Proroghe contratti
dei docenti supplenti temporanei: chiarimenti

dalla Gilda degli insegnanti, 18.6.2009

Con nota prot. n. 9038  del 17.6.2009 il MIUR, a chiarimento e parziale rettifica della nota prot. n. 8556 del 10.6.2009, precisa che le disposizioni che prevedono il mantenimento in servizio del supplente temporaneo per gli scrutini e le valutazioni finali, riguardano esclusivamente i supplenti che si trovino in servizio in sostituzione di docenti che rientrino dopo il 30 aprile, in applicazione delle specifiche ipotesi stabilite al riguardo dall’art.37 del vigente C.C.N.L. del comparto scuola.

Per il restante personale docente supplente temporaneo che – al di fuori delle ipotesi di cui al sopraccitato art.37 – si trovi in servizio al termine delle lezioni, dovrà essere disposto non il mantenimento in servizio sino al termine delle attività di valutazione ma bensì uno specifico contratto che, per i giorni strettamente necessari, includa il periodo che va dal primo all’ultimo giorno di presenza del docente supplente interessato nelle predette attività di scrutinio e valutazione finale.

 

Roma, 18 giugno 2009

Gilda degli Insegnanti