Debiti scolastici: dal coordinatore nazionale della Gilda degli Insegnanti, Rino Di Meglio, 12/11/2007
L’Ordinanza ministeriale n. 92 del 5/11/07 (che segue il Decreto ministeriale n. 80 del 3 ottobre 2007) affronta, in una prospettiva che si dichiara “nuova”, il problema dei debiti e dei crediti nelle Scuola superiori. Che la problematica del rinvio sine die del recupero delle carenze disciplinari avesse raggiunto un livello indecoroso per la serietà della Scuola è un fatto ormai accettato da tutti, che la Gilda degli insegnanti denunciava da molto tempo. Tuttavia, da qui a dire che, con queste misure, siamo giunti al ripristino di quella “ serietà degli studi”, che è l’unica condizione in grado di riportare la nostra Scuola a quel livello di eccellenza che pure in anni non lontani aveva raggiunto, ce ne corre ancora. Infatti, se va riconosciuto al Ministro la volontà di introdurre alcune innovazioni necessarie per fermare una deriva pericolosa per il futuro del nostro Paese, difficile riconoscere in questi specifici atti una congrua ed esplicita svolta. Anzi, alcuni elementi potrebbero addirittura far pensare che il rimedio - se di rimedio si tratta - sia peggiore del male. In realtà, a pochi requisiti positivi, fanno riscontro numerose decisioni indubbiamente critiche.
Nel metodo: E’ singolare che siano stati emessi due atti amministrativi, Decreto e Ordinanza, che notoriamente devono applicare delle Leggi, senza che vi sia una legge di Riferimento.
Nel merito: E’ sicuramente positivo: a) aver ricondotto la solvenza del debito disciplinare nell’ ambito dello stesso anno scolastico in cui è stato contratto, eliminando così quel trascinamento infinito, occasione di trascuratezza nell’ impegno e nello studio; b) aver riconosciuto, seppur in maniera eufemistica, che esistono “ debiti” scolastici attribuibili esclusivamente a carenze soggettive di studio e non a difficoltà oggettive di apprendimento. (Il Consiglio di classe terrà conto anche della possibilità di raggiungere autonomamente gli obiettivi formativi stabiliti dai docenti, art. 4 . O.M. n. 92) ; c) aver sottolineato (art. 1. O.M. n. 92) che la valutazione è orientata ad una responsabilizzazione dello studente.
Sono elementi decisamente critici: a) il ventilato - e neppur troppo coperto - tentativo di inserire l’attività di recupero nel normale monte ore didattico. (Art. 4, comma 8, O.M. n. 92). Operazione alquanto discutibile che sembra mirare allo scopo di risparmiare i fondi per un’ attività aggiuntiva e che sicuramente otterrebbe lo scopo di abbassare ancora di più i livelli di apprendimento per tutti, diminuendo le ore curriculari. Senza contare l’ ennesimo vulnus a quella “ autonomia” che sembra, a parole, la panacea di tutti i mali e che viene invece tranquillamente violata ad ogni occasione; b) l’incongruenza di inserire le attività di recupero nell’ attività ordinaria e permanente dell’ offerta formativa (art. 2, comma1, O.M. n. 92) e di non considerare obbligatoria la partecipazione degli studenti all’ attività di sostegno, che è parte integrante delle attività di recupero. Ancora una volta, una malconcepita “libertà” impedirebbe l’ assunzione di responsabilità degli studenti del proprio rendimento. c) la troppo complessa procedura, per i docenti, di verifica dei debiti, orientata esclusivamente ad una rigida tutela del diritto al successo formativo degli studenti e perciò poco attenta al dovere di dimostrare il merito per gli stessi alunni; d) il discutibile conseguente aumento esponenziale di burocrazia, volto a dimostrare, con eccessivo assillo, la giustezza di eventuali bocciature da parte dei docenti; e) l’irragionevole slittamento a fine agosto delle procedure di verifica del debito contratto. Va da sé che, a parte le prevedibili lamentele di ragazzi e famiglie per vacanze non rispettate, questa prassi impedirebbe una corretta formazione delle classi, un conseguente ritardo nella formulazione degli organici di diritto ed una inevitabile confusione nelle operazioni di inizio d’ anno, cosa di cui non si sente la necessita. f) l’invadenza dell’Ordinanza in una materia esclusivamente contrattuale , nell’art. 2, comma 11, che decide il pagamento “forfettario” per le prestazioni relative allo sportello; g) la scarsa disponibilità di fondi per le attività aggiuntive che dovrebbero aiutare gli studenti a colmare le lacune; Ci si augura, infine, che lo spirito e la lettera di questa Ordinanza siano effettivamente affidati all’ Autonomia delle istituzioni scolastiche e dei docenti. Non vorremmo infatti assistere a situazioni purtroppo note, in cui pressioni dirigenziali hanno di fatto orientato- oltre la lettera e lo spirito delle leggi - in una direzione, piuttosto che in un’altra, il percorso della Scuola. L’ istruzione regalata non è un buon affare per nessuno: non per i giovani a cui si nega l’ assunzione di responsabilità e non per il Paese a cui si nega un futuro di speranza di cambiamento.
IL
COORDINATORE NAZIONALE |