INPDAP:
assenze per malattia e trattamento pensionistico.

dalla Gilda degli insegnanti, 4.6.2009

L'INPDAP, con circolare 28/5/2009 n. 13 ha fornito chiarimenti in merito ai riflessi contributivi, pensionistici e previdenziali connessi all’applicazione della nuova disciplina introdotta dall'articolo 71, comma 1, del Decreto-Legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni nella Legge 6 agosto 2008, n. 133/2008.

Esso prevede che, salvo eccezioni, nei primi dieci giorni di assenza è corrisposto il trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennità o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonché di ogni altro trattamento economico accessorio.

Come precisato dalla circolare n. 8/2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica (Registrata alla Corte dei conti in data 19 settembre 2008, Registro n. 10, foglio n. 40), la norma in esame prevede che la trattenuta debba applicarsi per ogni giorno di assenza (anche di un solo giorno) e per tutti i dieci giorni nei casi in cui l’assenza si protrae oltre tale termine.

In tale ultima ipotesi (ad esempio, malattia di undici giorni o più) i primi dieci giorni debbono sempre essere assoggettati alle ritenute prescritte, mentre, per i successivi, occorre applicare il regime giuridico - economico previsto dai CCNL e dagli accordi di comparto. Non essendo state abrogate dette decurtazioni contrattuali dalla innovata disciplina, la trattenuta di cui al comma 1 dell’art. 71 opera per i primi dieci giorni aggiungendosi al regime contrattuale vigente relativo alla retribuzione in caso di malattia. La nuova normativa ha tenuto in particolare considerazione le assenze per malattia dovute a patologie gravi che richiedono terapie salvavita.

L'INPDAP sottolinea che le modifiche introdotte dal primo comma dell’art. 71, nell’ipotesi di fruizione da parte dei dipendenti pubblici di periodi di malattia, attengono al solo trattamento retributivo degli stessi. Tali norme non modificano la vigente disciplina in materia di copertura contributiva e della valutazione ai fini pensionistici e previdenziali.

Adempimenti contributivi ai fini pensionistici

Per quanto concerne gli adempimenti contributivi, atteso che il D.Lgs. 564/96 nell’introdurre l’istituto della contribuzione figurativa nulla ha innovato in materia di assenze per malattia, si precisa, che a fronte della decurtazione della retribuzione a causa della malattia nei limiti dei primi dieci giorni l’imponibile contributivo non diminuisce nella stessa misura.

Conseguentemente i contributi vanno calcolati sulla retribuzione cosiddetta virtuale, corrispondente a quella che avrebbe percepito il dipendente se fosse rimasto in servizio. Parimenti non viene ridotto l’imponibile su cui calcolare il contributo dello 0,35 da versare a favore della Gestione Unitaria delle Prestazioni Creditizie e Sociali, nonché l’eventuale contribuzione a favore dell’Assicurazione Sociale Vita.

TFS/TFR

Anche per quanto attiene i riflessi ai fini del TFS e TFR, le modifiche introdotte dal più volte citato art. 71 nulla hanno innovato. Ne consegue che le Amministrazioni e gli Enti datori di lavoro, nel caso di decurtazioni alla retribuzione del dipendente, dovranno continuare a versare i contributi ex ENPAS o ex INADEL sull’intera retribuzione virtuale utile ai fini delle citate prestazioni.

 

Roma, 3 giugno 2009

Gilda degli Insegnanti