Annullamento provvedimento disciplinare
RSU Gilda UNAMS di Acquaviva.
dall'UNAMS-Scuola
della Regione Puglia dell'11/11/2007
Una vicenda che ha dell'incredibile per la sua
valenza discriminatoria. Una docente nostra RSU presso un istituto di
Acquaviva delle Fonti di Bari per aver fatto presente all'inizio del
Collegio docenti del 1 Settembre 2007 che la convocazione non era
avvenuta con i cinque giorni di anticipo previsti dalla Legge, veniva
invitata dal Dirigente scolastico a tacere e a sedersi.
La docente a tal punto sentitosi offesa, si allontanava dal Collegio
restando però a scuola e riservandosi le azioni opportune per
richiedere in sede giurisdizionale l'annullamento delle delibere del
Collegio docenti assunte in tale occasione.
La vicenda veniva segnalata dalla docente agli organi scolastici
superiori.
A tal punto, dopo pochi giorni si vedeva recapitare una riservata in
cui le veniva contestato l'allontanamento dal Collegio come violazione
dei doveri inerenti la funzione docente.
Nonostante le puntuali argomentazioni addotte nelle discolpe dalla
docente, il Dirigente scolastico le irrogava la sanzione
dell'avvertimento scritto motivando la stessa alla luce anche di fatti
non contestati , ed asserendo falsamente che la docente aveva, in tale
occasione, inveito contro il Dirigente scolastico.
La docente RSU Gilda/UNAMS veniva assistita in sede di conciliazione
ai sensi dell'art.130 CCNL 2002/05 presso l' U.S.P. di Bari dal prof.
BARTOLO DANZI Segretario Provinciale e Regionale UNAMS-scuola
(Federazione Nazionale Gilda/UNAMS) per la Puglia che con una
articolata istanza coniciliativa in fatto e diritto, otteneva
l'annullamento della sanzione disciplinare irrogata dal Dirigente
scolastico.
Ecco le argomentazioni addotte in ricorso:
DIRITTO
1. In via preliminare: nullità del
procedimento disciplinare per omessa contestazione degli addebiti.
Preliminarmente va eccepita l'invalidità dell'intero procedimento
disciplinare.
Ai sensi dell'art. 7 comma 2 della L.300/70 e dell'art. 55 comma 5
D.lgs 165/01 , il datore di lavoro non può adottare alcun
provvedimento disciplinare nei confronti del lavoratore senza avergli
preventivamente contestato l'addebito per iscritto (e senza averlo
sentito a sua difesa).
"La mancata contestazione di addebiti determina la illegittimità della
sanzione disciplinare inflitta" (in termini nota Ministero della P.I.
4434/97).
Solo con la contestazione degli addebiti ha formalmente inizio il
procedimento disciplinare.
In effetti l'atto prot. 452 del 3 Settembre 2007 avente ad oggetto
"richiesta di giustificazioni" è carente di forma scritta ad
substantiam per avere efficacia di atto di contestazione di addebiti,
come si evince proprio dalla frase "prima di avviare qualsiasi
procedimento amministrativo" che indica, inequivocabilmente, come il
procedimento disciplinare non fosse stato ancora avviato.
In altre parole, come chiarito dalla giurisprudenza, una cosa è la
fase preliminare delle indagini , che il datore di lavoro può svolgere
anche con una "richiesta di giustificazioni", al fine di acquisire,
anche mediante l'audizione del lavoratore, i necessari elementi di
giudizio per verificare la configurabilità o meno di un illecito
disciplinare a carico di quest'ultimo, sempre che all'esito delle
indagini si proceda alla rituale contestazione dell'addebito, con la
possibilità per il lavoratore di difendersi, ed altro è l'apertura del
procedimento disciplinare, che presuppone la conoscenza dei fatti e la
individuazione del soggetto a cui imputarli, e non può procedere ma
solo, eventualmente, seguire il compimento e la valutazione degli
accertamenti preliminari (così App. Bari 18.1.2002).
Nel nostro caso alcuna contestazione di addebito è stata formalizzata
alla scrivente prima dell'irrogazione dell'avvertimento scritto.
Inoltre il provvedimento disciplinare disposto dal Dirigente
scolastico con atto 454 Ris del 12.9.2007 appare illegittimo poichè
fondato su fatti neanche menzionati nella "richiesta di chiarimenti"
del 3.9.2007.
Leggesi, infatti, nel provvedimento sanzionatorio:
"il comportamento della S.V. , posto in atto il giorno 1 settembre
2007, quando, senza alcuna autorizzazione dello scrivente, ella
abbandonava i lavori del Collegio dei Docenti, inveendo nei confronti
di chi scrive:"
Dall'analisi del riportato frammento si osserva che mai è stato
contestato alla ricorrente:
1) di aver abbandonato "i lavori" del Collegio docenti , ma di essere
"risultata assente ai lavori del Collegio docenti, poichè, dopo una
breve presenza prima dell'effettiva, ufficiale apertura della seduta,
si è allontanata dalla sala "A. " , dove la riunione si svolgeva,
senza alcuna autorizzazione da parte dello scrivente";
2) "di aver inveito" nei confronti del Dirigente scolastico.
