Scuola di Santeramo in Colle (Bari)
soccombe in conciliazione presso U.S.P. di BARI.
Il Dirigente scolastico non può
limitare la supplenza.

  dall'UNAMS-Scuola  della Regione Puglia del 13/11/2007

 

Una docente supplente si era vista limitare il proprio rapporto di lavoro in occasione degli esami di Stato ai soli giorni di effettivo impegno. Il Dirigente scolastico, peraltro, aveva lasciato l'ingrato "compito" di stipulare un nuovo contratto per gli esami di Stato , al Presidente della Commissione esaminatrice, come se lo stesso fosse legittimato a tanto alla stessa stregua del datore di lavoro. Allo stesso modo, il Dirigente scolastico aveva pensato bene di non riconoscere arbitrariamente senza alcun giustificato motivo, peraltro, gli effetti giuridico-economico della giornata del 9.6.2007 termine delle lezioni.

La docente supplente non poteva dichiarare in sede di aggiornamento delle graduatorie di terza fascia d'istituto ex D.M. n.53/2007, i precitati periodi dal 13.6- al 27-6 , nonchè il giorno del 9-6-2007, con la conseguenza di due punti in meno in graduatoria per il mese di Giugno 2007.

La lavoratrice assistita in sede di conciliazione presso l ' U.S.P. di Bari, dal prof. BARTOLO DANZI - Segretario Provinciale e Regionale della UNAMS-scuola (Federazione Nazionale Gilda/UNAMS) per la PUGLIA , ha così vinto la vertenza ottenendo le spettanze giuridiche ed economiche per i suddetti periodi non riconosciuti dal Dirigente scolastico.

La prefata docente assistita dal sindacalista Bartolo Danzi ha dedotto in fatto e diritto quanto segue:
 

FATTO

La scrivente istante stipulava solo in data 5 Febbraio 2007 contratto individuale di lavoro a tempo determinato in sostituzione di docente assente dal gennaio 2007, per la classe di concorso Aj77 - violino - sperimentazione musicale nella scuola media.

Il Dirigente scolastico in luogo della ininterrotta assenza della titolare del posto , anche oltre il 30 Aprile 2007, riteneva di poter limitare unilateralmente il rapporto di lavoro a tempo determinato della scrivente interrompendolo ingiustificatamente per il giorno 9 giugno 2007 ( termine delle lezioni) ed inoltre limitandolo anche nel riconoscimento giuridico, solo ad alcune giornate per scrutinio ed esame di stato di scuola media inferiore, nonostante la partecipazione a pieno titolo della scrivente alle stesse procedure di esame. Tale comportamento illegittimo lede il diritto della sottoscritta istante al riconoscimento del punteggio per il mese di giugno (punti 2) e a vedersi corrisposta la dovuta retribuzione.

Il ritardo nell'attivazione della stipula del contratto individuale di lavoro, nonostante l'assenza pregressa della titolare del posto sin dal gennaio 2007, avvenuta solo in data 5.2.2007 , risulta , peraltro, lesiva dei diritti dell'istante a vedersi riconosciuto il servizio per l'intero anno scolastico.
 

DIRITTO

La limitazione del contratto individuale di lavoro a tempo determinato stipulato tra la docente istante ed il Dirigente scolastico dell'Istituto scolastico convenuto è del tutto illegittima, per i seguenti motivi.

In via preliminare appare opportuno ricordare che, alla luce delle innovazioni introdotte dalla riforma della disciplina del pubblico impiego, va esclusa la permanenza in capo alla Pubblica amministrazione datrice di lavoro di poteri esercitabili secondo i canoni della discrezionalità e ciò in quanto il rapporto di lavoro si fonda su base paritetica (in tal senso Cass. 24 febbraio 2000, n.41).

