Incontro MPI
Chiarimenti sui contratti a tempo determinato.
dalla delegazione della
Gilda degli Insegnanti al MPI, 14/9/2007
All'incontro la ns. delegazione era rappresentata da M.D. Di Patre e e
da Francio Capacchine per la Gilda degli insegnanti.
Ci è stato comunicato che, finalmente, è stata inviata una nota ai
DDGGRR affinchè comunichino i nominativi degli aspiranti alle
abilitazioni speciali riservate di cui ai DDMM 21 e 85/05 relativi a
classi di concorso non ancora attivate per l' esiguità dei
partecipanti da svolgere principalmente on line a cura dell'
Università "La Sapienza" di Roma, a decorrere dai primi di novembre.
Altra comunicazione di notevole rilievo riguarda la procedura attivata
dal MPI per l'eliminazione (finalmente!) dai documenti di rito del
certificato d' idoneità al lavoro che, nelle more della prevista
eliminazione, può essere rilasciato dal medico di famiglia.
Per quanto riguarda, invece, il certificato del casellario giudiziale,
esso va acquisito direttamente dall'Amministrazione scolastica, senza
alcun adempimento da parte dei diretti interessati.
Uno degli argomenti salienti dell'incontro ha riguardato l'esercizio
del diritto al completamento dell' orario cattedra da parte di coloro
che accettano spezzoni in presenza di cattedre: secondo il MPI può
essere esercitato solo in assenza di cattedre, mentre per le OO.SS. le
norme contrattuali non sanciscono alcun impedimento e, pertanto, va
consentito non solo in altre classi di concorso, ma anche nella stessa
se ci sono disponibilità sopraggiunte, anche mediante il frazionamento
delle cattedre.
Si è chiarito che le rinunce alle supplenze temporanee conferite sulla
base delle vecchie graduatorie d' istituto - cui sovrintende il
vecchio regolamento per le supplenze approvato col DM 201/00 - non
comportano alcuna penalità.
In merito alle sostituzioni temporanee dei docenti di Scuola Primaria
specializzati in una lingua straniera, qualora nella/e classe/i
interessata/e s' impartisca l' L 2, ci si è dichiarati d' accordo nel
consentire la sostituzione solo da parte di aspiranti a tempo
determinato in possesso della relativa idoneità, come già avviene per
la sostituzione degli specialisti. Inoltre in merito ai titoli d'
accesso al suddetto insegnamento da parte delle OO.SS. si è espressa
la pari dignità degli stessi, la cui graduazione va effettuata
esclusivamente in base al punteggio di graduatoria degli aspiranti che
ne sono in possesso.
A proposito della gestione degli spezzoni oltre le 6 h si è ribadita
l' esclusiva competenza degli USP e delle Scuole polo: in merito a
questo punto si è segnalato a cura della Gilda il comportamento
anomalo registratosi a Trapani il cui USP ha consentito alle
Istituzioni scolastiche la gestione di tutti gli spezzoni
indipendentemente dalla loro consistenza.
Un chiarimento si è reso doveroso per quanto riguarda il frazionamento
delle cattedre o degli spezzoni della Scuola Secondaria di primo
grado, relativamente alle discipline attinenti alla stessa classe di
concorso: contrariamente a quanto avviene nella Secondaria di II grado
il quadro orario di ogni singola disciplina non è istituzionalmente
sancito, ma è il frutto della programmazione interna del singolo
docente e, pertanto p.es., le 11 h di italiano, storia, educazione
civica e geografia che s' insegnano in prima non sono scindibili per
singola disciplina e, di conseguenza, vanno accettate o rifiutate in
blocco se eccedono l' orario cattedra dell' aspirante con diritto al
completamento.
Nella bozza di CM che recepirà quanto di più significativo emerso ieri
da parte ns., proposta condivisa dalle altre OO.SS., si è chiesta la
precisazione che le sanzioni relative alla rinuncia alla stipula dei
contratti a tempo determinato proposti dalle scuole statali operano
anche se il personale interessato è già destinatario di contratti
presso scuole paritarie.
La ns. delegazione ha promosso un chiarimento in merito al
conferimento a tempo determinato delle cattedre con orario frontale
differente fra organico di diritto e di fatto (p. es. le cattedre
della seconda lingua straniera o dell' educazione tecnologica nelle
medie) sia da parte degli USP che dei DS relativamente alle
sostituzioni dei docenti assenti. Il Dirigente l' Ufficio ha precisato
che tutti i contratti annuali o fino al termine delle attività
didattiche devono essere stipulati per cattedra anche se comprensivi
di ore a disposizione, nel rispetto dell' organico di diritto o di
fatto. Se invece si tratta di una sostituzione temporanea non vanno
conferite le ore a disposizione per la salvaguardia della titolarità
in seguito all' applicazione della riforma Moratti, proprio per la
copertura delle ineludibili esigenze, mentre se le ore in questione
riguardano un progetto o un' attività deliberata nel POF dal collegio
docenti, rientrano regolarmente nel contratto da stipulare. In tutti
gli altri casi: le 2 h di programmazione della Scuola Primaria, le ore
a disposizione, ad eccezione di quelle di cui sopra, della Secondaria
di I e II grado ed ancora per quest' anno le ore di approfondimento
delle seconde classi degli Istituti professionali, rientrano
integralmente nel contratto anche se si tratta di sostituzione di un
docente assente qualora la cattedra venga assegnata in un' unica
soluzione. Se, invece, viene frazionata, le ore a disposizione non
vanno conferite in nessun caso anche in presenza di cattadra annuale i
cui spezzoni, ovviamente, vanno conferiti fino al termine delle
attività didattiche.