Anche sotto questi ulteriori profili l'atto di "richiesta di
giustificazioni", non appare potersi qualificare come contestazione
disciplinare dei fatti riportati alla base dell'irrogazione
dell'avvertimento scritto ( è illegittimo un provvedimento
disciplinare fondato su fatti non contestati- giur. costante).
2. Mancanza di responsabilità disciplinare.
Deve inoltre ricordarsi che nell'ambito degli organi collegiali tutti
i componenti si trovano su un piano di eguaglianza giuridica e,
pertanto, nella trattazione delle materie poste all'ordine del giorno,
viene meno il potere gerarchico del Dirigente scolastico -quali membri
degli organi collegiali - sul personale della scuola componente il
collegio. Tale eguaglianza giuridica consente ad ogni membro di
esprimere liberamente le proprie opinioni e le proprie tesi , anche in
contrasto con quelle personali del Dirigente scolastico o degli altri
colleghi. Infatti , la discussione ha proprio il fine di approfondire
l'esame degli argomenti, di vagliare le varie proposte e soluzioni
anche attraverso il contraddittorio tra i suoi membri.
Orbene, nel caso di specie appare fuor di dubbio che non si possa
trattare di mancanza disciplinare. Infatti non occorreva alcuna
autorizzazione del Dirigente scolastico nella qualità di Presidente
del Collegio docenti per l'allontanamento dell'odierna ricorrente
nella sua qualità di consigliere del Collegio docenti dall'aula.
Peraltro, l'allontanamento della ricorrente è stato ampiamente
motivato dalla stessa al Presidente del Collegio(vedi risposta a
richiesta giustificazioni allegato ), che invero, impediva alla
ricorrente di esplicitare l'illegittimità della convocazione
collegiale al resto del Collegio. Ancor più se come provato dalla
stessa nota prot. 452 ris del D.S., la ricorrente era presente
nell'istituto.
Peraltro già in altre occasioni il Dirigente scolastico aveva
utilizzato tali modalità offensive come si evince da una lettera di
scuse dello stesso dirigente scolastico alla odierna ricorrente. (vedi
allegato )
3. Invalidità della convocazione seduta
collegiale.
A. È pacifico, secondo la consolidata giurisprudenza, che il
consigliere di un organo collegiale possa far rilevare anche in
maniera preliminare all' Organo di cui è componente ri ,
nell'espletamento della propria funzione , ogni illegittimità formale
e sostanziale , anche di carattere procedurale, tra cui il difetto di
convocazione.
Questo è infatti quanto avvenuto da parte della ricorrente che si è
limitata a far rilevare la violazione dell'art. 12 del D.P.R. 209/87
in mancanza della convocazione in forma recettizia come disposto
dall'art.1335 C.C. ai componenti dell'organo collegiale almeno 5
giorni prima.
Il Presidente dell'Organo collegiale con eccesso di potere pensava di
azzittire la ricorrente con modalità offensive invitandola a sedersi,
impedendogli di esplicitare il proprio pensiero.
Le deliberazioni della seduta del 1.9.2007 saranno fatte oggetto di
impugnazione nelle competenti sedi giurisdizionali.
4. Violazione e falsa applicazione dell'art.
7 Stat. Lav. Omessa pubblica affissione del codice disciplinare.
Il codice disciplinare deve essere noto a tutti e l'ammissibilità di
mezzi equivalenti all'affissione non è assolutamente pacifica. La
funzione della pubblica affissione, infatti, è quella di fornire un
elemento incontrovertibile e obiettivo dell'effettiva conoscibilità
della normativa disciplinare aziendale; pertanto, qualora fosse
consentita, ad esempio, la consegna a ogni singolo dipendente del
codice disciplinare, teoricamente, ogni trasgressore potrebbe
contestarne la conoscenza e frustrarne così le possibili applicazioni
del potere disciplinare. In sostanza le modalità di pubblicità
indicate dall'art. 7 dello Statuto dei lavoratori sono le uniche
consentite affinché il codice disciplinare acquisti efficacia.
Nel caso di specie, è stata omessa qualsivoglia affissione all'albo
del Codice disciplinare in luogo accessibile a tutti. E ciò in spregio
del chiaro disposto dell'art. 7 L. 300/70. Tale mancanza fa sì che
l'eventuale sanzione comminata sia del tutto illegittima (cfr. ex
multis Trib. Milano 30.5.2003; Trib. Milano 10.12.2002; Trib. Monza
9.10.2002).