Formazione neoassunti: dalla Gilda degli Insegnanti, 24.2.2009 Il MIUR ha emanato la nota prot. n. 2360 del 23 febbraio 2009 con la quale fornisce agli Uffici Scolastici Regionali indicazioni e chiarimenti sulle specifiche procedure da attivare per l'anno di formazione dei docenti neo assunti. Il modello organizzativo e-learning integrato prevederà la partecipazione a momenti di formazione on-line e a incontri in presenza per non meno di 40-50 ore, articolate in 20-25 ore in presenza e 20-25 ore a distanza. Ogni incontro in presenza sarà, in via ordinaria, organizzato in classi di non meno di 15 e non più di 30 docenti. L’attività formativa per i corsisti neoassunti in ruolo nel corrente anno scolastico e per coloro che, a vario titolo, non hanno assolto al periodo di formazione in ingresso avrà inizio il 23 marzo 2009. Gli spazi e i materiali formativi riguarderanno i "Piani di formazione ISS" (Insegnare Scienze Sperimentali), "Mat@bel" (matematica e apprendimenti di base con e-learning), "Poseidon" (piano di formazione per docenti di area linguistico-letteraria) e "PuntoEdu Lingue" (per i docenti di scuola primaria). Ferma restando una quota parte del monte orario complessivo (orientativamente 5 ore in presenza e 5 ore a distanza) destinata ad offrire un momento formativo di base, i corsisti potranno scegliere di impostare il proprio percorso di formazione in modo personalizzato, stabilendo le opportune connessioni tra i percorsi esistenti in piattaforma e le proprie esperienze e competenze e i propri bisogni formativi specifici. In particolare, per il corrente anno scolastico, i docenti di scuola primaria sprovvisti del titolo di insegnamento della lingua inglese potranno svolgere come parte della formazione in ingresso il percorso metodologico in e-learning (20 ore in presenza e 20 ore a distanza). Permangono in vigore le indicazioni di chiarimento emanate con la nota prot. n. 3699 del 29 febbraio 2008. In particolare: - il periodo di servizio prestato come supplente nell'anno scolastico in corso (anno di retrodatazione giuridica) è valido ai fini della prova, purché svolto per non meno di 180 giorni nello stesso insegnamento o classe di concorso (o nell'insegnamento di materie affini); - le attività di formazione in ingresso possono essere svolte nel corso dello stesso anno scolastico. Ciò è consentito anche alle "lavoratrici-madri", pur se assenti dal servizio. - il personale neo assunto a tempo indeterminato - che sceglie di fruire dell'art. 36 del CCNL - è tenuto a superare il periodo di prova al rientro in servizio nel posto di insegnamento o nella classe di concorso di titolarità. Ciò in quanto a tale personale durante il periodo di supplenza svolto si applica la disciplina prevista per il personale assunto a tempo determinato; - le attività di formazione in ingresso sono effettuate una sola volta nel corso della carriera. Dette attività, pertanto, non devono essere ripetute dal personale docente già a tempo indeterminato e assunto in altro ruolo.
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