Via libera da
parte del Consiglio dei Ministri, nella seduta del 16 novembre 2007,
all’Ipotesi di accordo sul C.C.N.L. per il comparto scuola siglata
il 7 ottobre scorso.
Il Consiglio dei
Ministri ha subordinato il parere favorevole all’accoglimento di due
richieste di modifica al testo già sottoscritto.
Pertanto, allo
scopo di non ritardare l’invio alla Corte dei Conti per l’ultimo
controllo, ARAN, Sindacati Confederali, SNALS, e Federazione Gilda
UNAMS hanno provveduto immediatamente ad accogliere le modifiche
richieste, che non modifica il contenuto degli articoli
sottoscritti.
In particolare:
- L’art.15, comma I, è stato così modificato:
“- lutti per perdita del coniuge, di parenti
entro il secondo grado, di soggetto componente la famiglia
anagrafica o [canc: comunque]
convivente
stabile
e di affini di primo grado:…..” ,
per renderlo coerente – secondo il
Consiglio dei Ministri - con l’analoga formulazione del contratto
dei Ministeri e per rendere meglio definibile il costo contrattuale.
- L’art.90, comma III:
“Nell’ambito della sequenza contrattuale
saranno altresì disponibili
per la valorizzazione del personale docente
le risorse derivanti dal processo triennale di
razionalizzazione del personale docente conclusosi nell’anno
scolastico 2004/05, pari a 210 milioni di euro al lordo degli oneri
riflessi dal 31.12.2007. [canc:
Per la finalizzazione di tali risorse]
Nella sequenza contrattuale
sarà valutata l’opportunità dell’istituzione
della tredicesima mensilità sul CIA, RPD e indennità di direzione o,
in alternativa, l’eventuale incremento della retribuzione base”
per
rendere indiscutibile
– secondo il Consiglio dei Ministri - che
somme riferite ai docenti verranno utilizzate solo per questo
personale.
Sono stati, poi,
corretti alcuni piccoli refusi:
Art. 4,
per le lettere b) e d) si specifica che la cadenza è annuale,
per la lettera c) si precisa che
la cadenza della contrattazione è, di norma, biennale.
Art. 22, lettera d), ultimo rigo,
“successivo
art.29” anziché “precedente”.
Art. 36, I° comma, primo rigo, “art.28”
anziché “art.26.”
Art. 56, I° comma, 4 rigo, “lettera
i)” anziché “lettera
h)”.
Art. 58, comma XI, secondo rigo,
dopo
“ferie”
aggiungere “e
di festività soppresse”.
Art. 62, comma III°, lettera a),
dopo il riferimento
all’art.49,
aggiungere
“e 50”.
Il
testo dev'essere ora inviato dall’Aran alla Corte dei Conti per
l’ultimo controllo prima della firma definitiva. In base alle norme
vigenti, relative alla certificazione dei contratti nazionali (
legge finanziaria 2007 ), i contratti divengono efficaci trascorso
il cinquantacinquesimo giorno dalla sottoscrizione dell'ipotesi di
accordo, siglata il 7 ottobre 2007 (quindi dopo il 1 dicembre 2007).