
dalla Gilda degli insegnanti, 25.7.2009 L’aula della Camera con 294 voti favorevoli e 186 voti contrari ha approvato nella giornata di ieri, venerdì 24 luglio, la fiducia al governo sul maxiemendamento anticrisi, il disegno di legge AC 2561-A di conversione del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, recante Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali, pubblicato sulla G.U. n. 150 del 1 luglio 2009. Nel mentre si rinvia alla lettura commentata sul sito della Camera, di seguito si riportano i punti che interessano la scuola.
1) Art. 17, commi 23 e 24 (Assenze per malattia dipendenti P.A). Rimane confermato quanto previsto nel citato decreto legge n. 78/09: - il certificato di malattia superiore a 10 giorni (o a partire dal terzo evento nell’anno solare) può essere rilasciato anche dal medico di base; - sono ripristinate le vecchie fasce di reperibilità per le visite fiscali (10-12 e 17-19); - è abrogato il comma 5 dell’art. 71 della L. 133/2008, che tagliava la corresponsione dei fondi previsti dalla contrattazione integrativa nelle assenze diverse dalla malattia (salvo limitatissime eccezioni). In altri termini, per il personale della scuola la non incidenza delle assenze (malattia, ecc.) riguarda solo l’attribuzione del compenso accessorio derivante dalla contrattazione integrativa d’istituto prevista dall’art. 6, comma 2, lett. l) del CCNL. Nessun dietro front invece per il taglio in busta paga sui primi dieci giorni di ogni evento di malattia: la decurtazione sul trattamento economico non sarà più applicata infatti solo a chi lavora in polizia, forze armate e vigili del fuoco. Per gli altri dipendenti pubblici, e quindi anche per il personale scolastico, la penalizzazione resta in vigore; - il costo delle visite fiscali è a carico del servizio sanitario nazionale.
2) Art. 17, comma 25 (Adozione dei regolamenti per la riorganizzazione della scuola). Con una norma di interpretazione autentica si stabilisce che il perfezionamento del Piano programmatico avviene con l'acquisizione dei pareri della Conferenza unificata Stato-Regioni e delle commissioni parlamentari di Camera e Senato e che al recepimento dei relativi contenuti si provvede con i Regolamenti stessi. Questi ultimi si intendono a loro volta adottati con l'approvazione preliminare da parte del Consiglio dei ministri degli schemi di regolamento.
3) Art 17, commi 35 novies e 35 decies (Risoluzione del rapporto di lavoro nel pubblico impiego). Si ritorna, per gli anni 2009, 2010 e 2011, alla possibilità per le amministrazioni di collocare d’ufficio a riposo i dipendenti, anche dirigenti, che abbiano compiuto l’anzianità massima contributiva di 40 anni, con un preavviso di sei mesi. Restano pertanto ferme tutte le cessazioni dal servizio per effetto della risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro a causa del compimento dell’anzianità massima contributiva di 40 anni decise dalle amministrazioni pubbliche nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge 4 marzo 2009, n. 15.
4) Art. 22 ter (Disposizioni in materia di accesso al pensionamento). Comma 1. In applicazione della sentenza della Corte di Giustizia europea viene introdotta nella legge 335/95 una norma, valida solo per il pubblico impiego, con la quale in sostanza si innalza di cinque anni il limite di età per la pensione di vecchiaia per le donne, parificandolo a quello vigente per gli uomini (65 anni). Dal 2010 dunque, vi sarà un innalzamento graduale dell'età di pensionamento di un anno ogni biennio fino al raggiungimento dei 65 anni e precisamente: 61 anni nel 2010; 62 anni nel 2012; 63 anni nel 2014; 64 anni nel 2016; 65 anni nel 2018. Resta fermo il diritto per chi compie i 60 anni entro il 31 dicembre 2009. Comma 2: Dal 1° gennaio 2015 i requisiti anagrafici per l’accesso al sistema pensionistico italiano per tutti i lavoratori, pubblici e privati, devono essere adeguati all’incremento della speranza di vita accertato dall’ISTAT e convalidato dall’EUROSTAT, con riferimento ai 5 anni precedenti. In prima applicazione tale incremento, riferito al quinquennio 2010-2014 non potrà superare i tre mesi. Non sono previste modifiche alle regole vigenti in materia di pensionamento per anzianità.
A titolo esplicativo si propone uno stralcio del maxiemendamento approvato. Lunedì 27 luglio alla Camera saranno esaminati gli ordini del giorno e martedì, a partire dalle 16, si terrà il il voto finale sul provvedimento che poi passerà in seconda lettura al Senato, dove potrebbero esserci delle modifiche.
Gilda degli Insegnanti |