Scuola di Santeramo in Colle (Bari)
soccombe in conciliazione presso U.S.P. di BARI.
Il Dirigente scolastico non può
limitare la supplenza.
dall'UNAMS-Scuola
della Regione Puglia del 13/11/2007
Una docente supplente si era vista limitare il
proprio rapporto di lavoro in occasione degli esami di Stato ai soli
giorni di effettivo impegno. Il Dirigente scolastico, peraltro, aveva
lasciato l'ingrato "compito" di stipulare un nuovo contratto per gli
esami di Stato , al Presidente della Commissione esaminatrice, come se
lo stesso fosse legittimato a tanto alla stessa stregua del datore di
lavoro. Allo stesso modo, il Dirigente scolastico aveva pensato bene
di non riconoscere arbitrariamente senza alcun giustificato motivo,
peraltro, gli effetti giuridico-economico della giornata del 9.6.2007
termine delle lezioni.
La docente supplente non poteva dichiarare in sede di aggiornamento
delle graduatorie di terza fascia d'istituto ex D.M. n.53/2007, i
precitati periodi dal 13.6- al 27-6 , nonchè il giorno del 9-6-2007,
con la conseguenza di due punti in meno in graduatoria per il mese di
Giugno 2007.
La lavoratrice assistita in sede di conciliazione presso l ' U.S.P. di
Bari, dal prof. BARTOLO DANZI - Segretario Provinciale e Regionale
della UNAMS-scuola (Federazione Nazionale Gilda/UNAMS) per la PUGLIA ,
ha così vinto la vertenza ottenendo le spettanze giuridiche ed
economiche per i suddetti periodi non riconosciuti dal Dirigente
scolastico.
La prefata docente assistita dal sindacalista Bartolo Danzi ha dedotto
in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
La scrivente istante stipulava solo in data 5
Febbraio 2007 contratto individuale di lavoro a tempo determinato in
sostituzione di docente assente dal gennaio 2007, per la classe di
concorso Aj77 - violino - sperimentazione musicale nella scuola media.
Il Dirigente scolastico in luogo della ininterrotta assenza della
titolare del posto , anche oltre il 30 Aprile 2007, riteneva di poter
limitare unilateralmente il rapporto di lavoro a tempo determinato
della scrivente interrompendolo ingiustificatamente per il giorno 9
giugno 2007 ( termine delle lezioni) ed inoltre limitandolo anche nel
riconoscimento giuridico, solo ad alcune giornate per scrutinio ed
esame di stato di scuola media inferiore, nonostante la partecipazione
a pieno titolo della scrivente alle stesse procedure di esame. Tale
comportamento illegittimo lede il diritto della sottoscritta istante
al riconoscimento del punteggio per il mese di giugno (punti 2) e a
vedersi corrisposta la dovuta retribuzione.
Il ritardo nell'attivazione della stipula del contratto individuale di
lavoro, nonostante l'assenza pregressa della titolare del posto sin
dal gennaio 2007, avvenuta solo in data 5.2.2007 , risulta , peraltro,
lesiva dei diritti dell'istante a vedersi riconosciuto il servizio per
l'intero anno scolastico.
DIRITTO
La limitazione del contratto individuale di
lavoro a tempo determinato stipulato tra la docente istante ed il
Dirigente scolastico dell'Istituto scolastico convenuto è del tutto
illegittima, per i seguenti motivi.
In via preliminare appare opportuno ricordare che, alla luce delle
innovazioni introdotte dalla riforma della disciplina del pubblico
impiego, va esclusa la permanenza in capo alla Pubblica
amministrazione datrice di lavoro di poteri esercitabili secondo i
canoni della discrezionalità e ciò in quanto il rapporto di lavoro si
fonda su base paritetica (in tal senso Cass. 24 febbraio 2000, n.41).
Logica conseguenza di tale principio è che il datore di lavoro
pubblico, nell'ambito della gestione del rapporto di lavoro, opera con
i poteri del privato datore e quindi gli è preclusa la possibilità di
adottare unilateralmente modifiche, risoluzioni, rescissioni o revoche
del contratto di lavoro potendo ottenere tale risultato solo
ricorrendo all'autorità giudiziaria con gli strumenti di diritto
comune(Cfr Corte di Appello di Catanzaro).
