Proroghe contratti dalla Gilda degli insegnanti, 18.6.2009
Con
nota prot. n. 9038
del 17.6.2009 il MIUR, a chiarimento e parziale rettifica della
nota prot. n. 8556
del 10.6.2009, precisa che le disposizioni che prevedono il
mantenimento in servizio del supplente temporaneo per gli scrutini e
le valutazioni finali, riguardano esclusivamente i supplenti che si
trovino in servizio in sostituzione di docenti che rientrino dopo il
30 aprile, in applicazione delle specifiche ipotesi stabilite al
riguardo dall’art.37 del vigente C.C.N.L. del comparto scuola. Roma, 18 giugno 2009 Gilda degli Insegnanti |