Un punto dolente è rappresentato dalle ore collaterali di competenza
dei DS che, secondo le OO.SS., vanno conferite al personale in
servizio esclusivamente dopo la conclusione delle nomine della
relativa classe di concorso da parte degli UUSSPP o delle scuole polo
delegate. Sull' argomento alla fine si è convenuto che al docente
interno in servizio le ore collaterali fino a 6 settimanali anche di
altra classe di concorso, purchè abilitato, vanno conferite in
applicazione della L. 448/01 (Finanziaria 2002) indipendentemente
dalla posizione utile occupata in graduatoria, fatto salvo
prioritariamente il diritto del docente a tempo determinato al
completamento dell' orario cattedra, prima di assegnarle come ore
eccedenti. Mentre le ore che eccedono tale limite, svincolate quindi
dall' obbligo di conferirle prioritariamente al personale in servizio
di cui alla Finanziaria citata, vanno assegnate nel rispetto della
posizione in graduatoria dei singoli aspiranti.
Il MPI è stato invitato a prendere in considerazione la proposta di
contratto a tempo determinato relativa a cattedre costituite da
spezzoni su 3 comuni che talvolta vengono costituite dagli USP per la
salvaguardia delle titolarità o per consentire la formazione di
cattedre relative a classi di concorso con disponibilità esigue
costituite principalmente da spezzoni.
Altro invito, di rilevanza di gran lunga maggiore, riguarda il
superamento delle CCMM e delle note - talvolta contrastanti - emanate
in particolare fra il 2002 ed il 2004 per quanto riguarda la stipula
dei contratti a tempo determinato relativi al sostegno (notevole
importanza riveste la continuità dell' insegnamento da parte dello
stesso docente, in considerazione dell' utenza interessata) in assenza
di aspiranti specializzati nelle graduatorie dell' USP o d' istituto.
Altro aspetto importante riguarda la necessità di chiarimenti in
merito alle rinunce delle proroghe di supplenza per le quali, a parere
della ns delegazione - stante la natura privatistica dei contratti a
tempo determinato - non può essere comminata alcuna sanzione (come del
resto per la rinuncia alle supplenze fino a 10 gg. sulle quali per il
momento il MPI non intende intervenire, non essendo ancora entrata a
regime tale tipo di supplenza: ovviamente i ricorsi si sprecheranno)
nel rispetto del Codoce Civile.
L' ultimo chiarimento riguarda la rinuncia alle supplenze sul sostegno
da parte dei non specializzati che vengono interpellati dalle
graduatorie incrociate delle varie classi di concorso. Ai suddetti
aspiranti non può essere comminata alcuna sanzione, in quanto non è
previsto nè un elenco di non specializzati,nè l' opzione per tale
tipologia di contratti.
Altre questioni sollevate dalla ns. delegazione in merito alla
disparità d' interpretazione e di applicazione delle norme e
disposizioni relative alle GE e d' istituto, per volontà dell'
Amministrazione non saranno oggetto di chiarimento (p. es. il servizio
ininterrotto dal 1° febbraio agli scrutini di cui al co. 14 dell' art.
11 della L. 124/99, da considerarsi annuale a tutti gli effetti -
quindi anche nelle GE, oppure l' assegnazione esclusivamente delle
cattedre ai riservisti) sia perché le disposizioni sono ritenute
sufficientemente chiare, sia perché non si vuole interferire con le
graduatorie e con quanto disposto in merito dai DDGGRR, pena lo
stravolgimento delle graduatorie stesse. La delegazione, ovviamente,
ha espresso il proprio disappunto, in quanto ritiene prioritaria l'
equa applicazione delle norme sull' intero territorio nazionale.
Si è tornati a parlare ancora una volta (per il ns. ripetuto
interessamento negli ultimi mesi ed in quest' occasione) del mancato
rispetto da parte di alcuni UUSSPP delle indicazioni relative alle
immissioni in ruolo e, finalmente, in questi giorni partirà una
lettera lunga ed argomentata all' indirizzo dei DDGGRR della Puglia e
dell' Emilia Romagna per le inadempienze degli UUSSPP di propria
competenza che avevano ritenuto di poter stravolgere impunemente le
disponibilità per le immissioni in ruolo di alcune classi di concorso.
Si è ribadito, infine, che i recuperi dei posti di docenti già di
ruolo transitati su altra classe di concorso non devono incidere sulle
disponibilità determinate per il personale precario relativamente alla
classe di concorso di arrivo e, pertanto lo scorrimento delle
graduatorie deve comportare la copertura di tutte le cattedre annuali,
anche se aggiuntive, o all' occorrenza fino al 30/6.
Roma, 14 settembre 2007
La delegazione
della Gilda degli Insegnanti
Maria Domenica Di Patre
e Franceso Saverio Capacchione