Tali strumenti potranno essere le azioni di annullamento, risoluzione
accertamento della nullità del contratto.
D'altro canto in tal senso, depone decisamente la disposizione di cui
all'art. 4 comma 2 d.lgs 29/93 (ora art. 5 comma 2 d.lgs 165/2001)
laddove statuisce che "nell'ambito delle leggi e degli atti
organizzativi di cui all'art. 2, comma 1, le determinazioni per
l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti la gestione dei
rapporti di lavoro sono assunte dagli organi preposti alla gestione
con la capacità e poteri del privato datore di lavoro".
Per altri versi, come chiarito da una recente nota autorevole del MIUR
- Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria prot. 14873 del
8.7.2004 (allegato n.), non va, peraltro sottaciuto in questa sede ,
"che modifiche di posizioni soggettive disposte d'ufficio, non sono da
ritenere legittime in quanto espressioni di potere autoritativo
dell'Amministrazione non più configurabile. Infatti, una posizione di
preminenza o di supremazia dell'Ammnistrazione è relativa solo ad atti
amministrativi e non si configura nei contratti di natura privatistica
tra le parti.
Peraltro, la giurisprudenza ha costantemente ribadito che, poiché la
supplenza deve ritenersi disposta fino al rientro del titolare, appare
illegittimo procedere ad una revoca, o ad una qualsivoglia riduzione
di essa, che non sia giustificata dal verificarsi di tale condizione
risolutiva di rientro del titolare del posto (in senso, cfr. Cons. di
Stato sez. VI 27.3.1990 n. 407).
Non deve poi essere trascurato che la prof.ssa ______________ aveva
pieno titolo a partecipare a tutte le procedure relative ai lavori
della Commissione di esame e , tanto perchè l'organo doveva mantenere
inalterata la sua composizione "perfetta" per tutta la durata della
sessione d'esame: l'ingiustificata interruzione/licenziamento, nelle
giornate in cui la stessa non era "di fatto" impegnata non risulta
giustificata per la semplice ragione che la medesima era comunque "a
disposizione" e quindi vincolata all' amministrazione scolastica, non
potendo accettare altri incarichi o attività lavorative.
Peraltro, non va sottaciuto che l'istituto della disposizione del
docente determina servizio a tutti gli effetti del medesimo anche
quando lo stesso non è impegnato in alcuna attività.
Pertanto, l'istante risultava legittimamente a disposizione
dell'Amministrazione anche nelle giornate in cui non era impegnata
negli esami.
Sotto altro profilo si censura il ritardo nella stipula del contratto
individuale di lavoro alla odierna istante essendo la docente titolare
del posto già in malattia dal mese di gennaio 2007.
L'istante pertanto in applicazione dell'art. 11 comma 14 della L.124/99
ha diritto al riconoscimento del servizio per l'intero anno
scolastico.
P.Q.M.
L'istante come sopra generalizzata chiede il
riconoscimento giuridico ed economico del servizio dal 1.2.2007 al
4.2.2007, e per i giorni della sessione di esame di stato di scuola
media (mese di giugno 2007); in subordine in applicazione dell'art. 11
comma 14 della L.124/99 , l'istante chiede il riconoscimento ai soli
fini giuridici del servizio per l'intero anno scolastico, tenuto conto
che ai sensi delle note al punto D) lett.1 Tab. A del D.M. 13 giugno
2007 , "sono, altresì valutabili, a prescindere da ogni effetto
economico, quei periodi riconosciuti giuridicamente al docente a
seguito di contenzioso favorevole."
In ogni caso chiede che il riconoscimento del servizio sia reso
fruibile e valutabile nelle graduatorie di terza fascia d'istituto si
cui al D.M. n 53 del 21.6.2007 anche se le procedure di conciliazione
andassero oltre la data del 23 luglio 2007.