Comunicato CAPDI & LSM n° 8 del 5.4.2008.

Accolto ricorso
per illegittima esclusione dalle SSIS.

Una importante sentenza del TAR del Lazio, che ha accolto il ricorso
fatto da Diplomati ISEF contro il MUR e l'Università degli Studi " Roma Tre"
e SSIS del Lazio presso la stessa Università, per l'esclusione alla procedura
concorsuale in quanto mancanti di titolo ( cioè possessori del "solo" diploma di ISEF).

dalla Capdi, 6.4.2008

 

............"Con riferimento alla validità dei titoli di studio conseguiti nell’ordinamento scolastico non più in vigore, la regolamentazione di un fenomeno di transizione tra ordinamenti settoriali postula il rispetto di principi di continuità, coerenza diacronica e rispetto degli affidamenti ingenerati nei destinatari delle norme. In quest’ottica, la previsione normativa della salvezza dei titoli di studio conseguiti ai sensi del precedente ordinamento, non costituisce una semplice riaffermazione del fatto che il titolo conseguito in precedenza conserva la sua rilevanza giuridica ma va invece interpretata nella sua portata più ampia, costituendo una ragionevole esplicazione della previsione nella direzione della salvaguardia della posizione di coloro che avevano conseguito i titoli del vecchio ordinamento secondo un criterio di continuità rivolto essenzialmente alla salvezza di tutte le utilità concretamente perseguibili in precedenza mediante i medesimi titoli (nella specie, alla stregua dell’articolo 17 comma 117 della legge 127/97, è stata ritenuta illegittima l’esclusione dalla procedura concorsuale di accesso alla S.S.I.S., disposta sul presupposto che il diploma triennale ISEF non fosse equiparabile alla laurea quadriennale in scienze motorie)."...........

 

Ci voleva il giudice per affermare un diritto che da sempre gli insegnanti di Educazione fisica rivendicano: Il Diploma Isef ha ancora una sua forte valenza e validità!

Di questa sentenza dovranno ora pur tenerne conto l'Amministrazione-MUR e le Università nei loro bandi!

In ogni caso La Capdi & LSM si rende disponibile a coordinare eventuali  possibili ricorsi, dei diplomati ISEF, contro la non ammissione alle prove SSIS!

La sentenza d'altra parte riveste anche una forte ricaduta sui colleghi della III fascia delle graduatorie di istituto perchè ora non sarà più possibile mettere in discussione, come già avvenuto in taluni casi, la possibilità per i diplomati ISEF di iscriversi.

Per quanto riguarda il prossimo ciclo SSIS la situazione è molto incerta ( a questo riguardo alleghiamo qui sotto un comunicato della CGIL)

 

La giunta Capdi & LSM

Mestre-Venezia 31 marzo 2008

 

Si allega testo integrale della sentenza e nota del MPI agli atenei per l'attivazione del X ciclo SSIS

 

Va rispettato lo spirito e la lettera delle norme istitutive dei corsi SISS per non creare aspettative prive di garanzie sugli sbocchi.

Docenti precari: parte anche il X ciclo SSIS?

Il Ministero dell’Università ha fornito nei giorni scorsi indicazioni agli Atenei per predisporre gli adempimenti necessari per l’attivazione per il 2008/09 del X ciclo SSIS e del corso di Laurea in Scienze della Formazione Primaria.

Tutto questo mentre alcuna garanzia all’inserimento nelle attuali graduatorie ad esaurimento è data agli abilitandi dell’attuale IX ciclo SSIS e analoghi attivati nel 2007/08 che rischiano di non poter utilizzare il titolo acquisito in esito ad un percorso per loro costoso sotto tutti i punti di vista.
Non casualmente è stato approvato al Senato un
ordine del giorno specifico, in sede di conversione del Decreto “milleproroghe”, che prevede l’inserimento nelle attuali graduatorie degli abilitati a seguito della frequenza del IX ciclo SISS e analoghi.
Noi chiediamo che si dia seguito a quell’ordine del giorno perché sarebbe intollerabile abbandonare ad un destino confuso ed incerto chi ha investito sulla propria formazione e qualificazione professionale.

Riteniamo da sempre che la programmazione dei corsi SISS debba tener conto del fabbisogno espresso dal sistema di istruzione, come peraltro prevede la norma per la programmazione degli accessi ai corsi SISS e analoghi, per evitare di creare aspettative cui non corrispondano garanzie sui possibili sbocchi.

Chiediamo, quindi, che le due amministrazioni, Università e Istruzione, concertino insieme l’opportunità di attivare nuovi corsi SISS, in particolare in questa fase di incertezza, rispetto al nuovo sistema di formazione iniziale e reclutamento e con graduatorie ad esaurimento ancora molto piene.

In tutti i casi all’eventuale nuova attivazione deve corrispondere l’impegno certo, da parte dell’Amministrazione, all’inserimento nelle attuali graduatorie ad esaurimento dei nuovi abilitati nel pieno rispetto delle procedure previste per l’aggiornamento delle stesse.
Ciò è tanto più necessario, dati i ritardi nella definizione e nell’attivazione del nuovo sistema di reclutamento.

Ribadiamo, infine, la richiesta all’attuale Governo di dare seguito al più presto all’impegno, assunto negli ultimi incontri, per la sollecita definizione dei contingenti previsti dalla Finanziaria 2007, completando in tempi ristretti l’iter delle procedure necessarie per le assunzioni in ruolo.

Roma, 6 marzo 2008
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ODG G-24-quinquies.100

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 2013,
invita il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui agli emendamenti 24-quinquies.100 e 24-quinquies.101.
(Accolto dal Governo)

24-quinquies.100
Ritirato e trasformato, congiuntamente all'em. 24-quinquies.101, nell'odg G24-quinquies.100
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
«1-bis. I soggetti iscritti nei corsi istituiti negli anni accademici 2007/2008 e 2008/2009 presso le Scuole di Specializzazione Universitarie, le Accademie, i Conservatori e le Facoltà di Scienze della Formazione Primaria di cui al Decreto Ministeriale 12 luglio 2007 del Ministro dell'Università e della Ricerca hanno titolo ad iscriversi, con riserva, alle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006 senza ulteriore aggravio a carico del bilancio dello Stato. La riserva di cui al periodo precedente è sciolta con il conseguimento, al termine dei corsi di cui al periodo precedente, dell'abilitazione all'insegnamento.»


24-quinquies.101
Ritirato e trasformato, congiuntamente all'em. 24-quinquies.100, nell'odg G24-quinquies.100
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
«1-bis. Per ottenere una corretta utilizzazione di tutte le risorse formate dalla pubblica amministrazione, ivi incluso del personale docente formato presso le università (SSIS), senza ulteriore aggravio a carico del bilancio dello Stato, alle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006 possono iscriversi coloro che conseguono l'abilitazione all'insegnamento nei corsi istituiti n
egli anni accademici 200712008 e 2008/2009 presso le Scuole di Specializzazione Universitarie, le Accademie, i Conservatori e le Facoltà di Scienze della Formazione Primaria di cui al Decreto Ministeriale 12 luglio 2007 del Ministro dell'Università e della Ricerca».