Logica conseguenza di tale principio è che il datore di lavoro pubblico, nell'ambito della gestione del rapporto di lavoro, opera con i poteri del privato datore e quindi gli è preclusa la possibilità di adottare unilateralmente modifiche, risoluzioni, rescissioni o revoche del contratto di lavoro potendo ottenere tale risultato solo ricorrendo all'autorità giudiziaria con gli strumenti di diritto comune(Cfr Corte di Appello di Catanzaro).

Tali strumenti potranno essere le azioni di annullamento, risoluzione accertamento della nullità del contratto.

D'altro canto in tal senso, depone decisamente la disposizione di cui all'art. 4 comma 2 d.lgs 29/93 (ora art. 5 comma 2 d.lgs 165/2001) laddove statuisce che "nell'ambito delle leggi e degli atti organizzativi di cui all'art. 2, comma 1, le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti la gestione dei rapporti di lavoro sono assunte dagli organi preposti alla gestione con la capacità e poteri del privato datore di lavoro".

Per altri versi, come chiarito da una recente nota autorevole del MIUR - Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria prot. 14873 del 8.7.2004 (allegato n.), non va, peraltro sottaciuto in questa sede , "che modifiche di posizioni soggettive disposte d'ufficio, non sono da ritenere legittime in quanto espressioni di potere autoritativo dell'Amministrazione non più configurabile. Infatti, una posizione di preminenza o di supremazia dell'Ammnistrazione è relativa solo ad atti amministrativi e non si configura nei contratti di natura privatistica tra le parti.

Peraltro, la giurisprudenza ha costantemente ribadito che, poiché la supplenza deve ritenersi disposta fino al rientro del titolare, appare illegittimo procedere ad una revoca, o ad una qualsivoglia riduzione di essa, che non sia giustificata dal verificarsi di tale condizione risolutiva di rientro del titolare del posto (in senso, cfr. Cons. di Stato sez. VI 27.3.1990 n. 407).

Non deve poi essere trascurato che la prof.ssa ______________ aveva pieno titolo a partecipare a tutte le procedure relative ai lavori della Commissione di esame e , tanto perchè l'organo doveva mantenere inalterata la sua composizione "perfetta" per tutta la durata della sessione d'esame: l'ingiustificata interruzione/licenziamento, nelle giornate in cui la stessa non era "di fatto" impegnata non risulta giustificata per la semplice ragione che la medesima era comunque "a disposizione" e quindi vincolata all' amministrazione scolastica, non potendo accettare altri incarichi o attività lavorative.

Peraltro, non va sottaciuto che l'istituto della disposizione del docente determina servizio a tutti gli effetti del medesimo anche quando lo stesso non è impegnato in alcuna attività.

Pertanto, l'istante risultava legittimamente a disposizione dell'Amministrazione anche nelle giornate in cui non era impegnata negli esami.

Sotto altro profilo si censura il ritardo nella stipula del contratto individuale di lavoro alla odierna istante essendo la docente titolare del posto già in malattia dal mese di gennaio 2007.

L'istante pertanto in applicazione dell'art. 11 comma 14 della L.124/99 ha diritto al riconoscimento del servizio per l'intero anno scolastico.
 

P.Q.M.

L'istante come sopra generalizzata chiede il riconoscimento giuridico ed economico del servizio dal 1.2.2007 al 4.2.2007, e per i giorni della sessione di esame di stato di scuola media (mese di giugno 2007); in subordine in applicazione dell'art. 11 comma 14 della L.124/99 , l'istante chiede il riconoscimento ai soli fini giuridici del servizio per l'intero anno scolastico, tenuto conto che ai sensi delle note al punto D) lett.1 Tab. A del D.M. 13 giugno 2007 , "sono, altresì valutabili, a prescindere da ogni effetto economico, quei periodi riconosciuti giuridicamente al docente a seguito di contenzioso favorevole."

In ogni caso chiede che il riconoscimento del servizio sia reso fruibile e valutabile nelle graduatorie di terza fascia d'istituto si cui al D.M. n 53 del 21.6.2007 anche se le procedure di conciliazione andassero oltre la data del 23 luglio 2007.